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Le linee guida per l'attuazione della direttiva copyright 2019

Prefazione della traduttrice

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Le linee guida pubblicate da Communia sono dirette a fornire agli Stati membri istruzioni dettagliate per sostenere un'implementazione attenta al contemperamento dei diritti delle parti interessate, con particolare attenzione ai diritti degli utenti, al fine di ampliare e rafforzare i diritti loro riconosciuti a livello nazionale, al di là di quanto strettamente prescritto nella parte dispositiva della nuova direttiva sul diritto d'autore.

Viene proposto, quindi, il miglioramento del testo di alcuni articoli, recependo le osservazioni contenute nei considerando e attuando alcune delle disposizioni della legislazione comunitaria già esistente.

La direttiva copyright 2019 introduce: norme a tutela del dominio pubblico, nuove eccezioni e limitazioni al diritto d'autore, nuovi diritti, nuove forme di responsabilità per i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, per forme di utilizzazioni delle opere e dei materiali protetti che si realizzano prevalentemente in ambiente digitale. La disciplina modifica la direttiva sulle banche dati (1996/9/CE) e la direttiva sul diritto d'autore e i diritti connessi nella società dell'informazione (2001/29/CE) ed è composta di 86 considerando, 5 titoli e 31 articoli.

Nonostante la direttiva esibisca una notevole sovrabbondanza in tutte le sue parti, non può essere considerata di default "self-executing"; infatti quasi tutti i suoi articoli richiedono attente riflessioni, alla conclusione delle quali ogni specifica disposizione potrà essere formulata in modo differente, a seconda della volontà politica di adottare o meno sia le osservazioni contenute nei numerosi considerando, sia le disposizioni di legge già contenute nelle direttive precedenti.

Il dialogo tra le parti interessate e, nel contempo, tra queste ultime e la Commissione europea è considerato elemento essenziale per l'adattamento o la modernizzazione del diritto d'autore agli scenari che le tecnologie digitali incessantemente pongono come nuova sfida. Tale previsione è dettata espressamente all'art. 11, in tema di opere fuori commercio; all'art. 17, par. 10, con riferimento alle utilizzazioni di contenuti protetti da parte dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, ma è auspicabile che il confronto sia garantito anche per la ricezione degli altri articoli che richiedono un bilanciato assetto delle posizioni delle parti interessate.

Il termine "sfida", nell'era della sharing economy e del consumo collaborativo, non deve rivestire il comune senso di contrapposizione ma, nel contesto attuale, si arricchisce della necessità di ritrovare un comune spirito di condivisione verso un unico interesse volto al miglioramento dell'intero ecosistema. Seppure si ponga obiettivi a lungo termine, la normativa europea in esame ricopre ancora un carattere sperimentale; la Commissione europea dovrà, infatti, procedere al riesame della direttiva non prima del 7 giugno 2026, per rendere il sistema ancora più flessibile alle future forme di utilizzazione delle opere e dei materiali protetti e alle conseguenti future eccezioni e limitazioni a tutela degli utenti e dell'intera collettività. Pertanto, sarà necessaria l'armonizzazione della disciplina tra gli Stati membri, se l'intento perseguito è quello di contribuire al funzionamento del mercato interno dell'UE, coscienti del fallimento, in tal senso, prodotto dalla precedente direttiva in materia (2001/29/CE).

Deborah De Angelis

Introduzione

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Nell'aprile 2019, dopo due anni e mezzo di discussioni, l'UE ha adottato la direttiva sul diritto d'autore e i diritti connessi nel mercato unico digitale. Gli Stati membri dell'UE hanno tempo fino al 7 giugno 2021 per recepire le norme stabilite dalla nuova direttiva sul diritto d'autore nelle rispettive legislazioni nazionali. Questi orientamenti mirano a spiegare le diverse disposizioni della direttiva e a formulare suggerimenti su cosa raccomandare durante il processo di attuazione di tali disposizioni a livello nazionale.

Obiettivo

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Le discussioni pubbliche sulla nuova direttiva sul diritto d'autore si sono incentrate in gran parte su un numero limitato di clausole problematiche (diritto degli editori di giornali, filtri per il caricamento di contenuti protetti). Tuttavia, la direttiva comprende anche una serie di disposizioni che migliorano le norme UE esistenti in materia di diritto d'autore (nuove eccezioni al diritto d'autore, protezione del dominio pubblico).

Nonostante le attuazioni nazionali dovranno comprendere tutti gli aspetti problematici della nuova direttiva sul diritto d'autore, vi è un certo margine per un miglioramento significativo potendo adottare alcune misure che attenuino le disposizioni peggiori della direttiva.

Queste linee guida hanno l'obiettivo generale di ampliare e rafforzare i diritti degli utenti a livello nazionale al di là di quanto strettamente prescritto dalla nuova direttiva sul diritto d'autore. Le nostre dettagliate proposte cercano di raggiungere questo obiettivo suggerendo che, durante il processo di attuazione a livello nazionale, gli Stati membri si avvalgono delle seguenti flessibilità:

  • utilizzare lo spazio politico disponibile ai sensi della legislazione comunitaria esistente (come la direttiva InfoSoc) per adottare o mantenere in vigore eccezioni al diritto d'autore di portata più ampia di quelle previste dalla nuova direttiva sul diritto d'autore (come consentito dall'articolo 25);
  • utilizzare la flessibilità offerta dalla nuova direttiva sul diritto d'autore per respingere le opzioni che subordinano un'eccezione al rispetto di termini e condizioni che danneggiano l'interesse pubblico o costituiscono un pericoloso precedente per i diritti degli utenti;
  • avvalersi della loro competenza per legiferare nel settore del diritto d'autore, per proteggere tutte le eccezioni nazionali dalla prevalenza contrattuale;
  • istituire un sistema trasparente e a risposta rapida per garantire che i beneficiari delle eccezioni al diritto d'autore possano utilizzare in modo efficace e celere i contenuti protetti da misure tecniche di protezione;
  • sfruttare la loro competenza per legiferare nel settore del pubblico dominio, per adottare salvaguardie più rigorose per la tutela del diritto degli utenti di godere liberamente delle opere di pubblico dominio;
  • utilizzare la flessibilità offerta dalla nuova direttiva sul diritto d'autore per esplorare a fondo i meccanismi giuridici per la concessione di ampie autorizzazioni alle piattaforme di condivisione dei contenuti online e limitare, per quanto possibile, l'applicazione di tecnologie di filtraggio, adottando nel contempo forti garanzie in materia di diritti degli utenti.

Struttura

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Le linee guida spiegano in dettaglio ciascuno degli articoli sopra elencati e forniscono suggerimenti su cosa raccomandare durante il processo di attuazione di tali disposizioni a livello nazionale:

  • Crediti e approvazioni. Gli individui e le organizzazioni coinvolte nella creazione di ciascuna delle linee guida sono identificati nella parte superiore della pagina. Anche le organizzazioni che hanno approvato ciascuna delle linee guida sono elencate qui.
  • In breve. All'inizio di ciascuna sezione si collega una sottosezione che fornisce una rapida panoramica dell'articolo.
  • Che cosa è in discussione sull'articolo X? Questa sezione spiega il contesto e le questioni principali dal punto di vista dei diritti dell'utente.
  • Disamina dell'articolo X. Questa sezione fornisce una descrizione neutrale dei principali elementi dell'articolo (chi ne beneficia, quali usi sono possibili, ecc.).
  • In che modo gli Stati membri implementeranno l'articolo X? Questa sezione presenta i possibili scenari di attuazione che saranno adottati a livello locale.
  • Come attuare l'articolo X? Questa sezione contiene la migliore attuazione dell'articolo X (una versione che garantisce il miglior quadro possibile per gli utenti alle condizioni imposte dai legislatori dell'UE, per quei paesi in cui non vi è la volontà politica di andare oltre quanto prescritto dalla nuova direttiva sul diritto d'autore). Questa sezione può anche contenere una breve spiegazione di quella che consideriamo la peggiore implementazione dell'articolo X e delle implementazioni di compromesso dell'articolo X (versioni che aiutano a mitigare gli effetti negativi di alcune opzioni che i legislatori nazionali potrebbero essere disposti ad adottare). Le implementazioni di compromesso di un dato articolo non saranno rese disponibili al pubblico.
  • Come andare oltre l'articolo X? Questa sezione descrive lo scenario ideale per affrontare la questione a livello locale, se vi è la volontà politica di andare oltre quanto prescritto dalla nuova direttiva sul diritto d'autore.
  • Come adattare tali linee guida a livello locale? Questa sezione fornisce orientamenti specifici o generali su come adattare le presenti linee guida al contesto nazionale.
  • Essere consapevoli. Questa sezione elenca le argomentazioni a sostegno dell'attuazione proposta. Questa sezione potrebbe non essere disponibile al pubblico.
  • Saperne di più. Questa sezione contiene collegamenti a risorse di base e avanzate che possono aiutare a spiegare ulteriormente la questione.
  • Glossario. Questa sezione spiega alcuni dei termini legali e tecnici utilizzati nelle linee guida.

Crediti

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COMMUNIA ha collaborato con diverse organizzazioni per la creazione di queste linee guida: LIBER (articoli 3 e 4), IFLA (articolo 6) ed Europeana (articoli da 8 a 11).

Le linee guida sono state elaborate da Ariadna Matas (articoli da 8 a 11), Benjamin White (articoli 3 e 4), Dimitar Dimitrov (articoli 14 e 15), Paul Keller (articoli da 8 a 11, articolo 14, articolo 17), Maja Bogotaj (articoli 3 e 4), Natalia Mileszyk (articolo 7), Stephen Wyber (articolo 6), Teresa Nobre (articolo 5, articolo 7, articolo 14, articolo 15, articolo 17) e Timothy Vollmer (articolo 15).

Le linee guida si sono avvalse dei contributi di Alek Tarkowski (articolo 5), Anna Mazgal (articolo 17), Eva Simon (articolo 17), Friedel Grant (articoli 3 e 4), Judith Blijden (articolo 5) e Nikola Wachter (articolo 5).

Questo progetto è stato coordinato da Teresa Nobre e realizzato con un contributo della Open Society Foundations. Le linee guida fanno parte di un più ampio progetto di implementazione di COMMUNIA e dei suoi membri Centrum Cyfrowe e Wikimedia.

Avviso: Queste linee guida rappresentano il punto di vista delle organizzazioni coinvolte e non costituiscono una consulenza legale.

Dominio pubblico

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Per quanto possibile ai sensi di legge, tutte le parti coinvolte hanno rinunciato a tutti i diritti d'autore e diritti connessi o affini alle parti delle linee guida che sono a disposizione del pubblico. È possibile copiare, modificare, distribuire, comunicare e rendere la pubblicazione disponibile al pubblico, anche per scopi commerciali, il tutto senza chiedere l'autorizzazione. Vedi: https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Indice

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Articoli 3-4: Estrazione di testi e di dati

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Questa sezione ha lo scopo di familiarizzare i lettori con l'articolo 3 e l'articolo 4 della direttiva copyright 2019, che introducono due eccezioni e limitazioni obbligatorie al diritto d'autore per l'estrazione di testo e di dati (text mining e data mining). La sezione è stata realizzata da Benjamin White e Maja Bogataj. Rappresenta il punto di vista di LIBER e Communia sull'attuazione di tali disposizioni.

Per una sintesi di questa guida si prega di consultare #Articolo 3 in breve.

Che cosa è in discussione sugli articoli 3 e 4?

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Articolo 3 in breve

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  • L'articolo 3 (Estrazione di testo e di dati per scopi di ricerca scientifica) impone agli Stati membri di introdurre un'eccezione obbligatoria al diritto d'autore e ai diritti connessi (compresi i diritti sui generis sulle banche dati) nelle rispettive legislazioni nazionali ai fini dell'analisi dei dati. Questa nuova eccezione offre ai ricercatori che hanno accesso legale al web aperto e alle raccolte di università, biblioteche, archivi e altri istituti di tutela del patrimonio culturale in tutta l'UE, la libertà di effettuare analisi dei dati senza richiedere l'autorizzazione dei titolari dei diritti. Gli Stati membri sono incoraggiati a incontrare gli organismi di ricerca, gli istituti di tutela del patrimonio culturali e i titolari dei diritti per definire appropriate misure di sicurezza relative all'esercizio dell'eccezione. Il diritto di godere di questa nuova eccezione non può essere rimosso né contrattualmente, né da misure tecnologiche di protezione.
  • L'articolo 4 (Eccezione o limitazione per l'estrazione di testi e dati) impone agli Stati membri di introdurre nella legislazione nazionale una limitazione o un'eccezione obbligatoria al diritto d'autore e ai diritti connessi (compresi i diritti sui generis sulle banche dati) ai fini dell'analisi dei dati a favore di chiunque desideri estrarre materiale soggetto a diritto d'autore e diritti connessi (compresi i diritti sul software e i diritti sui generis sulle banche dati). Tuttavia, i titolari dei diritti che lo desiderano possono impedire l'estrazione di dati in virtù di questa eccezione.

La differenza principale tra le due eccezioni è che l'eccezione per scopi di ricerca scientifica (articolo 3) consente ai ricercatori affiliati a organizzazioni di interesse pubblico di conservare una copia delle informazioni estratte e l'eccezione non può essere impedita contrattualmente o da misure tecnologiche di protezione. La seconda eccezione (articolo 4), della quale può beneficiare chiunque, consente di effettuare l'analisi dei dati solo sui contenuti per i quali titolari dei diritti consentano di effettuare l'attività di estrazione.

Queste nuove eccezioni obbligatorie hanno il potenziale per sostenere in Europa i Big Data e l'Intelligenza Artificiale (IA). Tuttavia, un'attuazione inadeguata della legislazione nazionale potrebbe ostacolare gravemente la capacità dei beneficiari delle eccezioni di intraprendere l'attività di estrazione di testi e dati.

Un po' di contesto: che cos'è l'estrazione di testi e dati

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L'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva copyright 2019 definisce l'estrazione di testo e di dati (TDM) quale "qualsiasi tecnica analitica automatizzata volta ad analizzare testi e dati in forma digitale avente lo scopo di generare informazioni inclusi, a titolo non esaustivo, modelli, tendenze e correlazioni".

I Big Data sono sempre più onnipresenti e sono utilizzati da molti attori diversi, dalle grandi aziende, ai singoli individui fino al settore della ricerca. Il cuore dei Big Data, che rappresenta anche uno degli aspetti fondamentali dell'Intelligenza Artificiale (IA), è la capacità dei computer di analizzare ed estrarre informazioni da insiemi di dati strutturati e non strutturati in risposta a una particolare istruzione o interrogazione basata su algoritmi. Questo viene spesso chiamato "estrazione di testo e di dati" in un contesto legale o, più in generale, "analisi dei dati".

Secondo il rapporto "Future TDM" finanziato dalla Commissione europea (Trend Analysis, Future Applications and the Economics of TDM), l'analisi dei dati su base europea dovrebbe raggiungere un valore di 10.3 miliardi di dollari entro il 2021. Data l'ubiquità dell'estrazione di dati, in particolare negli Stati Uniti (che mostra livelli di sfruttamento dei dati significativamente più elevati che in Europa), per ragioni di competitività internazionale, nel 2016 il legislatore europeo ha deciso di introdurre nuove limitazioni ed eccezioni al diritto d'autore per consentire alle organizzazioni con sede nell'UE di beneficiare legalmente di questa nuova tecnologia.

Inizialmente, nel 2012, la Commissione europea intendeva introdurre una soluzione basata su licenza per l'estrazione di testi e dati nell'ambito di un'iniziativa nota come "Licenze per l'Europa". Tuttavia, a seguito di ulteriori indagini, la posizione della Commissione è cambiata in quanto si è resa conto che la concessione di licenze avrebbe ostacolato la crescita della valorizzazione dei Big Data in Europa. Nel 2016, per sostenere l'innovazione, la crescita economica e la competitività della ricerca, la Commissione ha proposto una limitazione e un'eccezione per gli individui e le organizzazioni che desiderano intraprendere l'estrazione di testi e dati a fini di ricerca.

Disamina degli articoli 3 e 4

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Diamo un'occhiata agli articoli in dettaglio:

Qual è lo scopo di queste eccezioni?

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Articolo 3 Articolo 4
Questa nuova eccezione obbligatoria è rivolta agli organismi di ricerca, nonché agli istituti di tutela del patrimonio culturale che desiderano intraprendere attività di estrazione di dati su opere che contengono diritti d'autore o diritti connessi di titolarità di terze parti. Il suo obiettivo è quello di supportare il lavoro che si sta svolgendo nelle università europee e in altri organismi di ricerca nel campo dei Big Data e dell'IA. Questa nuova eccezione obbligatoria è rivolta a qualsiasi organizzazione o individuo che desideri intraprendere attività di estrazione di dati su opere che contengono diritti d'autore o diritti connessi di terze parti. Il suo obiettivo è quello di sostenere e promuovere il lavoro intrapreso nel campo dei Big Data e dell'IA in Europa.

Chi può beneficiare di queste eccezioni?

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Articolo 3 Articolo 4
articoli 2(1), 2(3), 3(1); considerando 11, 12 e 14 articoli 2(1), 2(3), 4(1); considerando 18
Chiunque abbia accesso legale ai contenuti attraverso un istituto di tutela del patrimonio culturale (una biblioteca accessibile al pubblico, un museo, un archivio o un istituto per il patrimonio cinematografico o sonoro), un istituto di istruzione o un organismo di ricerca (università, istituti di ricerca, ospedali, ecc.). Il considerando 12 suggerisce di adottare una definizione di organismo di ricerca estremamente ampia, dalla quale escludere solo quelli controllati principalmente da motivazioni di natura commerciale.

L'articolo 3, paragrafo 1, fa riferimento alle "riproduzioni ed estrazioni effettuate dagli organismi di ricerca e dagli istituti di tutela del patrimonio culturale", ma ciò non deve essere preso alla lettera. Ciò è dovuto al fatto che in realtà spesso sono i ricercatori stessi che dovrebbero produrre copie dei contenuti durante il processo di estrazione di dati, non gli istituti. Non permettere a queste persone di produrre una copia e insistere sul fatto che sia solo l'istituto a poter realizzare le riproduzioni o le estrazioni vanificherebbe l'intero scopo dell'eccezione.

Al fine di chiarire questo punto, il considerando 14 stabilisce che «gli organismi di ricerca e gli istituti di tutela del patrimonio culturale, comprese le persone a essi collegate, dovrebbero beneficiare della eccezione relativa all'estrazione di testi e dati».

Un requisito dell'eccezione è che l'istituto e i suoi membri, il personale, gli affiliati e i visitatori abbiano "accesso legale" al materiale estratto. Il buon senso dovrebbe essere applicato a questo termine — qualsiasi contenuto in formato analogico o digitale che sia stato legalmente acquisito o attualmente concesso in licenza da parte dell'istituto alle persone allo stesso associate, rientra in questo termine. L'eccezione riguarda non solo le raccolte delle biblioteche, ecc. ma anche il web aperto.

Gli unici contenuti che non rientrano in questa accezione sono le opere che l'utente sa essere protette da diritto d'autore o delle quali sospetti di violare il diritto d'autore.

Chiunque abbia accesso legale al contenuto e al quale non sia impedita l'estrazione dei dati da contratto.

Il presupposto per l'eccezione è che l'organizzazione abbia "accesso legale" al materiale estratto. Questa eccezione è rivolta principalmente a coloro che non sono affiliati o legati a un organismo di ricerca o a un istituto di tutela del patrimonio culturale. Un organismo di ricerca che è guidato principalmente da ragioni di profitto, ove i finanziatori commerciali dominano le decisioni in materia di estrazione di dati, dovrà procedere ai sensi del presente articolo 4 e non dell'articolo 3.

Il buon senso dovrebbe essere applicato al termine "accesso legittimo" — qualsiasi cosa in forma analogica o digitale che sia stata legalmente acquisita o contestualmente concessa in licenza dalla persona o dall'istituto al quale la persona è associata, rientra in questo termine. L'eccezione riguarda non solo le raccolte detenute dalle organizzazioni, ma anche il web aperto.

Gli unici contenuti che non rientrano in questa accezione sono le opere che l'utente sa essere protette da diritto d'autore o delle quali sospetti di violare il diritto d'autore.

Che cosa si può estrarre dai dati?

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Articolo 3 Articolo 4
Articolo 3(1) Articolo 4(1)
Questa disposizione consente l'estrazione di:
  • qualsiasi opera soggetta al diritto d'autore (opere d'arte, libri fisici, manoscritti, ecc.);
  • i materiali protetti dai diritti connessi quali, fonogrammi, interpretazioni e/o esecuzioni artistiche, trasmissioni radiotelevisive, film e il nuovo diritto sulle pubblicazioni di carattere giornalistico (articolo 15 della direttiva copyright 2019);
  • qualsiasi tipo di banca dati soggetta a diritti sui generis.

A differenza dell'articolo 4, l'articolo 3 non costituisce un'eccezione alla direttiva sul software. (Si veda la sezione seguente: Discutere con il legislatore se sia necessaria un'eccezione alla direttiva sul software).

Questa disposizione consente l'estrazione di:
  • qualsiasi tipo di opera soggetta al diritto d'autore (compreso un programma per elaboratore);
  • i materiali coperti da diritti connessi quali fonogrammi, interpretazioni e/o esecuzioni artistiche, trasmissioni radiotelevisive, film e il nuovo diritto sulle pubblicazioni di carattere giornalistico (articolo 15 della direttiva copyright 2019);
  • qualsiasi tipo di banca dati soggetta a diritti sui generis.

Ciò comprenderebbe film, fonogrammi, siti web, trasmissioni radiotelevisive, materiale concesso in abbonamento, opere artistiche, libri fisici, banche dati, manoscritti, ecc.

Come detto in precedenza, costituisce anche un'eccezione alle riproduzioni e alle modifiche dei programmi per elaboratori.

Quali sono gli atti soggetti a limitazioni del diritto d'autore coperti dalle eccezioni?

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Articolo 3 Articolo 4
Articolo 3(1) Articolo 4(1)

Dal punto di vista giuridico, la nuova eccezione prevista dalla Direttiva costituisce un'eccezione per:

  • la riproduzione (cioè la copia); e
  • l'estrazione e/o i riutilizzo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di un database.

La legge non distingue tra diversi tipi di copia o di "riproduzioni".

Le riproduzioni per la digitalizzazione, le riproduzioni che vengono effettuate mentre i dati sono normalizzati prima di iniziare l'estrazione, o la creazione di set di dati derivati dalle informazioni che costituiscono il target specifico dell'analisi, sono tutti uguali in termini di legge. Esse sono tutte considerate riproduzioni. Gli articoli 3 e 4 consentono qualsiasi tipo di copia o di estrazione necessaria per eseguire l'estrazione di testi e di dati, a condizione che ciò avvenga con l'intenzione di effettuare l'estrazione di testi e di dati.

Come indicato in precedenza, la digitalizzazione di elementi analogici, la creazione di un testo con riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o l'uso di tecnologie di conversione del parlato in testo sono anch'esse consentite in virtù dell'eccezione ai fini dell'estrazione di testi e dati.

Quali sono gli scopi coperti dall'eccezione?

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Articolo 3 Articolo 4
Articolo 3(1) Articolo 4(1)
L'estrazione di testi e dati può essere effettuata nell'ambito di questa eccezione per scopi di "ricerca scientifica".

La parola "scienza" nel senso usato nel diritto d'autore europeo dovrebbe essere intesa, in senso lato, ossia di qualsiasi forma di apprendimento (scienza, arti, studi umanistici, ecc.), a differenza di come viene usata nella lingua quotidiana.

L'estrazione di testi e dati può essere effettuata, con questa eccezione, per qualsiasi scopo.

È possibile effettuare l'estrazione di testi e di dati per fini commerciali?

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Articolo 3 Articolo 4
Articolo 3(1); considerando 11 Articolo 4(1)
Gli organismi di ricerca e gli istituti di tutela del patrimonio culturale (comprese le persone a essi affiliate) possono intraprendere attività commerciali di estrazione di testi e di dati sotto l'eccezione. L'articolo 3(1) non limita la tipologia di ricerca scientifica che può essere intrapresa sia per fini commerciali o non commerciali. Poiché l'utilizzo del solo termine "ricerca" non pone limiti alla portata dell'applicazione e in quanto non è stato utilizzato il termine "ricerca non commerciale", è quindi possibile concludere che sia consentita qualsiasi tipo di attività estrattiva.

Il considerando 11 afferma inoltre che, a causa dell'attuale politica di ricerca dell'Unione europea, che promuove i partenariati pubblico-privato, gli organismi di ricerca e gli istituti di tutela del patrimonio culturale dovrebbero anche "potersi affidare a partner privati per lo svolgimento delle loro attività di estrazione di testi e di dati".

È importante riconoscere, tuttavia, che gli organismi di ricerca a scopo di lucro con sede nell'UE sono esclusi dalla definizione di "organismo di ricerca" e dovrebbero basarsi sull'articolo 4.

Sì. Non ci sono limiti alla tipologie di individui, organizzazioni o scopi per i quali l'estrazione di testi e dati può essere intrapresa. L'estrazione può essere effettuata sia a fini commerciali che non commerciali.

Le eccezioni sono soggette a remunerazione?

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Articolo 3 Articolo 4
Considerando 17 Considerando 17
No. Il considerando 17 stabilisce chiaramente che questa eccezione non arrecherà danno ai titolari dei diritti e non è quindi soggetta a remunerazione. La direttiva potrebbe creare confusione su questo punto. La prima frase del considerando 17 fa riferimento all'articolo 3, ma la seconda frase utilizza chiaramente il termine plurale di "eccezioni" quando afferma che non deve essere corrisposta alcuna remunerazione (enfasi aggiunta):

Pertanto, gli Stati membri non dovrebbero prevedere un compenso per i titolari dei diritti per quanto concerne gli utilizzi contemplati dalle eccezioni relative all'estrazione di testo e di dati introdotte dalla presente direttiva.

È possibile mantenere le eccezioni esistenti in materia di estrazione di testi e di dati nella legislazione degli Stati membri?

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Articolo 25
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Sì. L'articolo 25 della direttiva copyright 2019 stabilisce che le limitazioni e le eccezioni esistenti, come le eccezioni relative all'estrazione di dati, possono essere mantenute indipendentemente dall'introduzione dell'articolo 3 (o dell'articolo 4), purché siano conformi alle eccezioni previste dalla Direttiva sulle banche dati, dalla Direttiva InfoSoc o dalla direttiva copyright 2019.

I risultati dell'estrazione di testi e di dati possono essere condivisi?

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L'eccezione non riguarda il diritto di comunicazione al pubblico e tace anche sulla condivisione dei risultati dell'estrazione di testo e di dati. Questo crea tre scenari per la condivisione dei risultati del TDM:

  1. I risultati non sono soggetti alle leggi sul diritto d'autore e sulle banche di dati. Se i dati derivati o i risultati dell'estrazione di dati che si desidera condividere non contengono diritti d'autore o diritti sulle banche di dati delle opere originali, allora non ci sono restrizioni su come i risultati possano essere condivisi con altri.
  2. La condivisione può essere intrapresa sotto altre eccezioni. Probabilmente l'eccezione più appropriata a livello dell'Unione sarebbe quella relativa alla citazione, che è stata pienamente attuata in tutti gli Stati membri a eccezione della Spagna e della Polonia.

Eccezioni specifiche nelle legislazioni degli Stati membri relative alla ricerca scientifica che consentono la comunicazione al pubblico e che riflettono l'articolo 5, paragrafo 3, lettera a) della direttiva InfoSoc potrebbero già essere presenti nelle legislazioni di alcuni Paesi in materia di diritto d'autore. La Danimarca, ad esempio, ha un'eccezione che attua parzialmente l'articolo 5(3), lettera a), in quanto consente di condividere con i ricercatori materiali non disponibili sul mercato provenienti dalle raccolte del deposito legale delle biblioteche al di fuori dei locali della biblioteca.

Gli articoli 3 e 4 consentono l'estrazione di testi e di dati in tutta l'UE?

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La direttiva tace sull'estrazione transfrontaliera di dati. Tuttavia, data la natura obbligatoria dell'eccezione, essa si applica a priori in tutta l'UE. La questione sarà aggravata da implementazioni difformi da parte degli Stati membri sulla decisione se l'utilizzo del contenuto sia disciplinato dalla giurisdizione ove ha sede l'istituzione da dove si ottiene l'accesso legale o dalla giurisdizione del luogo in cui è presente lo scienziato dei dati.

Per quanto tempo possono essere conservati i dati derivati?

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Articolo 3 Articolo 4
Articolo 3(2) Articolo 4(2)
La direttiva non fissa un limite alla durata di conservazione delle riproduzioni, dei dati normalizzati e dei dati derivati. È probabile che i ricercatori siano nella posizione più adatta per decidere per quanto tempo e come conservare i dati, in quanto informati sulle politiche di gestione dei dati dei finanziatori della ricerca. Se la riproduzione viene esercitata in base alle eccezioni riservate alle biblioteche e agli archivi, la questione diventa irrilevante in quanto non ci sono limiti di tempo per questo tipo di eccezioni. La direttiva stabilisce che le riproduzioni "possono essere conservate per tutto il tempo necessario ai fini dell'estrazione di testo e di dati". Il test consiste, quindi, nel verificare se sia "necessario" per ulteriori scopi di estrazione di testo e di dati conservare i dati normalizzati e/o i dati derivati.

Esistono altre forme di estrazione di dati che possono essere effettuate sotto altre eccezioni?

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Il considerando 18) suggerisce che alcuni tipi di analisi dei dati potrebbero rientrare nell' "eccezione per atti di riproduzione temporanea" che esiste in tutte le leggi degli Stati membri, recepita dalla Direttiva InfoSoc.

Affinché l'estrazione dei dati rientri in questa eccezione, l'estrazione dei dati dovrebbe essere parte essenziale di un processo tecnologico il cui unico scopo è l'estrazione dei dati:

  1. tramite un intermediario che trasmette copie transitorie o accessorie all'interno di una rete, oppure
  2. in base ad altro uso legittimo di una copia transitoria o accessoria che non abbia rilevanza economica autonoma.

Ci sono tecnologie come le "bag of words" che contano la presenza di parole all'interno del testo per offrire un'idea sulle tematiche del testo. Se i risultati di ciò sono parte integrante della tecnologia, le copie sono transitorie e i dati non hanno un significato economico indipendente, allora questo tipo di estrazione può rientrare nell'eccezione per atti di riproduzione temporanea. I neuroni all'interno di una rete neurale di intelligenza artificiale IA possono anche rientrare nell'eccezione di copia temporanea.

Le eccezioni sono protette contro l'esclusione contrattuale?

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Articolo 3 Articolo 4
Articolo 7(1) Articolo 4(3)
L'Articolo 7(1) stabilisce che è inapplicabile qualsiasi disposizione contrattuale contraria all'eccezione di cui all'articolo 3.

I contratti o le licenze sottoscritti, indipendentemente dalla giurisdizione applicabile al contratto, possono essere ignorati con riguardo alle restrizioni che impongono alla capacità di un'estrazione di dati da parte degli utenti, in quanto questa nuova eccezione conferisce agli organismi di ricerca e agli istituti di tutela del patrimonio culturale il diritto legale di intraprendere l'attività di estrazione di testo e di dati. Ad esempio, un contratto sottoscritto nel diritto statunitense non può impedire a un individuo o a un'organizzazione con sede nell'UE di beneficiare dell'eccezione introdotta ai sensi dell'articolo 3 perché la legislazione nazionale sul diritto d'autore prevale sui termini della licenza.

(Per maggiori informazioni al riguardo, si veda #Articolo 7.)

L'Articolo 4(3) stabilisce espressamente che (sottolineatura aggiunta): «L'eccezione o la limitazione ... si applica a condizione che l'uso delle opere e di altri materiali protetti di cui al suddetto paragrafo non sia stato espressamente riservato dai titolari dei diritti in modo appropriato, ad esempio con mezzi leggibili dal computer nel caso di contenuti messi a disposizione del pubblico online».

Il contratto e le licenze possono quindi prevalere su questa eccezione, il che significa che i termini e le condizioni possono impedire alle persone di beneficiare dell'articolo 4.

Per maggiori informazioni al riguardo, si veda #Articolo 7.

Le eccezioni sono protette contro l'esclusione tecnologica?

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Articolo 3 Articolo 4
Articoli 3(3), 7(2), seconda frase; considerando 7 e 16; articolo 6(4), primo, terzo e quinto comma, della direttiva InfoSoc. Articolo 7(2), seconda frase, considerando 7, primo, terzo e quinto comma dell'articolo 6(4) della direttiva Infosoc.
L'articolo 7(2), seconda frase garantisce espressamente l'accesso e l'uso di un'opera o di altri materiali protetti da una misura di tecnologia di protezione (TPM) ai sensi dell'eccezione dell'estrazione di testo e di dati di cui all'articolo 4. Ciò avviene rendendo applicabile a tale eccezione le norme di cui all'articolo 6(4) della direttiva InfoSoc (che conferiscono all'utente che abbia accesso legittimo il diritto di cercare i mezzi per eliminare le misure tecnologiche di protezione dall'opera o dagli altri materiali protetti).

Inoltre, l'articolo 3(3) precisa chiaramente che le misure tecnologiche di protezione non devono essere utilizzate per impedire l'estrazione di testi e dati. L'Articolo 3(3) stabilisce quanto segue (sottolineatura aggiunta): «I titolari dei diritti sono autorizzati ad applicare misure atte a garantire la sicurezza e l'integrità delle reti e delle banche dati in cui sono ospitati le opere o altri materiali protetti. Tali misure non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento di questo obiettivo».

Il Considerando 16 stabilisce (sottolineatura aggiunta): «Tali misure [di protezione tecnologica] dovrebbero rimanere proporzionate ai rischi in questione e non dovrebbero andare oltre quanto necessario per perseguire l'obiettivo di garantire la sicurezza e l'integrità del sistema, nè dovrebbero pregiudicare l'efficace applicazione dell'eccezione».

È di fondamentale importanza che la Direttiva richieda categoricamente che le misure tecnologiche di protezione non devono «pregiudicare l'effettiva applicazione dell'eccezione». Ciò significa chiaramente che le misure tecnologiche di protezione non possono essere utilizzate per impedire l'estrazione dei dati. Per i ricercatori, ai quali è riservato il diritto di effettuare l'analisi dei dati, la questione riguarda quindi stabilire il tempo necessario per ottenere l'accesso al contenuto in caso in cui questo sia stato impedito.

L'articolo 7(2), seconda frase garantisce espressamente l'accesso e l'uso di un'opera o di altri materiali protetti da una misura tecnologica di protezione ai sensi dell'eccezione di cui all'articolo 4 dell'attività di estrazione di testo e di dati. Ciò avviene rendendo applicabili a tale eccezione le norme di cui all'articolo 6(4) della direttiva InfoSoc (che conferiscono all'utente legittimo il diritto di cercare i mezzi per eliminare le misure tecnologiche di protezione (TPM) dall'opera o da altri materiali protetti).

Per maggiori informazioni al riguardo, si veda #Articolo 7.

In che modo gli Stati membri implementeranno gli articoli 3 e 4?

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I governi nazionali dispongono di un notevole margine di manovra per quanto riguarda l'attuazione delle eccezioni. L'implementazione potrebbe risultare estremamente utile per l'IA e l'analisi dei dati, altrimenti le due eccezioni, anche se effettivamente introdotte, ma in modo troppo restrittivo e oneroso da rispettare, non saranno semplicemente utilizzate.

Come spiegato nella sezione precedente, le nuove eccezioni obbligatorie non garantiscono la piena libertà di effettuare estrazione di testi e di dati, in quanto non impongono espressamente un regime di TPM migliorato ove le misure tecnologiche di protezione non possono ostacolare l'accesso; non consentono l'accesso remoto; non consentono la condivisione dei risultati dell'estrazione dei dati. Inoltre, l'articolo 3 non consente l'estrazione di software e l'articolo 4 non prevede espressamente l'adozione dei principi di esclusione dei robot.

D'altro canto, l'eccezione facoltativa esistente per la ricerca scientifica (articolo 5(3), lettera a), della direttiva InfoSoc) conferisce a tutti i diritti di ricerca senza le restrizioni imposte dalla direttiva copyright 2019.

Sulla base di ciò, sono possibili i seguenti scenari:

Gli Stati membri vanno oltre gli articoli 3 e 4

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Gli Stati membri possono adottare eccezioni all'estrazione di testi e dati che abbiano un campo di applicazione più ampio degli articoli 3 e 4, ma siano compatibili con il diritto dell'UE. I sostenitori dovrebbero far sapere agli Stati membri che possono andare oltre gli articoli 3 e 4 (cfr. la sezione "Come andare oltre gli articoli 3 e 4" più in basso nel testo). Lo scenario ideale sarebbe quello di migliorare il quadro giuridico in ciascun paese. Essi dovrebbero chiedere agli Stati membri di adottare o mantenere in vigore eccezioni all'estrazione di testi e dati di portata più ampia rispetto agli articoli 3 e 4, ma compatibili con il diritto dell'UE.

Gli Stati membri fanno del loro meglio per attuare gli articoli 3 e 4

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Nei Paesi in cui non vi è la volontà politica di sfruttare appieno il margine di manovra disponibile ai sensi della legislazione comunitaria esistente, si dovrebbe sostenere la migliore attuazione possibile degli articoli 3 e 4 (cfr. la "Migliore attuazione dell'articolo 3" e la "Migliore attuazione dell'articolo 4 " nella sezione "Come attuare gli articoli 3 e 4" più in basso nel testo), che è una versione che utilizza le flessibilità delineate dalla direttiva copyright 2019.

Gli Stati membri compiono la peggiore attuazione degli articoli 3 e 4

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Lo scenario peggiore per l'estrazione di testo e dati sarebbe che i Paesi interpretino in modo molto restrittivo l'eccezione, con limitazioni sui partenariati pubblico-privato ai sensi dell'articolo 3, obblighi di stoccaggio inappropriati che contrastano con le politiche della Commissione europea e dei finanziatori, e un sistema lento di risoluzione quando i ricercatori sono bloccati nell'estrazione di dati a causa di misure tecnologiche di protezione. La mancata adozione all'Art. 4 del robot.txt per escludere l'attività di estrazione potrebbe portare le start-up tecnologiche e le altre società a operare l'attività di estrazione al di fuori dell'UE.

Come attuare gli articoli 3 e 4?

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Il termine "migliore attuazione" in questa linea guida è usato per indicare una situazione in cui il governo nazionale desideri fare poco di più di un'attuazione piuttosto letterale o limitata della direttiva copyright 2019. Se vi è scarso interesse a ottimizzare il panorama nazionale per l'estrazione di testo e dati al di là di quanto prescritto dagli articoli 3 e 4, allora i sostenitori dovrebbero spingere per la "migliore attuazione" degli articoli 3 e 4, nel rispetto delle flessibilità delineate dalla direttiva copyright 2019.

Come per tutte le direttive, gli Stati membri hanno un certo margine di manovra nel recepimento nelle legislazioni locali della direttiva copyright 2019. Il mantenimento di un livello di protezione sufficiente per i titolari dei diritti d'autore non dovrebbe precludere il diritto dei beneficiari di utilizzare queste nuove eccezioni per far progredire i Big Data e l'IA in Europa.

La migliore attuazione dell'articolo 3

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Riteniamo che quanto segue rappresenti lo scenario migliore per l'attuazione dell'articolo 3, utilizzando — ma senza andare oltre — le flessibilità della direttiva copyright 2019:

  • proporre nella legge un tempo di risposta massimo di 72 ore in caso di blocco dell'accesso;
  • respingere requisiti specifici in tema di archiviazione sicura e di terzi che detengono i dati.
Richiesta di accesso entro 72 ore quando le TPM impediscono l'estrazione di dati
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Perché? Come?
I meccanismi esistenti che consentono l'elusione delle TPM nelle leggi degli Stati membri sono poco chiari, poco trasparenti anche laddove, come ad esempio nel Regno Unito, i test sono durati mesi. I finanziatori della ricerca, le organizzazioni, i progetti e i singoli individui investono molto in termini finanziari e di tempo per effettuare l'estrazione dei dati. Questo investimento nella ricerca non dovrebbe essere irragionevolmente impedito da un tempo di risposta lento da parte del governo quando l'accesso è bloccato dalle TPM. Insistere affinché nel diritto nazionale venga creato un sistema di risposta rapida e trasparente ai sensi dell'articolo 6(4), della Direttiva InfoSoc. Le leggi nazionali dovrebbero stabilire un periodo di tempo massimo di 72 ore entro il quale l'accesso deve essere consentito se le misure tecnologiche di protezione bloccano l'accesso ai materiali a cui si accede legalmente. Ciò dovrebbe valere, in particolare, per i contenuti acquistati. Se l'accesso non viene concesso entro 72 ore, si dovrebbero applicare sanzioni pecuniarie adeguate, tenuto conto degli investimenti effettuati dagli istituti di ricerca, dai privati, ecc. per l'acquisto dei contenuti e per l'estrazione di testo e dati.
Rifiutare qualsiasi misura specifica relativa alla conservazione sicura
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Perché? Come?
Le biblioteche europee spendono oltre 2,56 miliardi di dollari all'anno per l'acquisto di libri e riviste scientifiche a scopo di ricerca. Questo include l'estrazione di dati. Se ci si fida di far acquistare questo materiale dalle biblioteche ecc. allora bisognerebbe fidarsi anche di farlo utilizzare. "Fidati per l'acquisto, fidati per l'uso". Le università sono abituate a mettere in atto misure di sicurezza adeguate per proteggere i propri beni e quelli di terzi, anche per il rispetto del GDPR. Lontano dalle università, la maggior parte delle organizzazioni che si occupano di MDT sono all'avanguardia nella sicurezza informatica e la decisione su come proteggere al meglio le informazioni derivanti dall'estrazione di testi e di dati dovrebbe essere lasciata agli scienziati dei dati e alle organizzazioni coinvolte. La legge dovrebbe evitare qualsiasi obbligo specifico di sicurezza, e riprodurre fedelmente l'articolo 3 della direttiva copyright 2019.
Opporsi all'obbligo di deposito dei dati presso un intermediario di fiducia
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Perché? Come?
È di vitale importanza che la legge sul diritto d'autore degli Stati membri non sia in conflitto con le politiche e i finanziamenti dei finanziatori della ricerca. Al fine di massimizzare la conservazione dei dati e il successivo utilizzo da parte di altri ricercatori, i finanziatori della ricerca lasciano la decisione di dove conservare i dati al ricercatore e al progetto. Qualsiasi obbligo di conservazione dei dati da parte di terzi compromette le politiche di gestione dei dati delle migliori pratiche esistenti da parte dei finanziatori della ricerca pagati dai contribuenti, come ad esempio la Commissione europea, il DFG, l'UKRI, ecc. Questo non è stato discusso con i ricercatori prima dell'implementazione e non era presente nella valutazione d'impatto o nella proposta della Commissione. Insistere affinché i considerando della direttiva copyright 2019 relativi agli intermediari di fiducia non siano recepiti nella legislazione degli Stati membri.

Fare attenzione alla formulazione usata

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Perché? Come?
La direttiva utilizza il termine "tecnologie di estrazione di testo e di dati" nel considerando 5, che indica che l'analisi dei dati rientra potenzialmente in diversi campi della scienza dei dati, non solo in quello dell'estrazione dei dati. Questi includono l'analisi dei dati nel contesto dell'IA e dell'apprendimento automatico. Al fine di riflettere i diversi contesti tecnologici all'interno dei quali l'analisi dei dati può avvenire, raccomandiamo che l'implementazione rifletta le molteplici tecnologie che si riferiscono all'analisi di testo e dei dati. Raccomandare al legislatore l'adozione del termine "analisi di testi e dati" o "analisi dei dati" nell'attuazione nel diritto nazionale.

Testo alternativo

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Se non vi è la volontà politica di andare oltre quanto prescritto dall'articolo 3, il testo ideale dell'eccezione o della limitazione dell'estrazione di dati a fini di ricerca scientifica dovrebbe essere formulato come segue:

Estrazione di testo e di dati a fini di ricerca scientifica

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  1. Ai fini della ricerca, quando l'estrazione di testo e di dati su opere o altri materiali protetti dal diritto d'autore o dai diritti connessi ai quali gli organismi di ricerca e gli istituti di tutela del patrimonio culturale hanno legittimo accesso, la riproduzione e l'estrazione di tali opere non costituiscono un atto di violazione.
  2. Le copie di opere o di altri materiali protetti dal diritto d'autore e dai diritti connessi di cui alla presente sezione sono conservate con un livello di sicurezza adeguato e possono essere conservate per la verifica dei risultati della ricerca.
  3. Fatto salvo il paragrafo 2, i titolari dei diritti possono applicare misure proporzionate per garantire la sicurezza e l'integrità delle loro reti e delle banche dati quando le opere o gli altri materiali protetti sono conservati nei loro sistemi. Tali misure non dovrebbero andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo e non dovrebbero ostacolare l'esercizio delle attività concesse ai sensi della presente sezione. Qualora l'applicazione di una misura tecnologica di protezione di un'opera o di altri materiali protetti impedisca a una persona di compiere gli atti consentiti ai sensi della presente sezione, a tale persona deve essere concesso l'accesso su ordine del governo entro un periodo non superiore a 72 ore.
  4. L'autorità competente può ordinare che il risarcimento sia corrisposto a una persona che, ai sensi della presente sezione, ha il diritto di utilizzare l'opera o gli altri materiali protetti da misure tecnologiche applicate all'opera o agli altri materiali protetti, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: i) la persona è legittimamente in possesso o ha accesso legale all'opera o agli altri materiali protetti da misure tecnologiche; e ii) la persona ha richiesto l'accesso all'opera o agli altri materiali protetti da misure tecnologiche e sono trascorse più di 72 ore dalla richiesta; e iii) le misure tecnologiche continuano a impedire l'esercizio degli atti consentiti ai sensi della presente sezione.
  5. Nella misura in cui una clausola di un contratto ha lo scopo di prevenire o limitare gli atti che, in virtù della presente sezione, non violano il diritto d'autore o i diritti connessi, tale clausola è inapplicabile.

La migliore attuazione dell'articolo 4

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Riteniamo che quanto segue rappresenti lo scenario migliore per l'attuazione dell'articolo 4, utilizzando — ma senza andare oltre — le flessibilità della direttiva copyright 2019:

  • raccomandare per legge un tempo di risposta di 72 ore in caso di blocco dell'accesso;
  • respingere qualsiasi limitazione specifica alla possibilità di conservare i dati;
  • respingere qualsiasi richiesta di assoggettare l'eccezione al pagamento di un compenso;
  • richiedere che sia utilizzato lo Standard di Esclusione dei Robot per impedire l'estrazione di dati su siti web accessibili sul web aperto.

Richiedere l'accesso entro 72 ore quando le TPM impediscono l'estrazione di dati

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Perché? Come?
I meccanismi esistenti che consentono l'elusione delle TPM nelle leggi degli Stati membri sono poco chiari, poco trasparenti anche laddove, come ad esempio nel Regno Unito, i test sono durati mesi. I finanziatori della ricerca, le organizzazioni, i progetti e i singoli individui investono molto in termini finanziari e di tempo per effettuare l'estrazione dei dati. Questo investimento nella ricerca non dovrebbe essere irragionevolmente impedito da un tempo di risposta lento da parte del governo quando l'accesso è bloccato dalle TPM. Insistere affinché nel diritto nazionale venga creato un sistema di risposta rapida e trasparente ai sensi dell'articolo 6 della direttiva sulla società dell'informazione. Le leggi nazionali dovrebbero stabilire un periodo di tempo massimo di 72 ore entro il quale l'accesso deve essere ripreso se le misure tecnologiche di protezione bloccano l'accesso ai materiali a cui si sta legalmente accedendo. Ciò dovrebbe valere, in particolare, per i contenuti acquistati. Se l'accesso non viene concesso entro 72 ore, si dovrebbero applicare sanzioni pecuniarie adeguate, tenuto conto degli investimenti effettuati dagli istituti di ricerca, dai privati ecc. per l'acquisto di contenuti e per l'estrazione di testo e di dati.

Rifiutare qualsiasi misura specifica in materia di conservazione

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Perché? Come?
A differenza dell'articolo 3, nei considerando non vi è nulla che faccia riferimento a restrizioni sulla conservazione dei dati. Le imprese effettueranno investimenti significativi nell'estrazione di testo e di dati, e dovrebbero essere libere di conservare i dati per tutto il tempo necessario. Le società sono molto abituate a mettere in atto misure di sicurezza adeguate per proteggere i propri beni e quelli di terzi, nonché per il rispetto del GDPR. Le aziende e le altre organizzazioni che si occupano di MDT sono all'avanguardia nella sicurezza informatica e la decisione sul modo migliore per proteggere le informazioni derivanti dall'estrazione di testo e di dati, dovrebbe essere lasciata agli scienziati dei dati e alle organizzazioni coinvolte. La legge dovrebbe evitare periodi di conservazione specifici e riflettere semplicemente con attenzione sull'articolo 4(2) della direttiva copyright 2019.

Rifiutare qualsiasi tentativo di subordinare questa eccezione al pagamento di un compenso

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Perché? Come?
A differenza dell'articolo 3, nei considerando non vi è nulla che faccia riferimento a restrizioni sulla conservazione dei dati. Le imprese effettueranno investimenti significativi nell'estrazione di testo e di dati, e dovrebbero essere libere di conservare i dati per tutto il tempo necessario. Le società sono molto abituate a mettere in atto misure di sicurezza adeguate per proteggere i propri beni e quelli di terzi, nonché per il rispetto del GDPR. Le aziende e le altre organizzazioni che si occupano di MDT sono all'avanguardia nella sicurezza informatica e la decisione sul modo migliore per proteggere le informazioni derivanti dall'estrazione di testo e di dati, dovrebbe essere lasciata agli scienziati dei dati e alle organizzazioni coinvolte. La legge dovrebbe evitare periodi di conservazione specifici e riportare fedelmente l'articolo 4(2) della direttiva copyright 2019.

Richiedere l'adozione di robot.txt per segnalare quando un sito web non dovrebbe soggetto all'estrazione di dati

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Perché? Come?
Esigere l'utilizzo di protocolli tecnologici standard per segnalare quando un sito web non debba essere soggetto all'estrazione dei dati. Il considerando 18 afferma che, per quanto riguarda le opere messe a disposizione su Internet "L'eccezione o la limitazione... si applica a condizione che l'uso delle opere e di altri materiali di cui al suddetto paragrafo non sia stato espressamente riservato dai loro titolari dei diritti in modo appropriato, come i sistemi leggibili dalla macchina.

Poiché ogni sito web avrà termini e condizioni diverse, l'unico modo per facilitare l'estrazione del web è l'uso di un protocollo come robot.txt che crea una regola binaria "estrarre" "non estrarre".

Non è scalabile aspettarsi che le macchine interpretino i termini e le condizioni scritte su un sito web per stabilire se effettuare l'estrazione di dati o meno.

Il considerando 18 stabilisce chiaramente che "i mezzi leggibili dalla macchina" dovrebbero essere utilizzati per segnalare la riserva di diritti da parte dei titolari dei diritti di siti web, ecc., al fine di impedire l'estrazione di testi e dati.

Può essere opportuno o meno utilizzare il termine Robots Exclusion Standard nell'ambito del diritto nazionale perché fissare per legge una particolare tecnologia rischia l'obsolescenza e creerà la necessità di modificare il testo normativo in futuro. Se il legislatore non vuole riportare esplicitamente nella legge robots.txt , il governo dovrebbe esplicitare chiaramente in documenti pubblici che è questo il modo in cui l'attuazione nazionale dell'articolo 4(3) deve essere interpretato dai privati, le aziende e i tribunali.

Fare attenzione alla formulazione usata

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Perché? Come?
La direttiva utilizza il termine "tecnologie di estrazione di testo e di dati" nel considerando 5, che indica che l'analisi dei dati rientra potenzialmente in diversi campi della scienza dei dati, non solo in quello dell'estrazione di dati. Questi includono l'analisi dei dati nel contesto dell'IA e dell'apprendimento automatico. Al fine di riflettere i diversi contesti tecnologici all'interno dei quali l'analisi dei dati può essere effettuata, raccomandiamo che l'implementazione rifletta le molteplici tecnologie che si riferiscono all'analisi di testo e di dati. Raccomandare al legislatore l'adozione del termine "analisi di testo e di dati" o "analisi di dati" nell'attuazione nel diritto nazionale.

Formulazione minimalista ideale dell'articolo 4

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Se non vi è la volontà politica di andare oltre quanto prescritto dall'articolo 4, il testo ideale dell'eccezione o limitazione dell'estrazione di dati a fini di ricerca scientifica dovrebbe essere formulato come segue:

Eccezione o limitazione per l'estrazione di testi e dati

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  1. Ai fini dell'estrazione di testi e dati da opere o altri materiali soggetti al diritto d'autore o ai diritti connessi ai quali una persona ha accesso legale, la riproduzione e l'estrazione di tali opere non costituisce un atto di violazione.
  2. Le copie di opere o di altri materiali protetti dal diritto d'autore e dai diritti connessi ai sensi della presente sezione possono essere conservate per il tempo necessario ai fini dell'estrazione di testi e dati.
  3. Una persona non può effettuare l'estrazione di testo e di dati ai sensi della presente sezione se il titolare dei diritti si è espressamente e specificamente riservato questo diritto. Qualora le opere e gli altri materiali protetti siano messi a disposizione del pubblico online, tale riserva è espressa utilizzando standard o protocolli tecnologici o protocolli globali. Ove ragionevolmente praticabile, devono essere rispettati gli standard o i protocolli tecnici mondiali. Nel caso di opere acquistate e/o attivamente negoziate con una licenza con i titolari dei diritti, ogni riserva deve essere espressa nel contratto in modo chiaro e inequivocabile.
  4. Qualora l'applicazione di una misura di protezione tecnologica a un'opera o agli altri materiali non consenta a una persona di compiere gli atti consentiti ai sensi della presente sezione, l'accesso a tale persona deve essere concesso su ordine del governo entro un periodo non superiore a 72 ore.
  5. L'autorità competente può ordinare il pagamento di un compenso a una persona che, ai sensi della presente sezione, ha il diritto di utilizzare l'opera o altri materiali protetti, qualora siano state applicate misure tecnologiche a un'opera soggetta al diritto d'autore o ai diritti connessi, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: i) la persona è legittimamente in possesso dell'opera o ha accesso legale all'opera o agli altri materiali protetti da misure tecnologiche; e ii) la persona ha richiesto l'accesso all'opera o agli altri materiali protetti da misure tecnologiche e sono trascorse più di 72 ore dalla richiesta; e iii) le misure tecnologiche continuano a impedire l'esercizio degli atti consentiti ai sensi della presente sezione.
  6. Nella misura in cui una clausola di un contratto ha lo scopo di impedire o limitare la realizzazione o l'estrazione di una copia che, in virtù della presente sezione, non viola il diritto d'autore o i diritti connessi, tale clausola non è applicabile.

Come andare oltre gli articoli 3 e 4?

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Il termine "andare oltre" in questa linea guida è usato per indicare una situazione in cui il governo nazionale è desideroso di sostenere i Big Data e l'IA nel proprio paese e quindi non si limita a un'attuazione strettamente letterale e ristretta della direttiva copyright 2019.

Questi sono i modi potenziali per migliorare il quadro giuridico nazionale per l'estrazione di testi e dati senza attenersi alle condizioni d'uso previste dalla direttiva copyright 2019:

Come andare oltre l'articolo 3?

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L'articolo 25 della direttiva copyright 2019 consente agli Stati membri di adottare o mantenere in vigore eccezioni a fini di ricerca di portata più ampia rispetto all'articolo 3, purché compatibili con il diritto europeo vigente (in particolare l'articolo 5(3), lettera a), della direttiva InfoSoc). Ciò offre l'opportunità di difendere i diritti di ricerca senza le restrizioni imposte dalla direttiva copyright 2019.

Al di là delle raccomandazioni di cui sopra nel documento #La migliore attuazione dell'articolo 3, riteniamo che l'adozione delle seguenti disposizioni migliorerebbe il quadro giuridico nazionale per l'estrazione di testo e dati a fini di ricerca scientifica:

  • richiedere nella legislazione nazionale l'accesso remoto quando l'estrazione dei dati digitalizza materiali analogici;
  • raccomandare l'introduzione di una chiara eccezione per la condivisione dei risultati dell'estrazione dei dati;
  • garantire che l'estrazione di software sia espressamente consentita dalla legislazione nazionale.

Consentire l'accesso remoto all'estrazione dei dati che digitalizzata materiali analogici

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Perché? Come?
Richiedere la possibilità di estrarre i dati per estrarre materiali analogici digitalizzati lontano dai locali fisici dell'organizzazione. Non vi è alcuna eccezione al diritto di comunicazione al pubblico di cui all'articolo 3, per cui gli scienziati dei dati dovrebbero recarsi in biblioteca per estrarre materiali analogici digitalizzati. Nessuna estrazione a distanza di materiali analogici digitalizzati compromette l'intento dell'eccezione e, in particolare, la nuova disciplina accademica delle Digital Humanities. Gli scienziati dei dati di solito non sono in grado di allestire un centro di estrazione di dati in una biblioteca della loro organizzazione in quanto non hanno le strutture adeguate. Il ricercatore non può trasferire la sua infrastruttura di estrazione di dati lontano da dove esiste attualmente. Insistere affinché gli scienziati dei dati siano autorizzati ad estrarre a distanza materiali analogici digitalizzati creando un'eccezione ai sensi dell'articolo 5(3), lettera a), della direttiva InfoSoc.

Riteniamo che un'eccezione per l'accesso remoto non debba essere eccessivamente prescrittiva per incoraggiare la ricerca. Dovrebbe consentire l'uso degli elementi digitalizzati secondo modalità che si adattino ai flussi di lavoro degli scienziati dei dati e all'ambiente tecnologico.

Ciò potrebbe, quindi, significare che le copie dei materiali digitalizzati siano consegnati al ricercatore su base individuale per poi essere utilizzati, oppure potrebbe significare la creazione di una rete tecnica alla quale il ricercatore abbia accesso. Al fine di bilanciare le esigenze degli utenti e dei detentori dei diritti (come vediamo nelle eccezioni delle biblioteche di alcuni paesi dell'UE, come ad esempio, l'Irlanda), riteniamo che sarebbe opportuno che i ricercatori che hanno accesso a contenuti analogici digitalizzati a distanza, forniscano una dichiarazione scritta all'istituzione fornitrice che dichiari che utilizzeranno le riproduzioni solo a scopo di estrazione di testo e di dati. L'introduzione e la gestione di tale processo di dichiarazione scritta da parte dell'istituzione fornitrice creerà un ambiente legalmente sicuro per la biblioteca e gli archivi, così come per i ricercatori che saranno poi in grado di estrarre i dati in un ambiente che ottimizza i propri flussi di lavoro.

Consentire la condivisione dei risultati del data mining

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Perché? Come?
Richiedere la possibilità di condividere i risultati dei dati pubblicati e non pubblicati (soggetti alla legge sulla protezione dei dati ecc.) in linea con il "three steps test". Non vi è alcuna eccezione al diritto di comunicazione al pubblico di cui all'articolo 3. Gli scienziati dei dati possono quindi condividere i risultati delle loro ricerche solo se in presenza di un'eccezione o in assenza del diritto d'autore o del diritto sulla banca dati insistente sull'originale e sui risultati.

L'eccezione della citazione, che consente la condivisione/comunicazione al pubblico di materiali pubblicati, non è chiara ed esclude i materiali non pubblicati.

La maggior parte dei dati che gli scienziati dei dati desiderano condividere non saranno in alcun modo sostituibili alle opere originali protette dal diritto d'autore, in quanto sono stati rielaborati, costituiscono dati derivati e non possono essere oggetto di reverse engineering per creare l'espressione artistica contenuta nell'opera originale protetta dal diritto d'autore.

Per competere con i paesi che permettono il fair use dei dati e con paesi come il Giappone, per gli individui e le organizzazioni con sede nell'UE la facoltà di poter condividere i risultati del TDM dovrebbe essere un obiettivo politico estremamente importante per l'innovazione.

Per non ostacolare inutilmente l'estrazione di dati e l'ulteriore sviluppo dell'Intelligenza Artificiale in Europa, riteniamo che l'articolo 5(3), lettera a), della direttiva InfoSoc richieda un'eccezione specifica per consentire la condivisione dei risultati dell'estrazione di dati.

Consentire l'estrazione di software

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Perché? Come?
Discutere con il legislatore se sia necessaria un'eccezione alla Direttiva Software. L'articolo 4 prevede un'eccezione per i programmi per computer, mentre l'articolo 3 non prevede tale eccezione.

Non sappiamo se questa sia stata discussa dal Consiglio o dal Parlamento, quindi potrebbe trattarsi di una svista. Le eccezioni create alla Direttiva Software ai sensi dell'articolo 4 possono essere o meno necessarie, dato che il software è un'opera letteraria nel diritto d'autore.

Discutere con i legislatori nazionali se l'assenza di un'eccezione alla direttiva sul software di cui all'articolo 3 costituisca o meno un problema, dato che il software è protetto come opera letteraria dal diritto d'autore ai sensi della direttiva InfoSoc.

Formulazione ideale dell'articolo 3

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Se vi è la volontà politica di andare oltre quanto prescritto dall'articolo 3, allora l'eccezione o limitazione ideale per l'estrazione di testi e dati a fini di ricerca scientifica dovrebbe essere formulata come segue:

Elaborazione di testi e dati a fini di ricerca scientifica

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  1. Ai fini della ricerca, quando l'estrazione di testo e di dati su opere o altri materiali protetti dal diritto d'autore o dai diritti connessi ai quali gli organismi di ricerca e gli istituti di tutela del patrimonio culturale hanno legittimo accesso, la riproduzione e l'estrazione di tali opere non costituisce un atto di violazione. A scanso di equivoci, le opere protette dal diritto d'autore comprendono i programmi per elaboratore di cui alla presente sezione.
  2. Una persona affiliata a organismi di ricerca e agli istituti di tutela del patrimonio culturale deve essere in grado di utilizzare le disposizioni della presente sezione sia nei locali delle istituzioni che attraverso un accesso remoto verificato.
  3. Le copie di opere o altri materiali protetti dal diritto d'autore e dai diritti connessi di cui alla presente sezione sono conservate con un livello di sicurezza adeguato e possono essere conservate per la verifica dei risultati della ricerca.
  4. Fatto salvo il paragrafo 3, i titolari dei diritti possono applicare misure proporzionate per garantire la sicurezza e l'integrità delle loro reti e banche dati quando le opere o gli altri materiali protetti sono conservati nei loro sistemi. Tali misure non dovrebbero andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo e non dovrebbero ostacolare l'esercizio delle attività concesse ai sensi della presente sezione. Qualora l'applicazione di una misura di protezione tecnica a un'opera o agli altri materiali protetti impedisca a una persona di compiere gli atti consentiti ai sensi della presente sezione, l'accesso a tale persona deve essere concesso su ordine del governo entro un periodo non superiore a 72 ore.
  5. L'autorità competente può ordinare che sia corrisposto un risarcimento a una persona che, ai sensi della presente sezione, ha il diritto di utilizzare l'opera o gli altri materiali protetti da misure tecnologiche, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: i) la persona è legittimamente in possesso o ha accesso legale all'opera o agli altri materiali protetti da misure tecnologiche; e ii) la persona ha richiesto l'accesso all'opera o agli altri materiali protetti da misure tecnologiche e sono trascorse più di 72 ore dalla richiesta; e iii) le misure tecnologiche continuano a impedire l'esercizio degli atti consentiti ai sensi della presente sezione.
  6. Non costituisce violazione del diritto d'autore o della legge sulle banche dati la condivisione dei risultati dell'estrazione di testo e di dati in qualsiasi modo e nella misura ritenuta necessaria, purché ciò non pregiudichi irragionevolmente i legittimi interessi del titolare dei diritti.
  7. Nella misura in cui una clausola di un contratto ha lo scopo di prevenire o limitare gli atti che, in virtù della presente sezione, non violano il diritto d'autore o i diritti connessi, tale clausola non è applicabile.

Come andare oltre l'articolo 4?

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Al di là delle raccomandazioni di cui sopra in "La migliore attuazione dell'articolo 4", riteniamo che l'adozione delle seguenti disposizioni migliorerebbe il quadro giuridico nazionale per l'estrazione di testi e dati:

  • prevedere nella legislazione nazionale l'accesso remoto quando l'estrazione dei dati digitalizza elementi analogici;
  • raccomandare l'introduzione di una chiara eccezione per la condivisione dei risultati dell'estrazione di dati;
  • esigere una formulazione chiara nei contratti quando i titolari dei diritti desiderano riservare diritti su materiali non disponibili sul web aperto.

Consentire l'accesso remoto ai materiali analogici digitalizzati dall'estrazione dei dati

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Perché? Come?
Richiedere la possibilità di estrarre i dati per estrarre materiali analogici digitalizzati fuori dai locali fisici dell'organizzazione. Non vi è alcuna eccezione al diritti di comunicazione al pubblico di cui all'articolo 3, per cui gli scienziati dei dati dovrebbero recarsi in biblioteca per estrarre materiali analogici digitalizzati. Nessuna estrazione a distanza di materiali analogici digitalizzati compromette l'intento dell'eccezione e in particolare la nuova disciplina accademica di Digital Humanities.

I scienziati dei dati di solito non saranno in grado di allestire un centro di estrazioni dei dati in una biblioteca della loro organizzazione in quanto non ha le strutture adeguate. Il ricercatore non può trasferire la sua infrastruttura di estrazione dei dati lontano da dove esiste attualmente.

Insistere affinché gli scienziati dei dati siano autorizzati a estrarre a distanza materiali analogici digitalizzati creando un'eccezione ai sensi dell'articolo 5(3), lettera a) della direttiva InfoSoc.

Riteniamo che per incoraggiare la ricerca un'eccezione per l'accesso remoto non debba essere eccessivamente prescrittiva. Dovrebbe consentire l'uso degli elementi digitalizzati secondo modalità che si adattino ai flussi di lavoro degli scienziati dei dati e all'ambiente tecnologico.

Ciò potrebbe quindi significare che copie degli elementi digitalizzati vengano date al ricercatore su base individuale per poi essere utilizzate, oppure potrebbe significare la creazione di una rete tecnica alla quale il ricercatore ha accesso. Al fine di bilanciare le esigenze degli utenti e dei detentori dei diritti (come vediamo nelle eccezioni delle biblioteche di alcuni paesi dell'UE (ad esempio l'Irlanda), riteniamo che sarebbe opportuno che i ricercatori che hanno accesso a contenuti analogici digitalizzati a distanza, forniscano una dichiarazione scritta all'istituzione fornitrice che dichiari che utilizzeranno le riproduzioni solo a scopo di estrazione del testo o estrazione dei dati. L'introduzione e la gestione di tale processo di dichiarazione scritta da parte dell'istituzione fornitrice creerà un ambiente legalmente sicuro per la biblioteca e gli archivi, così come per i ricercatori che saranno poi in grado di estrarre i dati in un ambiente che ottimizza i propri flussi di lavoro.

Consentire la condivisione dei risultati dell'estrazione dei dati

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Perché? Come?
Richiedere la possibilità di condividere i risultati dei dati pubblicati e non pubblicati (soggetti alla legge sulla protezione dei dati ecc.) in linea con il "three step test". Non vi è alcuna eccezione al diritto di comunicazione al pubblico di cui all'articolo 3. Gli scienziati dei dati possono quindi condividere i risultati delle loro ricerche solo se in presenza di un'eccezione o in assenza del diritto d'autore o del diritto sulla banca dati insistente sull'originale e sui risultati.

L'eccezione della citazione che consente la condivisione/comunicazione al pubblico di materiali pubblicati non è chiara ed esclude i materiali non pubblicati.

La maggior parte dei dati che gli scienziati dei dati desiderano condividere non saranno in alcun modo sostituibili alle opere originali protette dal diritto d'autore, in quanto sono stati rielaborati, costituiscono dati derivati e non possono essere oggetto di reverse engineering per creare l'espressione artistica contenuta nell'opera originale protetta dal diritto d'autore.

Per competere con i paesi che fanno un uso equo e con paesi come il Giappone, per le persone e le organizzazioni con sede nell'UE la facoltà di poter condividere i risultati del TDM dovrebbe essere dovrebbe un obiettivo politico estremamente importante per l'innovazione

Per non ostacolare inutilmente l'estrazione di dati e l'ulteriore sviluppo dell'Intelligenza Artificiale in Europa, riteniamo che l'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva InfoSoc richieda un'eccezione specifica per consentire la condivisione dei risultati dell'estrazione di dati.

Richiedere una formulazione chiara nei contratti quando l'estrazione dei dati non è consentita

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Perché? Come?
Richiedere che, in caso di contratti che non consentano l'estrazione di dati, tale disposizione sia espressa chiaramente. Data l'importanza e l'ubiquità dell'estrazione di dati, qualora i titolari dei diritti desiderino impedire in un contratto l'estrazione dei dati, ciò dovrebbe essere indicato chiaramente. Considerato che, nella legislazione dell'UE, questa è la prima eccezione per la quale i titolari dei diritti possono escludere gli utenti dal goderla, riteniamo che sia altamente auspicabile la chiarezza contrattuale sulla opportunità o meno di utilizzare tale eccezione.


Nel caso in cui le opere protette dal diritto d'autore non sono disponibili sul web aperto, ma sono concesse in licenza e i titolari dei diritti intendono vietare l'estrazione di dati, è necessario pretendere dai titolari del diritto d'autore di vietare in modo espresso l'estrazione di testo e di dati con disposizioni chiare all'interno del contratto.

Formulazione ideale dell'articolo 4

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Se vi è la volontà politica di andare oltre quanto prescritto dall'articolo 4, il testo ideale dell'eccezione o limitazione dell'estrazione di dati dovrebbe essere formulato come segue:

Eccezione o limitazione per l'estrazione di testi e dati

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  1. Ai fini dell'estrazione di testo e di dati di opere o altri materiali soggetti al diritto d'autore o ai diritti connessi ai quali una persona ha accesso legale, la riproduzione e l'estrazione di tali opere o materiali protetti non costituisce un atto di violazione.
  2. Una persona affiliata a organizzazioni che hanno accesso legale a opere o ad altri materiali protetti non disponibili al pubblico online può avvalersi delle disposizioni della presente sezione sia nei locali degli istituti, che attraverso un accesso remoto verificato.
  3. Copie di opere o di altri materiali protetti dal diritto d'autore e dai diritti connessi a norma della presente sezione possono essere conservate per tutto il tempo necessario ai fini dell'estrazione di testo e di dati.
  4. Una persona non può effettuare l'estrazione di testo e dati ai sensi della presente sezione se il titolare dei diritti si è esplicitamente e specificamente riservato questo diritto. Qualora le opere e gli altri materiali protetti siano messi a disposizione del pubblico online, tale riserva è espressa utilizzando standard o protocolli tecnologici o protocolli globali. Ove ragionevolmente praticabile, devono essere rispettati gli standard o i protocolli tecnologici mondiali. Nel caso di opere acquistate e/o attivamente negoziate attraverso una licenza con i titolari dei diritti, ogni riserva deve essere espressa nel contratto in modo chiaro e inequivocabile.
  5. Qualora l'applicazione di una misura di protezione tecnologica a un'opera o agli altri materiali protetti impedisca a una persona di compiere gli atti consentiti ai sensi della presente sezione, l'accesso a tale persona deve essere concesso per legge entro un periodo non superiore a 72 ore.
  6. L'autorità competente può ordinare il pagamento di un risarcimento a favore di una persona che, ai sensi della presente sezione, ha il diritto di utilizzare l'opera o gli altri materiali protetti, qualora siano state applicate misure tecnologiche all'opera o agli altri materiali protetti dal diritto d'autore o dai diritti connessi, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: i) la persona è legittimamente in possesso dell'opera o ha accesso legale all'opera o agli altri materiali protetti da misure tecnologiche; e ii) la persona ha richiesto l'accesso all'opera o agli altri materiali protetti da misure tecnologiche e sono trascorse più di 72 ore dalla richiesta; e iii) le misure tecnologiche continuano a impedire l'esercizio degli atti consentiti ai sensi della presente sezione.
  7. Nella misura in cui una clausola di un contratto ha lo scopo di impedire o limitare la realizzazione o l'estrazione di una copia che, in virtù della presente sezione, non viola il diritto d'autore o i diritti connessi, tale clausola non è applicabile.

Come adattare queste linee guida a livello locale?

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Ottenere assistenza legale

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Se non sei un avvocato, cerca l'assistenza legale di un avvocato locale o di uno specialista legale che ti assisterà nella comprensione della lingua giuridico di queste linee guida. Essi possono anche aiutarvi ad adattare le bozze di testi giuridici proposti, come suggerito sopra, all'ambiente locale e alle leggi locali sul diritto d'autore.

È essenziale disporre di un sostegno giuridico laddove esistono già eccezioni per l'estrazione di testo e di dati, poter valutare se tali eccezioni esistenti debbano essere sostituite, parzialmente o completamente dalla nuova eccezione, o se sia preferibile che le due nuove eccezioni concorrano in parallelo a quella esistente.

Controllare le leggi nazionali

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Se non si è in grado di ottenere un supporto legale locale, si dovrebbe prima valutare se al momento esistono eccezioni l'estrazione di testo e di dati. I paesi dell'UE che attualmente hanno tali eccezioni sono: Regno Unito, Francia, Estonia e Germania. Tutti limitano l'estrazione di dati a usi non commerciali a causa delle restrizioni esistenti nella direttiva sulla società dell'informazione, che limita la ricerca scientifica alla sola ricerca non commerciale.

Viste le raccomandazioni di cui sopra, sarà anche molto importante capire fino a che punto la vostra legislazione nazionale preveda già eccezioni che consentirebbero agli estrattori di dati di estrarre a distanza materiali analogici digitalizzati, nonché di condividere i risultati dell'estrazione. Ciò sarà importante per stabilire se e come sollevare queste due questioni con il governo.

Essere consapevoli

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I. Essere consapevoli delle argomentazioni che potete utilizzare per:

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Affrontare la questione delle misure di protezione tecnologica (per quanto riguarda gli articoli 3 e 4)
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Le misure tecniche di protezione (TPM) che impediscono l'estrazione di testo e di dati rimangono un'area di reale preoccupazione.

Sappiamo da Paesi come i Paesi Bassi e il Regno Unito che uno dei principali ostacoli all'estrazione di dati è di natura tecnica.

Questi possono variare dalle caratteristiche tecnologiche di base, come la tecnologia captcha che può frustrare l'attività di estrazione, fino all'utilizzo di misure tecnologiche di protezione più sofisticate. Ad esempio, gli editori di pubblicazioni accademiche utilizzano sistemi che non di rado finiscono per bloccare l'accesso ai database per i quali le università hanno pagato un abbonamento. Spesso gli editori monitorano i tassi d'uso e interrompono l'accesso se i loro sistemi segnalano tassi atipici di download, richiesta o upload, perché possono supporre che parte dell'infrastruttura tecnica universitaria sia stata compromessa.

La direttiva copyright 2019 ha migliorato alcuni degli aspetti peggiori della insoddisfacente attuazione dell'articolo 11 (Obblighi relativi alle misure tecnologiche) del trattato OMPI sul diritto d'autore del 1996. Ciò significa che ora i governi possono intervenire con i titolari dei diritti sulla maggior parte, se non tutti, gli aspetti delle misure tecnologiche di protezione, che prima non esistevano. Sul presupposto che la direttiva copyright 2019 garantisce ai ricercatori l'accesso ai fini dell'estrazione, in caso di blocco, una rapida risoluzione deve trovare riscontro sia nella legge, sia nella prassi consuetudinaria, al fine di consentire rapidamente e facilmente accesso laddove le misure tecnologiche di protezione impediscono l'attività di estrazione.

Riteniamo che i meccanismi esistenti negli Stati membri per eludere le misure tecnologiche di protezione sono troppo dispendiosi in termini di tempo, spesso non testati e non forniscono una risposta sufficientemente rapida e agile alle persone e alle organizzazioni che hanno il diritto di utilizzare legalmente i contenuti digitali, ma ai quali viene negato l'accesso. Nel 2015, la Library Archive and Copyright Alliance ha presentato un appello al governo britannico ai sensi dell'articolo 6(4), della direttiva InfoSoc, ove ci sono voluti sei mesi per giungere a una conclusione. Riteniamo che nella maggior parte degli Stati membri la procedura di ricorso contro le misure tecnologiche di protezione non sia stato sperimentato, né testato.

È di vitale importanza che se si riscontrano eventuali problemi tecnologici essi siano risolti in meno di 72 ore — idealmente immediatamente. Le università europee spendono miliardi di euro all'anno per l'accesso ai contenuti. I contratti firmati tra le università e gli editori promettono abitualmente un accesso ai contenuti 24 ore su 24 (tranne quando viene effettuata la manutenzione), e il tempo di risposta al cliente è normalmente di 24 ore al massimo. Lontano dalla ricerca, se un consumatore viene escluso dall'uso di musica (iTunes, Spotify ecc.) o dai servizi di abbonamento ai giornali, il problema viene risolto di solito in poche ore.

Raccomandiamo, pertanto, che una finestra di risoluzione di 72 ore stabilita sia equa ed equilibrata.

Per garantire che il tempo, l'investimento e l'impegno dei ricercatori nell'estrazione dei dati non vadano sprecati, è importante garantire che:

  1. gli eventuali ricorsi dei beneficiari ai sensi dell'articolo 3 o 4 siano trattati separatamente rispetto ai ricorsi standard ai sensi dell'articolo 6, garantendo un tasso di risposta rapida da parte del governo quando l'estrazione dei dati è impedita dalle misure tecnologiche di protezione; oppure
  2. la procedura di ricorso ai sensi dell'articolo 6 sia resa più trasparente di quanto non lo sia attualmente e vengano conferiti al governo poteri esecutivi reali e significativi per garantire che i titolari dei diritti siano tenuti a dare accesso ai ricercatori entro 72 ore.

Per il mancato rispetto di tali poteri esecutivi dovrebbero inoltre essere previste adeguate sanzioni pecuniarie. Un risarcimento per il ritardo o la cancellazione del vostro "data train". Ciò fungerebbe da compensazione per il ritardo e lo spreco di denaro, quando le organizzazioni e i singoli individui avrebbero altrimenti effettuato l'estrazione di dati, ma non sono in grado di farlo a causa del blocco all'accesso ai dati.

Il mancato rispetto di questi poteri esecutivi dovrebbe inoltre essere oggetto di adeguate sanzioni pecuniarie. Un risarcimento come per il ritardo o la cancellazione del vostro "data train". Ciò fungerebbe come compensazione per il ritardo e lo spreco di denaro, quando le organizzazioni e i singoli individui avrebbero potuto effettuare l'estrazione di dati, ma non sono in grado di farlo a causa del blocco dell'accesso ai dati.

Come indicato sopra, il regime standard dei ricorsi al governo quando una misura tecnologica di protezione impedisce a un utente di accedere ai contenuti ai quali ha accesso legale si applica anche all'articolo 4. Tuttavia, dato che ai sensi di questo articolo i titolari dei diritti possono utilizzare mezzi contrattuali e correlati per impedire l'estrazione di testo e l'estrazione di dati, è discutibile se in caso di ricorso il governo possa realisticamente intervenire. Questo perché è probabile che a quel punto i titolari dei diritti revocando il proprio consenso non permettano più all'utente di estrarre il loro contenuto.

Rifiutare qualsiasi misura specifica relativa allo stoccaggio sicuro (per quanto riguarda l'articolo 3)
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La direttiva si riferisce alla conservazione sicura del contenuto utilizzato ai fini dell'estrazione di testo e di dati. Nonostante gli sforzi compiuti dai titolari dei diritti, durante le discussioni in seno al Parlamento europeo, per obbligare che l'insieme dei dati creati nel corso dell'estrazione di testi e di dati fossero cancellati (concetto del tutto contrario a qualsiasi pratica scientifica), l'articolo 3 paragrafo 2, fa riferimento solo alla memorizzazione "con un livello di sicurezza adeguato" dell'insieme dei dati (n.d.r. copie di opere o altri materiali). Il significato specifico di tale disposizione non viene fornito. Tuttavia, il considerando 15 suggerisce agli Stati membri di avviare discussioni al riguardo e di ricorrere a intermediari di fiducia (cfr. sezione seguente).

Riteniamo che non sia opportuno imporre ai ricercatori una definizione dettagliata o tecnologica di misure di sicurezza. Le università e le biblioteche, ad esempio, sono già considerate affidabili da parte dei titolari dei diritti per l'acquisto, l'acquisizione e l'utilizzo del materiale elettronico - non comprendiamo perché si debba imporre a queste istituzioni obblighi di conservazione specifici o più onerosi di quelli dettati dal buon senso. Per sottolineare questo aspetto, LIBER ha usato l'espressione "affidabile per l'acquisto, affidabile per l'utilizzo.

Le università, ad esempio, sono molto esperte nel campo delle misure di sicurezza informatica sia per la protezione delle informazioni che ogni anno acquistano sostenendo grandi costi, sia perché molte di esse elaborano quantità significative di dati personali sensibili: a partire dai registri dei dipendenti, fino ai dati utilizzati per le sperimentazioni cliniche. Molte delle informazioni soggette all'attività di estrazione di dati conterranno dati personali e dati personali sensibili. Riteniamo che non sia consigliabile creare un conflitto giuridico tra il diritto d'autore e la legge sulla protezione dei dati personali. Crediamo, inoltre, che la previsione di obblighi di memorizzazione creerebbe un indesiderato e complesso conflitto con la riproduzione consentita dalle eccezioni ai fini di conservazione che alimenta l'estrazione di dati. Queste eccezioni non prevedono alcuna prescrizione in tal senso quando le copie sono eseguite per fini di conservazione o di sostituzione.

Rifiutare che la legge sul diritto d'autore disciplini la detenzione da parte di terzi di dati derivati in conflitto con le politiche dei fondi di ricerca (per quanto riguarda l'articolo 3)
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A seguito delle pressioni esercitate dall'industria editoriale, al momento del passaggio della direttiva al Consiglio e al Parlamento europeo, è stato introdotto il considerando 15, che suggerisce di depositare i dati presso intermediari di fiducia. Dovrebbe essere fortemente contrastato qualsiasi tentativo di prevedere, a livello nazionale, l'uso di organismi di fiducia per la detenzione dei dati, in quanto ciò è contrario alla consolidata politica di gestione dei dati adottata dai finanziatori della ricerca e ha il potenziale di minare lo scopo stesso dell'eccezione.

Il considerando 15 sembra non riconoscere la prassi in materia di gestione dei dati. I finanziatori già richiedono l'adozione di piani di gestione delle copie degli insiemi di dati, che rappresentano il risultato del loro finanziamento. I finanziatori della ricerca hanno consolidate politiche di gestione dei dati sulla base delle quali concedono finanziamenti. Molto spesso queste politiche, come quelle del finanziatore tedesco Deutsche Forschungsgemeinschaft, obbligano i beneficiari dei finanziamenti a conservare i dati della ricerca per almeno 10 anni o presso la propria istituzione o in un'infrastruttura nazionale oppure presso entrambi. La libertà di scegliere dove memorizzare i dati è lasciata dalla Deutsche Forschungsgemeinschaft al ricercatore.

E ciò, nonostante il finanziatore sostenga non solo il costo della ricerca, ma anche quelli della preparazione dei dati per la memorizzazione e il trasferimento, se viene richiesto come parte della proposta iniziale del progetto. Il finanziamento della Commissione europea nell'ambito di Horizon 2020 coprirà anche la gestione dei dati ma, al fine di essere il più possibile flessibile e quindi sostenere l'archiviazione a lungo termine e l'accesso agli insiemi di dati, così come la Deutsche Forschungsgemeinschaft, non prevede alcun controllo sulla scelta del luogo ove depositare i dati della ricerca. Questo è di fondamentale importanza in quanto la scelta del luogo dove archiviare i dati dipenderà dalle numerose caratteristiche specifiche del progetto, che vanno dai requisiti tecnici infrastrutturali, fino alle questioni relative all'accesso e all'uso futuro dei dati. È di vitale importanza che la legge sul diritto d'autore non pregiudichi questo aspetto.

L'estrazione di dati non è un'attività "da fare una volta". Richiede investimenti significativi per la raccolta di materiali, la loro normalizzazione, la scrittura di algoritmi, l'estrazione di testi e dati, la loro memorizzazione e il loro riutilizzo. Ciò non dovrebbe essere compromesso dai legislatori degli Stati membri. La prassi scientifica standard comporterà la revisione dei dati, la loro rivalutazione e la loro rielaborazione nel tempo. Ad esempio, un insieme di dati, realizzato dopo molti mesi di lavoro sull'analisi degli enzimi per il trattamento del diabete, potrebbe essere riutilizzato in un secondo momento da altri ricercatori in medicina interessati a differenti malattie e condizioni. Più i dati derivati sono inaccessibili e dissociati dalla ricerca originale, minore sarà, in molti casi, la possibilità di un loro riutilizzo. Per questo motivo, in linea con i mandati dei finanziatori, è meglio che queste decisioni siano lasciate al ricercatore originario.

La direttiva lascia al dialogo delle parti interessate la discussione riguardante la definizione di quali organismi possano essere considerati "intermediari di fiducia".

Dal momento che le biblioteche in tutta Europa sono considerate affidabili per l'acquisto di contenuti per oltre 7 miliardi di dollari all'anno, riteniamo che le stesse siano affidabili anche per la gestione dei contenuti che hanno acquistato. Con riferimento a questa potenziale contraddizione, per cui le biblioteche sarebbero considerate affidabili per l'acquisto di collezioni costose, ma non in grado di utilizzarle in modo appropriato, LIBER ha usato l'espressione "affidabile per l'acquisto, affidabile per l'utilizzo".

Rifiutare ogni limitazione specifica alla capacità di conservare i dati (articolo 4)
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Mentre l'articolo 3 disciplina in modo molto approfondito le questioni relative alla sicurezza e alla conservazione dei dati, l'articolo 4, invece, ne tratta poco. L'articolo 4(2) contiene una disposizione che sottolinea che chiunque effettui l'estrazione di testi e dati dovrebbe avere la possibilità di conservare una copia dell'insieme di dati "per il tempo necessario". Non essendo riscontrabile alcuna definizione, o approfondimento nei considerando, si può ragionevolmente sostenere che la conservazione possa essere senza termine se adeguatamente giustificata. Per esempio, nell'intelligenza artificiale i dati saranno sempre memorizzati in qualche modo (anche se solo in una forma estremamente astratta) in quanto la macchina ha imparato dall'immissione di dati e, come conseguenza, ha adattato i suoi algoritmi. Raccomandiamo alle organizzazioni di documentare, come avviene nella legge sulla protezione dei dati personali per i programmi di conservazione, sia per quanto tempo desiderano conservare i dati che hanno creato, sia la motivazione addotta per la scelta di tale periodo di conservazione.

Insistere per l'adozione dello standard di esclusione dei robot per consentire/non consentire l'estrazione di contenuti apertamente disponibili (articolo 4)
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Con riferimento all'ipotesi in cui il contenuto sia reso disponibile attraverso il web aperto, le discussioni in Consiglio e in Parlamento sull'uso di strumenti automatizzati per la segnalazione del divieto di estrazione di un sito web si sono concentrate sullo standard di esclusione dei robot. A partire dalla metà degli anni '90, questo standard è stato ampiamente utilizzato. Auspichiamo un ampio utilizzo del Robot Exclusion Standard (i.e. un sistema già funzionante come "robots.txt") da parte dei titolari dei diritti al fine di creare le regole per definire se l'estrazione sia o meno consentita. Riteniamo che questa soluzione sia il giusto equilibrio tra gli interessi dei titolari dei diritti e quelli di coloro che desiderano effettuare l'analisi dei dati su siti web accessibili al pubblico.

Lo standard di esclusione dei robot è rispettato dalle più grandi operazioni di estrazione di testo e dati che avvengono su Internet, incluso Google, Bing, Baidu, Duckduckgo, Yahoo! e Yandex.

A causa dell'impegno dei motori di ricerca di rispettare queste regole, quasi tutti i siti web del pianeta stanno seguendo lo standard per controllare ciò che può essere estratto dai bot. Questo standard viene utilizzato dai titolari dei siti web per fungere da termini e condizioni leggibili alla macchina e destinati alle macchine. Lo standard di esclusione dei robot è stato individuato dal legislatore dell'UE come un modo realistico e pragmatico attraverso il quale i titolari dei diritti possono segnalare quando non vogliono che il proprio sito web venga minato.

Ciò che è realmente previsto dall'articolo 4, paragrafo 3 e dal termine "mezzi leggibili alla macchina" è l'uso di un file robots.txt leggibile alla macchina che specifica le restrizioni di accesso. Queste restrizioni impediscono o permettono l'indicizzazione e l'estrazione a livello di sito web e di singolo articolo. Inserendo un semplice file di testo sul server web chiamato robots.txt, con codice di uso comune e comprensibile, i titolari dei diritti hanno la flessibilità di creare regole come segue:

  1. liste nere che impediscono l'acquisizione di dati da crawler specificamente nominati;
  2. liste bianche che permettono l'acquisizione di dati da crawler specificamente nominati;
  3. la possibilità di stabilire regole per i crawler sconosciuti.

Ciò può  facilmente essere compreso accedendo attraverso un browser a qualsiasi dominio, aggiungendo /robots.txt per ispezionare queste regole, ad esempio http://www.nytimes.com/robots.txt.

Robots.txt ha anche la possibilità di indicare il ritardo in secondi tra crawler per mettere al corrente gli analisti di dati su come evitare un effetto negativo sulle prestazioni del sito web a seguito dell'acquisizione dei dati. Ad esempio, https://www.spiegel.de/robots.txt specifica che un determinato crawler deve eseguire il crawling di un solo documento ogni 18 secondi.

Queste regole non solo possono essere impostate in queste tre diverse modalità a livello del sito web, ma possono anche essere impostate a livello del singolo documento all'interno del sito web; utilizzando un tag HTML è possibile specificare per ciascun articolo e per ciascun bot se l'indicizzazione, singolarmente o generalmente, sia o meno desiderata. Inoltre, nel caso in cui essa sia consentita, è possibile indicare per quanto tempo il documento estratto debba essere conservato e se uno snippet o una intera copia cache debba o meno essere mostrata all'utente finale o all'analista di dati.

Rifiutare qualsiasi tentativo di subordinare l'eccezione alla corresponsione di una remunerazione (con riferimento all'articolo 4)
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Riteniamo che l'uso al plurale del termine "eccezioni", nell'ultima frase del considerando 17, indichi che né l'articolo 3 né l'articolo 4 dovrebbero comportare una remunerazione. L'eccezione non dovrebbe essere soggetta a remunerazione per una serie di motivi:

  1. Il diritto d'autore e la remunerazione dovrebbero essere limitati ai casi in cui si utilizza l'espressione artistica originale. L'estrazione di dati non commercializza né utilizza l'espressione artistica protetta dalla legge sul diritto d'autore, ma è semplicemente un processo progettato per l'estrazione di dati e fatti. Dato che l'espressione artistica protetta dalla legge sul diritto d'autore non viene utilizzata, né consumata, a volte l'estrazione di dati è indicata come "uso non consumistico" o "uso non espressivo".
  2. Nessun'altra giurisdizione prevede leggi che richiedono il pagamento di una remunerazione da parte degli utenti per consentire l'estrazione di dati.
  3. Sarebbe immorale creare un'eccezione soggetta a remunerazione per l'open web dato che la stragrande maggioranza dei siti web sono gestiti da individui o organizzazioni che vogliono semplicemente condividere informazioni. Essi non creano siti web per ricevere denaro.
  4. Sarebbe impossibile distribuire la remunerazione a centinaia di milioni di siti web in tutto il mondo.
  5. Sarebbe impossibile per le società di gestione collettiva garantire di non rappresentare titolari dei diritti stranieri, considerato che le opere incorporate possono provenire da qualsiasi luogo.
  6. I contenuti concessi in licenza possono essere esclusi dall'ambito di applicazione dell'eccezione.
  7. I partenariati pubblico-privato tra organismi di ricerca ed enti privati possono essere disincentivati come troppo complessi quando un'eccezione viene remunerata e l'altra no.
Dovrebbero essere introdotte leggi che consentano la condivisione dei risultati dell'estrazione dei dati come in Giappone (per quanto riguarda gli articoli 3 e 4)
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Entrambe le eccezioni per l'estrazione di testi e di dati non dicono come condividere i risultati di tale attività. L'eccezione più ovvia, certamente a livello europeo, è l'eccezione di citazione. Sebbene essa sia stata attuata nella maggior parte dei paesi dell'UE in modo completo, si riferisce solo alle opere pubblicate ed è soggetta a decisioni contrastanti in seno alla Corte di giustizia. Al fine di non ostacolare inutilmente gli scienziati di dati europei nel condividere i risultati dell'estrazione di dati, svantaggiandoli, ad esempio rispetto al Giappone, agli Stati Uniti, ad Israele e ad altri paesi che fanno un uso corretto dei dati, riteniamo che sarebbe importante che gli Stati membri legiferino di conseguenza.

Alcuni Stati membri, come la Danimarca, hanno già legiferato per consentire la comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, lett. a) della direttiva Infosoc in alcuni casi ristretti al sostegno della ricerca scientifica.

Il Giappone, un paese noto per la sua tecnologia all'avanguardia, ha recentemente modificato la sua legge sul copyright (2019) per supportare l'intelligenza artificiale. La nuova disposizione non solo consente la riproduzione, ma crea anche un'eccezione al diritto di comunicazione al pubblico, soggetto al three step test. Se i governi nazionali sono interessati a sostenere lo sviluppo dell'IA nei loro paesi, riteniamo debba essere introdotta una eccezione simile a quella del Giappone.

II. Per trarre il massimo beneficio dalle nuove disposizioni, occorre tenere presente quanto segue

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L'estrazione di testo e di dati crea una pressione minima sui server
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L'estrazione di testo e di dati in realtà non crea quasi nessuna pressione e nessun carico sui server dei titolari dei diritti. L'editore Public Library of Science (PLOS) stima che il carico assoluto di picco sui loro server rappresenta, in media, solo il 10 % della loro capacità dei server stessi. Secondo il PLOS, l'estrazione di testo e dati rappresenta una quantità assolutamente "banale" di questo carico. All'interno dell'HTML, gli editori possono anche richiedere ai robot di non richiamare il loro sito troppo velocemente, stabilendo una frequenza ammissibile per l'estrazione di dati, al fine di non caricare in modo inappropriato i loro server. In sintesi, se un editore o un sito web non è in grado di gestire il carico molto ridotto rappresentato dall'estrazione di dati, la sua offerta online non è adatta allo scopo.

L'estrazione di testo e di dati è fondamentale per IA e Big Data
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Sarà importante garantire che i governi degli Stati membri comprendano e riconoscano l'utilità di sostenere l'industria tecnologica nazionale (start-up, PMI, ecc.) e l'innovazione universitaria, i quali, a loro volta, supportano il programma di trasferimento della conoscenza. Spiegare l'importanza dei Big Data e dell'IA per la vostra economia nazionale sarà la chiave per garantire un'efficace attuazione degli articoli 3 e 4.

L'estrazione di testo e di dati è una pratica comune
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Gli editori hanno spesso affermato che l'estrazione di testo e dati non avviene in realtà, in quanto non lo vedono sui loro siti web. Questo è un mito. Il TDM è una pratica sempre più comune non solo nelle scienze, nelle discipline umanistiche digitali, ma anche nelle arti, dato che i corsi all'avanguardia di arti creative sviluppano sempre più spesso progetti sonori, di gioco e cinematografici che incorporano l'IA. Naturalmente i grandi editori come Elsevier non avrebbero creato la propria piattaforma TDM se non ci fosse stata una domanda per questi servizi.

Non c'è un solo modo per fare estrazione di testo e di dati
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Esistono diversi modi per effettuare l'estrazione di dati per diversi scopi. A volte l'estrazione di dati non utilizza nemmeno l'espressione creativa originale tutelata dal diritto d'autore delle opere che sta analizzando, poiché analizza ciò che non è presente nei dati. Inoltre, coloro che estraggono i dati avranno diversi livelli di capacità tecnologica e diverse sfere di attività. Poche persone possono ricreare Google, Yahoo o Bing per fare una ricerca sul web, ad esempio. Alcuni ricercatori sarebbero felici di utilizzare le piattaforme degli editori per TDM — anche se il materiale è fortemente limitato perché dà accesso ai lavori di un solo editore. Alcuni ricercatori devono usare i propri algoritmi per l'estrazione di testo e di dati. Non c'è "una taglia unica per tutti" in termini di strumenti e metodi per l'analisi dei dati.

Per saperne di più

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Documenti di presa posizione

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Dispense

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Articoli sul tema

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Pubblicazioni

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Glossario

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COMPENDIO DEGLI ARTICOLI 3 e 4: estrazione di testo e di dati

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Per maggiori informazioni consultare la guida completa: Articoli 3 e 4 - Estrazione di testo e di dati

Cosa è in discussione sugli articoli 3 e 4?

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Sebbene i Big Data, l’Intelligenza Artificiale e l’estrazione di dati siano onnipresenti nel mondo moderno, solo pochi paesi europei prevedono limitazioni ed eccezioni che consentono queste attività per le quali altrimenti sarebbe richiesta una procedura per la concessione dei diritti inappropriata o comunque sproporzionata. Queste eccezioni sono state introdotte per sostenere l'innovazione nei nuovi mercati dei dati all'interno dell'Unione europea.

Disamina degli articoli 3 e 4

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Cosa si può fare?
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La riproduzione di opere dell'ingegno e di altri materiali protetti, l’estrazione e/o il riuso di tutto o di una parte sostanziale di contenuti di un’opera tutelata dal diritto sui generis di una banca dati.

Per quali fini?
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Articolo 3 Articolo 4
Estrazione di testo e di dati per fini di ricerca scientifica, compresa la maggior parte di quelli commerciali Estrazione di testo e di dati per ogni fine, anche commerciale
Quali contenuti possono essere utilizzati?
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Articolo 3 Articolo 4
Opere e altri materiali protetti, comprese le banche dati ma, prima facie, escluso il software Opere e altri materiali protetti, compresi banche dati e software
Chi sono i beneficiari di questi utilizzi?
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Articolo 3 Articolo 4
Chiunque abbia accesso legittimo ai contenuti attraverso un istituto di tutela del patrimonio culturale, un istituto di istruzione o un organismo di ricerca Chiunque abbia accesso legittimo ai contenuti se l'estrazione di dati non sia impedita in forza di un contratto, o nel caso di web aperto, attraverso l’adozione di termini d’uso leggibili al computer come, ad esempio, robots.txt.
Gratuito o a pagamento?
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Articolo 3 Articolo 4
Gratuito Ambiguo
Per quanto tempo possono essere memorizzati i dati derivati?
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Articolo 3 Articolo 4
Nessun limite Per tutto il tempo necessario ai fini dell'estrazione di testi e dati
Le eccezioni sono protette contro l'esclusione contrattuale?
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Articolo 3 Articolo 4
No
Le eccezioni sono protette contro l’esclusione tecnologica?
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Articolo 3 Articolo 4

Come implementare gli articoli 3 e 4?

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Come recepire gli articoli 3 e 4
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Nei paesi in cui non c'è la volontà politica di sfruttare appieno lo spazio politico offerto dalla legislazione dell’UE, si dovrebbe sostenere la migliore applicazione possibile degli articoli 3 e 4. Ciò significa:

Articolo 3 Articolo 4
  • proporre nella legge un tempo di risposta massimo di 72 ore in caso di blocco dell'accesso;
  • respingere requisiti specifici in tema di archiviazione sicura e di terzi che detengono i dati.
  • proporre nella legge un tempo di risposta massimo di 72 ore in caso di blocco dell'accesso;
  • rifiutare ogni limitazione specifica alla capacità di conservare i dati;
  • rifiutare qualsiasi tentativo di subordinare l'eccezione alla corresponsione di una remunerazione;
  • insistere per l'adozione dello standard di esclusione dei robot per non consentire l'estrazione di dati su siti web accessibili sul web aperto.
Come trarre il massimo beneficio dagli articoli 3 e 4
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Gli Stati membri possono adottare le eccezioni per l’estrazione di testo e dati di portata più ampia rispetto a quanto previsto dagli articoli 3 e 4, in ogni caso compatibili con il diritto dell'UE. Lo scenario ideale sarebbe quello di migliorare il quadro giuridico di ogni paese. Ciò significa tenere presente quanto segue (oltre alle domande di cui sopra):

Articolo 3 Articolo 4
  • garantire che l'estrazione di software sia espressamente consentita dal diritto nazionale;
  • prevedere nel diritto nazionale l'accesso remoto quando l'estrazione di dati riguarda la digitalizzazione di contenuti analogici;
  • proporre l'introduzione di una chiara eccezione per la condivisione dei risultati del data mining.
  • prevedere nel diritto nazionale l'accesso remoto quando l'estrazione di dati riguarda la digitalizzazione di contenuti analogici;
  • proporre l'introduzione di una chiara eccezione per la condivisione dei risultati del data mining;
  • richiedere una formulazione chiara nei contratti quando i titolari desiderano riservare i diritti su materiali non disponibili sul web aperto.

Articolo 5: Attività didattiche digitali e transfrontaliere

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Questa sezione ha lo scopo di familiarizzare i lettori con l'articolo 5 della direttiva copyright 2019, che introduce un'eccezione e una limitazione obbligatoria al diritto d'autore per l'attività didattica. La sezione è stata redatta da Teresa Nobre. Rappresenta il punto di vista di Communia sull'attuazione di tale disposizione.

Per una sintesi di questa guida si rimanda a: #Articolo 5 in breve.

Che cosa è in discussione sull'articolo 5?

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Articolo 5 in breve

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Attualmente, gli Stati membri non sono obbligati ad avere eccezioni al diritto d'autore che consentono agli insegnanti e agli studenti di utilizzare materiale protetto dal diritto d'autore nelle attività didattiche. La legislazione dell'UE prevede una solida eccezione nel settore della didattica, ma è solo facoltativa, per cui, in quanto tale, non tutti gli Stati membri l'hanno recepita. Il fatto che alcuni paesi hanno forti eccezioni nel settore della didattica, mentre altri no, frammenta e limita fortemente il relativo settore nella regione dell'UE.

L'articolo 5 cerca di risolvere alcuni di questi problemi, rendendo obbligatoria per gli Stati membri l'introduzione nella legislazione nazionale di un'eccezione nel settore della didattica che dà agli insegnanti e ai discenti degli istituti di istruzione la libertà di utilizzare materiale protetto dal diritto d'autore nelle attività di insegnamento e di apprendimento digitali e transfrontaliere.

L'eccezione obbligatoria per le attività didattiche consente agli insegnanti e agli allievi, in un contesto educativo formale, di fare determinati usi digitali (ad esempio, scansione, caricamento, streaming) di materiali protetti dal diritto d'autore (ad esempio, immagini, testi, video) senza dover chiedere preventivamente l'autorizzazione ai titolari dei diritti d'autore, purché rispettino le condizioni di cui all'articolo 5.

Riconoscere diritti simili a insegnanti e discenti nella regione dell'UE sarebbe un grande passo avanti se i legislatori dell'UE non avessero dato agli Stati membri un paio di opzioni dannose (che hanno la facoltà di includere o meno nelle loro legislazioni nazionali nella fase di attuazione di questa nuova eccezione per attività didattiche):

  • una che frammenta l'eccezione in tutta l'UE, che è l'opzione in base alla quale ciascun Paese deve definire la misura in cui un contenuto può essere utilizzato nel suo territorio (ad esempio, il 5 % di un libro di testo o video nel paese A, il 15 % di un libro di testo o video nel paese B); e
  • un'altra che annulla completamente l'eccezione, che è la possibilità di togliere agli insegnanti e ai discenti il diritto di utilizzare un determinato contenuto in deroga non appena i titolari dei diritti d'autore iniziano a vendere tale contenuto in base ad contratto di licenza.

Gli Stati membri che vogliono fare esattamente ciò a cui sono tenuti, dovrebbero attuare la nuova eccezione obbligatoria senza le opzioni dannose di cui sopra. Gli Stati membri che intendono creare un ambiente migliore per l'attività didattica nei loro paesi, si avvalgono di tutto lo spazio politico a loro disposizione nell'ambito dell'eccezione facoltativa esistente. Quest'ultimo è lo scenario ideale.

Un po' di contesto

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Attualmente, le eccezioni in materia di attività didattiche non funzionano allo stesso modo in tutti i paesi dell'UE. Ciò è dovuto al fatto che l'esistente direttiva sul diritto d'autore (nota anche come direttiva InfoSoc) dà agli Stati membri solo la facoltà di recepire nella legislazione nazionale un'eccezione o limitazione al diritto d'autore per uso didattico (articolo 5, paragrafo 3, lettera a) della direttiva InfoSoc). Poiché si tratta di un'opzione, e non di un obbligo, alcuni Paesi dell'UE hanno eccezioni o limitazioni che non sono in linea con le esigenze quotidiane degli insegnanti (ad esempio, il caso in cui a un insegnante è vietato mostrare un video Youtube in classe) e degli studenti (ad esempio, nel caso in cui gli stessi non possono includere più di un frammento di un'immagine nei loro compiti).

Il fatto che le attuali eccezioni per l'uso didattico sono così diverse da Paese a Paese crea incertezza giuridica per gli insegnanti, promuove la disuguaglianza tra gli studenti e limita fortemente le attività digitali e online, nonché la collaborazione transfrontaliera. La nuova direttiva sul diritto d'autore (nota anche come direttiva copyright 2019) cerca di armonizzare questo panorama giuridico frammentato, imponendo agli Stati membri di recepire nella loro legislazione lo stesso insieme minimo di diritti per le attività didattiche digitali e transfrontaliere (articolo 5 della direttiva copyright 2019). Tuttavia, come spiegato in precedenza, tale obiettivo sarà raggiunto soltanto se gli Stati membri non adotteranno le due dannose opzioni contenute nella nuova direttiva sul diritto d'autore.

Disamina dell'articolo 5

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Diamo un'occhiata all'articolo in dettaglio:

Quali sono le finalità coperte dall'eccezione?

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Articolo 5(1); considerando 21 e 22

L'eccezione consente l'uso esclusivamente per la finalità "illustrativa a uso didattico". Il termine è stato utilizzato in precedenza nell'articolo 5(3), lettera a) della direttiva InfoSoc e non è definito da nessuna delle direttive. Pertanto, alcuni attivisti erano preoccupati che potesse essere interpretata come comprendente attività di insegnamento ma non di apprendimento. Tali dubbi non sono più giustificati, in quanto nei considerando 21 e 22 si chiarisce che l'eccezione dovrebbe coprire tutti i tipi di "attività di insegnamento e di apprendimento svolte sotto la responsabilità di istituti di istruzione", compresi i "corsi online", che "sostengono, arricchiscono o completano l'insegnamento" e gli "esami".

Quali sono gli usi possibili e quali tipi di contenuti possono essere utilizzati?

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Articolo 5(1); considerando 21

L'eccezione consente gli usi digitali effettuati in loco con mezzi digitali (ad esempio lavagne elettroniche o dispositivi digitali collegati a Internet), nonché gli usi digitali effettuati a distanza in ambienti elettronici sicuri. Gli usi particolari coperti dall'eccezione variano a seconda del tipo di contenuto utilizzato:


Opere, fissazioni di interpretazioni artistiche, riproduzioni fonografiche, la prima fissazione di una pellicola, fissazioni di trasmissioni radiotelevisive Riproduzione (ad es. scansione, stampa, copia, upload, download, realizzazione di uno screenshot, videoregistrazione, registrazione del suono)

Comunicazione al pubblico (ad es. trasmissione, trasmissione via cavo, ritrasmissione) e messa a disposizione del pubblico (ad es. caricamento su un sito web accessibile al pubblico; streaming in diretta; invio di una e-mail al di là della cerchia ristretta di amici e familiari)

Articolo 2 e Articolo 3(1) e (2) della Direttiva InfoSoc
Banche dati protette dal diritto d'autore Riproduzione temporanea o permanente

Traduzione, adattamento, disposizione e qualsiasi altra modifica di una banca dati e qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o rappresentazione al pubblico dei relativi risultati

Comunicazione, presentazione o rappresentazione al pubblico

Articolo 5(a), (b), (d) e (e)

della Direttiva banche dati

Banche dati protette dal diritto sui generis Estrazione e/o riutilizzo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di tale banca dati Articolo 7(1) della Direttiva banche dati
Programmi per computer Riproduzione permanente o temporanea

Traduzione, adattamento, arrangiamento e qualsiasi altra alterazione di un programma per computer e riproduzione dei risultati.

Qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compreso il noleggio, del programma informatico originale o di copie dello stesso

Articolo 4(1)(a), (b) e (c) della Direttiva software
Pubblicazioni di carattere giornalistico (secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva copyright 2019) Riproduzione per l'uso online di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di fornitori di servizi della società dell'informazione.

Comunicazione al pubblico e messa a disposizione del pubblico per l'uso online di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione

Fatta eccezione per i programmi per elaboratore, l'eccezione non copre la distribuzione di qualsiasi altra opera o materiale e, secondo il considerando 21, la distribuzione di software dovrebbe essere limitata alla trasmissione digitale dello stesso.

Chi può beneficiare dell'eccezione?

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Articolo 5(1), lettera a); considerando 20

L'eccezione non riguarda tutte le persone o entità che gestiscono un'attività didattica. Solo gli istituti d'istruzione e i loro insegnanti, studenti e alunni possono beneficiare dell'eccezione. Il considerando 20 chiarisce che dovrebbero essere considerati coperti tutti gli istituti d'istruzione riconosciuti da uno Stato membro, compresi quelli coinvolti nell'istruzione primaria, secondaria, professionale e superiore. Le attività didattiche gestite da musei, biblioteche o enti senza scopo di lucro non rientrano; gli insegnanti e i discenti in contesti di istruzione informale e non formale non possono beneficiare dell'eccezione.

L'eccezione copre utilizzi per fini commerciali?

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Articolo 5(1); considerando 20

L'eccezione si applica solo quando l'attività didattica ha scopi non commerciali. Il termine "non commerciale" è formulato apertamente e non è stato sviluppato dai tribunali dell'UE. Il considerando 20 chiarisce, tuttavia, che "la struttura organizzativa e i mezzi di finanziamento di un istituto di istruzione non dovrebbero essere i fattori decisivi per stabilire la natura non commerciale dell'attività svolta", il che significa che gli istituti di istruzione formale privati potrebbero beneficiare dell'eccezione.

Gli utilizzi sono soggetti a limitazioni tecnologiche?

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Articolo 5(1), lettera a); considerando 22

Gli utilizzi a distanza sono oggetto dell'eccezione solo se effettuati in ambienti elettronici sicuri. Questi ambienti elettronici sicuri sono definiti al considerando 22 come "ambienti digitali di insegnamento e di apprendimento, ai quali possono accedere unicamente il personale docente dell'istituto di istruzione e agli alunni o gli studenti iscritti a un programma di studi, in particolare mediante un'apposita procedura di autenticazione che comprenda un'autenticazione mediante password". Questa definizione non ha effetto vincolante, in quanto i considerando sono solo strumenti interpretativi. In ogni caso, a nostro avviso, tale definizione potrebbe includere non solo l'intranet e i siti web della scuola, ma anche gruppi chiusi su piattaforme di social media (es. Facebook), gruppi chiusi su applicazioni di messaggistica (es. Whatsapp), o cartelle condivise sul cloud (es. Dropbox). Le caratteristiche essenziali dell'ambiente digitale, secondo l'articolo 5(1) lettera a), richiedono che (i) l'utilizzo sia effettuato solo per le attività di insegnamento e di apprendimento, e che (ii) solo gli insegnanti, gli studenti e gli alunni di un determinato istituto scolastico abbiano accesso a esso. Sono esclusi gli usi su Internet aperto.

Gli utilizzi possono verificarsi in qualsiasi luogo?

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Articolo 5(1), lettera a)

L'eccezione riguarda le attività didattiche sviluppate nei locali degli istituti scolastici, nonché le attività svolte in altre strutture, che possono essere edifici di biblioteche, musei o praticamente qualsiasi altra sede, il che significa che in concreto non ci sono limiti ai luoghi fisici in cui l'attività può svolgersi. Indipendentemente dal luogo in cui si svolge l'attività, l'ente responsabile deve essere un istituto di istruzione. Anche in questo caso, le attività didattiche gestite da biblioteche e musei non sono coperte.

Gli utilizzi sono soggetti a limitazioni quantitative?

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Considerando 21

L'articolo 5 non definisce in quale misura il contenuto protetto può essere utilizzato in virtù dell'eccezione e non riconosce espressamente agli Stati membri la facoltà di definire limitazioni quantitative. Tuttavia, il considerando 21 lascia gli Stati membri liberi di "specificare, per le diverse tipologie di opere o altri materiali protetti, in modo equilibrato, la proporzione di un'opera o di altri materiali che può essere utilizzata con finalità esclusivamente illustrative a uso didattico".

L'utilizzo è soggetto al pagamento di un compenso?

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Articolo 5(4); considerando 24

L'articolo 5(4) non richiede un compenso per gli usi effettuati in virtù dell'eccezione, ma stabilisce espressamente che gli Stati membri sono liberi di subordinare tali utilizzi al pagamento di un equo compenso a favore dei titolari dei diritti d'autore. Il considerando 24 chiarisce che, nel determinare il livello di equo compenso, insieme agli altri fattori, dovrebbero essere presi in considerazione la nozione di "danno" (causato ai titolari dei diritti d'autore) e gli obiettivi didattici dello Stato membro. Inoltre, gli Stati membri che prevedono un equo compenso "dovrebbero incoraggiare l'uso di sistemi che non creano un onere amministrativo per gli istituti di istruzione", ad esempio, sistemi di gestione collettiva obbligatoria per la gestione del compenso.

Che cosa succede quando sul mercato sono disponibili licenze per gli stessi utilizzi consentiti dall'eccezione?

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Articolo 5(2); considerando 23

L'articolo 5(2) consente agli Stati membri la possibilità di dare la preferenza alle proposte di licenza rispetto all'eccezione. Negli Stati membri che decidono di avvalersi di questa opzione, le scuole, i loro insegnanti e i loro studenti saranno costretti a smettere di fare affidamento sull'eccezione quando i titolari dei diritti d'autore iniziano a commercializzare licenze per gli stessi utilizzi esentati dall'eccezione. In sostanza, i titolari dei diritti d'autore potranno disattivare l'eccezione per le attività didattiche, il che significa che nei prossimi anni gli insegnanti e gli studenti potranno beneficiare di una nuova eccezione per poi vederla scomparire per essere sostituita da sistemi di licenze.

Va notato, tuttavia, che non tutte le offerte di licenza per gli utilizzi esentati di cui all'articolo 5(1) possono sostituire l'eccezione a norma dell'articolo 5(2). L'articolo 5(2) non può sostituire l'eccezione. Affinché una licenza possa escludere il diritto di beneficiare dell'eccezione, essa deve soddisfare le seguenti condizioni cumulative:

  1. Deve autorizzare gli atti di cui all'articolo 5(1), non oltre. Se i titolari di diritti d'autore offrono licenze che coprono un insieme di utilizzi diversi, compresi, ma non solo, gli utilizzi esentati dall'articolo 5(1) non è necessario prendere in considerazione tale licenza. Ciò per evitare che gli istituti siano costretti ad acquistare licenze costose, il cui prezzo è giustificato dal fatto che esse concedono più autorizzazioni di quelle previste dalla legge.
  2. Deve coprire le esigenze e le specificità degli istituti di istruzione. Se la licenza copre solo le specificità e le esigenze, ad esempio, degli istituti di istruzione superiore, non è necessario che gli istituti di istruzione primaria, secondaria e professionale ne tengano conto. Questo per evitare di obbligare gli istituti ad acquistare licenze che non sono concepite per coprire le modalità di utilizzo dei contenuti.
  3. Deve essere facilmente disponibile sul mercato. Se i titolari di diritti d'autore offrono licenze che coprono gli utilizzi esentati di cui all'articolo 5(1), ma non è facile per un istituto di istruzione acquistare una tale licenza perché, ad esempio, è difficile da reperire, non è necessario prendere in considerazione tale licenza. Questo per evitare che una licenza blocchi l'eccezione, anche nel caso i beneficiari dell'eccezione non siano in grado di ottenerla.

Gli Stati membri che attuano l'articolo 5(2), hanno le seguenti opzioni e obblighi:

  • Essi dovrebbero specificare a quali condizioni un istituto di istruzione può utilizzare contenuti protetti nell'ambito dell'eccezione e, al contrario, quando dovrebbe agire nell'ambito di un sistema di licenza;
  • Essi possono dare la priorità a qualsiasi sistema di licenza o solo a licenze collettive o licenze collettive estese, per evitare che gli istituti di insegnamento debbano negoziare licenze individuali con i titolari dei diritti d'autore;
  • Essi devono adottare misure concrete per garantire che gli istituti di istruzione siano a conoscenza dell'esistenza delle licenze che possono avere la priorità rispetto all'eccezione. Le licenze devono essere visibili in modo adeguato per gli istituti di istruzione, in particolare attraverso lo sviluppo di strumenti di informazione.

L'eccezione riguarda gli usi transfrontalieri?

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Articolo 5(3)

Gli insegnanti e gli studenti che utilizzano materiali protetti dal diritto d'autore attraverso ambienti elettronici sicuri sono considerati avere luogo nel Paese in cui ha sede l'istituto di istruzione, indipendentemente da dove si trovino effettivamente. Ciò poi determinerà quale eccezione nazionale nel settore dell'attività didattica copre tali usi didattici.

L'articolo 5(3) è molto utile per le attività didattiche gestite da un unico istituto di istruzione, in cui gli insegnanti e gli studenti affiliati a tale istituto sono situati in vari paesi (ad esempio, programmi di apprendimento a distanza). Essi possono svolgere attività transfrontaliere (ad esempio, caricando materiale nei paesi A e B e scaricando il materiale nei paesi C e D) che la legge presuppone sempre svolgersi nel Paese in cui ha sede l'istituto di istruzione e non nei vari Paesi.

La disposizione è meno utile per le attività educative congiunte gestite da due o più istituti di istruzione situati in diversi paesi (ad esempio, master congiunti), poiché la legge presuppone che le attività si svolgono in tutti i Paesi in cui sono ubicati i diversi istituti.

L'eccezione è soggetta al three step test?

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Articolo 7(2); articolo 5, (5), della direttiva InfoSoc.

Tutti gli usi potenzialmente coperti dalla nuova eccezione nel settore delle attività didattiche devono essere conformi al three step test di cui all'articolo 5(5), della direttiva InfoSoc. In base a questa disposizione, le eccezioni al diritto d'autore si applicano solo in "taluni casi speciali che non sono in conflitto con il normale sfruttamento dell'opera o di altri materiali e non pregiudicano irragionevolmente gli interessi legittimi del titolare del diritto".

L'eccezione è protetta contro la prevalenza del contratto ?

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Articolo 7(1)

L'articolo 7(1) tutela espressamente l'eccezione in materia di attività didattiche di cui all'articolo 5 della direttiva copyright 2019 da disposizioni contrattuali contrarie a quanto previsto dall'eccezione. Per saperne di più su questo tema, consultate le nostre linee guida sull'articolo 7: Prevalenza del contratto e delle misure di protezione tecnologica.

L'eccezione è protetta contro la prevalenza delle misure di protezione tecnologica?

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Articolo 7(2), seconda frase; considerando 7; primo, terzo e quinto comma dell'articolo 6(4) della direttiva InfoSoc.

L'articolo 7(2), seconda frase, garantisce espressamente l'accesso e l'uso di un'opera o di altri materiali protetti da una misura tecnologica di protezione (TPM) in virtù dell'eccezione in materia di attività didattiche di cui all'articolo 5 della direttiva copyright 2019. Ciò avviene rendendo applicabili a tale eccezione le norme di cui all'articolo 6(4), della direttiva InfoSoc (che conferiscono all'utente legittimo il diritto di cercare i mezzi per eliminare le TPM dall'opera o da altri materiali protetti). Per saperne di più su questo tema, consultate le nostre linee guida sull'articolo 7: Prevalenza del contratto e delle misure di protezione tecnologica.

In che modo gli Stati membri implementeranno l'articolo 5?

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Come spiegato nella sezione precedente, la nuova eccezione obbligatoria non garantisce la piena libertà di utilizzi a scopi didattici di opere e materiali protetti dal diritto d'autore in quanto limita: (i) chi può utilizzare opere e materiali protetti dal diritto d'autore in un contesto educativo, (ii) quali utilizzi si possono fare e (iii) quali tecnologie sono disponibili per gli utenti in un ambiente educativo digitale.

Inoltre, l'articolo 5 consente agli Stati membri di attuare due opzioni dannose, compresa la possibilità di disattivare l'eccezione a fini didattici non appena i contenuti didattici saranno resi disponibili ai beneficiari dell'eccezione tramite licenze.

D'altro canto, l'eccezione facoltativa esistente (articolo 5(3), lettera a) della direttiva InfoSoc) conferisce pieni diritti per l'attività didattica a tutti gli insegnanti e discenti in una varietà di contesti formali e informali, senza consentire agli Stati membri di dare la priorità alle licenze rispetto all'eccezione.

Sulla base di ciò, sono possibili i seguenti scenari:

Gli Stati membri vanno oltre l'articolo 5

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Lo scenario ideale per l'istruzione sarebbe quello di migliorare le eccezioni esistenti in ciascun Paese e di non limitare le riforme nazionali a quanto prescritto dall'articolo 5 della direttiva copyright 2019. I sostenitori dovrebbero far sapere agli Stati membri che possono andare oltre l'articolo 5 (si veda la sezione "Come andare oltre l'articolo 5", più in basso nel testo). Essi dovrebbero chiedere agli Stati membri di adottare o mantenere in vigore eccezioni nel settore dell'istruzione di portata più ampia rispetto all'articolo 5, ma compatibili con il diritto dell'UE.

Gli Stati membri fanno del loro meglio per attuare l'articolo 5

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Nei Paesi in cui non vi è la volontà politica di sfruttare appieno lo spazio disponibile in virtù della legislazione europea esistente, ma si intenda recepire solo quanto è prescritto dall'articolo 5, i sostenitori dovrebbero lottare per la migliore attuazione possibile dell'articolo 5 (si veda la "Migliore attuazione dell'articolo 5" nella sezione "Come attuare l'articolo 5" più in basso nel testo, ossia una versione che rispetta le condizioni richieste dai legislatori dell'UE, ma non si avvale delle opzioni dannose offerte ai legislatori nazionali.

Gli Stati membri fanno la peggiore attuazione dell'articolo 5

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Nel corso delle discussioni potrebbe risultare chiaro che il legislatore nazionale sia orientato verso lo scenario peggiore per l'attuazione dell'articolo 5 (cfr. la "Peggiore attuazione dell'articolo 5" nella sezione "Come attuare l'articolo 5" più avanti nel testo), che è una versione che si avvale delle opzioni dannose offerte agli Stati membri. In tal caso, i sostenitori dovranno cercare di comprendere le strategie di compromesso qui presentate (si vedano le attuazioni di compromesso dell'articolo 5 nella sezione "Come attuare l'articolo 5" più in basso nel testo) per evitare di limitare severamente l'eccezione nel settore dell'istruzione.

Come attuare l'articolo 5?

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Se non vi è la volontà di migliorare il contesto nazionale per gli utilizzi didattici di opere e materiali protetti da diritto d'autore oltre quanto prescritto dall'articolo 5 (si veda la sezione "Come andare oltre l'articolo 5?" più in basso nel testo), allora i sostenitori dovrebbero lottare per la migliore attuazione possibile dell'articolo 5, che rispetta le condizioni richieste dai legislatori dell'UE, ma non si avvale delle opzioni dannose offerte ai legislatori nazionali.

Riassumiamo ciò che è obbligatorio e ciò che è facoltativo, quando si applica l'articolo 5:

Elemento È facoltativo o obbligatorio?
Scopo Obbligatorio. L'eccezione nazionale riguarda almeno gli utilizzi a fini di "illustrazione a uso didattico". Gli Stati membri non possono limitare ulteriormente le finalità dell'eccezione.
Tipi di utilizzi e contenuti Obbligatorio. L'eccezione nazionale riguarda almeno gli utilizzi digitali di opere e altri materiali, come specificato nella prima sezione in precedenza. Gli Stati membri non possono limitare ulteriormente i tipi di utilizzi consentiti e i tipi di contenuti protetti coperti dall'eccezione.
Tipi di utenti Obbligatorio. L'eccezione riguarda almeno gli utilizzi che l'istituto di istruzione e i suoi alunni, studenti e insegnanti. Gli Stati membri non possono limitare ulteriormente le persone e gli istituti che possono beneficiare dell'eccezione.
Limitazione non commerciale Obbligatorio. L'eccezione non copre gli utilizzi a fini commerciali.
Limitazioni tecnologiche Obbligatorio. L'eccezione riguarda almeno gli utilizzi effettuati in ambienti elettronici protetti. Gli Stati membri non possono imporre ulteriori limitazioni tecnologiche.
Nessuna limitazione fisica Obbligatorio. L'eccezione riguarda gli utilizzi effettuati nei locali dell'istituto di istruzione o in qualsiasi altro luogo. Gli Stati membri non possono imporre limitazioni fisiche.
Limiti quantitativi Facoltativo. Gli Stati membri non sono tenuti ad attuare la facoltà concessa dal considerando 21, che consente loro di definire in anticipo la proporzione entro la quale le opere e i materiali protetti dal diritto d'autore possono essere utilizzati in virtù dell'eccezione.
Priorità della licenza Facoltativo. Gli Stati membri non sono tenuti ad attuare l'opzione offerta dall'articolo 5(2), che consente loro di dare la preferenza alle offerte di licenza rispetto all'eccezione.
Equo compenso Facoltativo. Gli Stati membri non sono tenuti ad attuare l'opzione offerta dall'articolo 5(4), che consente loro di subordinare gli utilizzi effettuati in deroga al pagamento di un equo compenso.
Usi transfrontalieri Obbligatorio. Gli Stati membri considerano che gli insegnanti e gli studenti che utilizzano opere e materiali protetti da diritti d'autore in ambienti elettronici sicuri si trovano nel Paese in cui ha sede l'istituto di istruzione, indipendentemente dal luogo in cui si trovano effettivamente.
Nessuna deroga contrattuale Obbligatorio. Gli Stati membri rendono inapplicabili le disposizioni contrattuali contrarie all'eccezione.
Nessuna sovrapposizione tecnologica Obbligatorio. Gli Stati membri applicano all'eccezione l'articolo 6(4), primo, terzo e quinto subparagrafo della direttiva InfoSoc.

La migliore attuazione dell'articolo 5

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Gli insegnanti e gli studenti hanno bisogno di un'eccezione per l'attività didattica stabilita dalla legge che conferisce loro gli stessi diritti minimi in tutta l'UE e che non sia soggetta all'esistenza di accordi di licenza per tali diritti. Nella nostra migliore attuazione dell'articolo 5, questa disposizione verrebbe attuata senza limitare a priori la quantità di un'opera che può essere utilizzata in base all'eccezione e gli utilizzi che sarebbero consentiti gratuitamente. A tal fine, questo è ciò che deve essere proposto:

Nessuna priorità alle licenze

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Perché? Come?
Se viene implementato l'articolo 5(2) (ad es. priorità alle licenze), la capacità di un insegnante o di uno studente di beneficiare dell'eccezione può essere rimossa dai titolari del diritto d'autore, che negheranno l'efficacia dell'eccezione. Agli utenti sarà negato il diritto di fare utilizzi oggetto dell'eccezione ed essi saranno costretti ad acquistare licenze per tali utilizzi. Le licenze potrebbero non essere oggetto di negoziazione, potrebbe essere svantaggioso per gli istituti di istruzione in termini di costi aggiuntivi, burocrazia aggiuntiva, sorveglianza o incertezza circa le condizioni collegate alle licenze. Questo crea un pericoloso precedente per i diritti degli utenti. Non fare uso della facoltà di cui all'articolo 5(2).

Nessuna remunerazione

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Perché? Come?
Un'eccezione non è un lasciapassare gratuito per utilizzare contenuti protetti dal diritto d'autore in modo da causare danni ingiustificati ai proprietari del diritto d'autore. Gli utilizzi fatti nell'ambito di un'eccezione per l'attività didattica non dovrebbe causare il minimo danno a nessuno, quindi il risarcimento dovrebbe essere eliminato o fortemente ridotto. Attualmente, 18 paesi dell'UE hanno eccezioni in materia di attività didattiche che sono completamente o in gran parte non remunerate. È essenziale che questi Paesi continuino a consentire i nuovi utilizzi gratuitamente. Per i Paesi in cui le attuali eccezioni in materia di istruzione sono soggette a remunerazione, si dovrebbero raccomandare le soluzioni previste per lo scenario di compromesso B (vedi "Applicazioni del compromesso dell'articolo 5" nel testo che segue). Non fare uso della facoltà di cui all'articolo 5(4).

Nessuna limitazione di quantità

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Perché? Come?
Di regola, un'eccezione per le attività didattiche consente solo l'utilizzo di parti di opere, ma se si tratta di un'immagine o di una breve poesia, allora può essere utilizzato nella sua interezza. Lasciamo sia la pratica e le decisioni dei tribunali a definire ciò che è giusto. Il three step test offre agli utenti la flessibilità necessaria in qualsiasi situazione, pur tutelando gli interessi dei titolari del diritto d'autore. La definizione anticipata dalla legge di percentuali (ad es. 15 % di un libro) può solo portare a situazioni inique. Inoltre, se gli Stati membri decidono di avvalersi di questa opzione, e ciascuno definisce percentuali diverse, finiremo per avere lo stesso paesaggio frammentato che attualmente impedisce l'istruzione online e transfrontaliera nell'Unione europea. Non utilizzare l'opzione di cui al considerando 21).

Definire "Ambienti elettronici sicuri"

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Perché? Come?
L'istruzione moderna si basa su e-mail, servizi cloud, chatroom, ecc, per la condivisione di materiali. Mentre la definizione di "ambienti elettronici sicuri" potrebbe coprire tali mezzi di comunicazione, vi sono già state alcune interpretazioni che ne limitano l'applicazione a piattaforme di apprendimento formali come Moodle. È quindi fondamentale fornire un'interpretazione più ampia della legge. Introdurre una definizione ampia di "ambiente elettronico sicuro" (vedi sotto nel riquadro, paragrafo 2)


Formulazione minimalista ideale dell'articolo 5

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Supponendo che non vi sia la volontà politica di andare oltre quanto prescritto dall'articolo 5 (si veda "Come andare oltre l'articolo 5?", più in basso nel testo), nella migliore attuazione dell'articolo 5, la disposizione dovrebbe assomigliare alla seguente:

Uso delle opere e di altre materie nelle attività di insegnamento digitale e transfrontaliero

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1. I diritti conferiti da [si prega di elencare le disposizioni della legislazione nazionale di attuazione dell'articolo 5, lettere a), b), d) ed e) e dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, degli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE, dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/24/CE e dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2019/790/CE] non sono violati dall'utilizzo digitale di opere e altri materiali protetti esclusivamente a scopo didattico, nella misura giustificata dallo scopo non commerciale da raggiungere, a condizione che tale uso: a) si svolge sotto la responsabilità di un istituto di istruzione, nei suoi locali o in altri luoghi, o attraverso un ambiente elettronico sicuro accessibile solo agli allievi o studenti e al personale docente dell'istituto di istruzione; e b) è accompagnata dall'indicazione della fonte, compreso il nome dell'autore, a meno che ciò non risulti impossibile.

2. Per ambiente elettronico protetto si intende un ambiente digitale, compresi, senza limitazioni, e-mail, servizi di messaggistica, chat di gruppo o altre reti e servizi di comunicazione elettronica, utilizzato per attività didattiche e di apprendimento e il cui accesso è limitato al personale docente, agli allievi e agli studenti degli istituti di istruzione.

3. Gli utilizzi effettuati in ambienti elettronici sicuri si considerano effettuati esclusivamente nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede l'istituto di istruzione.

4. Qualsiasi disposizione contrattuale contraria alla presente disposizione è inapplicabile.

Il presente modello di disposizione non contiene alcun riferimento alla questione della prevalenza tecnologica, in quanto si presume che tale questione sia trattata in una disposizione separata. Si prega di fare riferimento alle nostre linee guida sull'articolo 7: Esclusione contrattuale e tecnologica.

La peggiore attuazione dell'articolo 5

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Lo scenario peggiore per l'attuazione dell'articolo 5 nella legislazione nazionale sarebbe, da un lato, quello di consentire a qualsiasi offerta di licenza messa a disposizione dai titolari dei diritti d'autore di sostituire l'eccezione e, dall'altro, di subordinare al pagamento di un compenso tutti gli utilizzi a scopi didattico coperti dall'eccezione, indipendentemente dal fatto che tali utilizzi arrechino o meno danno ai titolari dei diritti d'autore (ad esempio, quando la quantità di contenuto protetto utilizzato è minima).

Non vogliamo che nessun Paese adotti quella che consideriamo la peggiore implementazione dell'articolo 5. Pertanto, abbiamo progettato alcuni scenari di compromesso che dovrebbero essere sostenuti, una volta esaurite le argomentazioni a favore della migliore attuazione dell'articolo 5 e solo se diventa chiaro che il legislatore nazionale è orientato verso la peggiore attuazione dell'articolo 5.

La restante parte di questa sezione non è a disposizione del pubblico. Se vuoi avere accesso al resto di questa sezione e fai parte del movimento della conoscenza o stai sostenendo la necessità di migliori leggi sul copyright per gli utenti del tuo paese, non esitare a contattarci: transposition@communia-association.org.

Come andare oltre l'articolo 5?

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L'articolo 25 della direttiva copyright 2019 consente agli Stati membri di adottare o mantenere in vigore eccezioni in materia di attività didattica di portata più ampia rispetto all'articolo 5, purché compatibili con il diritto vigente dell'EU (in particolare, l'articolo 5(3), lettera a), della direttiva InfoSoc). Ciò offre l'opportunità di difendere i diritti all'istruzione per tutti gli insegnanti e gli studenti in una varietà di contesti formali e informali, senza le restrizioni imposte dalla direttiva copyright 2019.

Questi sono potenzialmente i modi per migliorare il quadro giuridico per le attività didattiche senza attenersi alle condizioni d'uso previste dalla direttiva copyright 2019:

Coprire tutti gli utilizzi limitati dal diritto d'autore e dai diritti connessi

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Perché? Come?
L'articolo 5 riguarda solo alcuni utilizzi soggetti a restrizioni ai sensi della legislazione dell'UE. Ma vi sono utilizzi coperti dalle leggi nazionali che dovrebbero anche essere soggetti alla nuova eccezione per le attività didattiche. Ciò include adattamenti (ad es. traduzioni, arrangiamenti musicali), spettacoli e/o intrattenimenti in pubblico (suonare una musica registrata, eseguire un pezzo musicale, fare un gioco teatrale) e qualsiasi altro utilizzo che può essere limitato dalle leggi nazionali. Usare il modello di formulazione della sezione "Migliore applicazione dell'articolo 5", con le seguenti modifiche al paragrafo 1:

"I diritti conferiti da [elencare tutte le disposizioni della legislazione nazionale che concedono ai titolari dei diritti d'autore o diritti connessi la protezione] non sono violati dall'utilizzo di opere e di altri materiali a scopo illustrativo, nella misura giustificata dalla finalità non commerciale, purché tale utilizzo sia accompagnato dall'indicazione della fonte, compreso il nome dell'autore, a meno che ciò non risulti impossibile."

Coprire l'atto di distribuzione dei contenuti

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Perché? Come?
Sebbene l'eccezione sia incentrata sugli utilizzi digitali, avrebbe dovuto includere la distribuzione di copie fisiche di contenuti protetti, in quanto l'utilizzo non digitale potrebbe essere necessario per preparare o completare un utilizzo digitale. Per esempio, un insegnante potrebbe avere bisogno di fare copie fisiche di una pagina di un libro da distribuire agli studenti, che poi scansiona, facendone un utilizzo digitale. Inoltre, se andiamo oltre un'eccezione che riguarda solo gli utilizzi digitali, e ci spostiamo verso un'eccezione che riguarda anche gli utilizzi analogici (vedi sotto), allora è essenziale che gli atti di distribuzione siano esentati. Usare il modello di formulazione della sezione "Migliore applicazione dell'articolo 5", con le seguenti modifiche al paragrafo 1:

"I diritti conferiti da [elencare le disposizioni della legislazione nazionale che attuano l'articolo 5(a), (b), (d) e (e) e l'articolo 7(1) della direttiva 96/9/CE, gli articoli 2, 3 e 4 della direttiva 2001/29/CE, l'articolo 4(1) della direttiva 2009/24/CE e l'articolo 15(1) della direttiva 2019/790/CE] non sono violati dall'utilizzo digitale delle opere e di altri materiali a fini illustrativi ai soli fini didattici, nella misura giustificata dalla finalità non commerciale da conseguire, purché tale utilizzazione: (...)"


Coprire le attività didattiche che non sono digitali

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Perché? Come?
Gli ostacoli e l'incertezza giuridica che la comunità pedagogica deve affrontare quando si utilizzano materiali protetti vanno al di là degli ambienti digitali e online. Le leggi nazionali non sempre prevedono eccezioni al diritto d'autore che favoriscono l'accesso, l'uso e il riutilizzo necessari delle opere protette e di altri materiali protetti nel contesto di attività didattiche non digitali. Se questo è il caso della tua legge, questo è il momento di correggerlo. Usare il modello di formulazione della sezione "Migliore applicazione dell'articolo 5", con le seguenti modifiche al paragrafo 1:

"I diritti conferiti da [elencare le disposizioni della legislazione nazionale che attuano l'articolo 5(a), (b), (d) e (e) e l'articolo 7(1) della direttiva 96/9/CE, gli articoli 2, 3 e 4 della direttiva 2001/29/CE, l'articolo 4(1) della direttiva 2009/24/CE e l'articolo 15(1) della direttiva 2019/790/CE] non sono violati dall'uso digitale delle opere e di altri materiali a fini illustrativi, nella misura giustificata dalla finalità non commerciale da conseguire, purché tale utilizzazione: (...)"

Coprire le attività congiunte gestite da più istituti scolastici

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Perché? Come?
L'articolo 5(1)(a) stabilisce che, quando gli utilizzi avvengono attraverso un ambiente elettronico sicuro, tale ambiente digitale deve essere accessibile solo agli alunni o agli studenti e al personale docente di tale istituto di istruzione. Ciò ostacola le attività didattiche congiunte e la condivisione di materiali tra istituti di istruzione, in quanto gli insegnanti e gli studenti di diversi istituti di istruzione non possono utilizzare lo stesso ambiente elettronico protetto. Usare il modello di formulazione della sezione "Migliore applicazione dell'articolo 5", con le seguenti modifiche al paragrafo 1 (a):

"(a) si svolge sotto la responsabilità di uno o più istituti d'istruzione, nei loro locali o in altri luoghi, agli alunni o agli studenti e al personale docente di tali istituti di istruzione;

Coprire tutte le persone coinvolte in attività svolte dagli istituti di istruzione

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Perché? Come?
L'articolo 5 riguarda soltanto il personale docente dell'istituto. Esso dovrebbe andare anche a beneficio del personale di supporto alla didattica che lavora nelle scuole e di altre persone che sostengono o integrano le attività dell'insegnante, ad es. assistenti sociali, professionisti che forniscono un sostegno per esigenze speciali, professionisti che forniscono attività extracurricolari e sostegno, e ai genitori. Usare il modello di formulazione della sezione "Migliore applicazione dell'articolo 5", con le seguenti modifiche al paragrafo 1 (a):

"(a) si svolge sotto la responsabilità di un istituto di istruzione, nei suoi locali o in altri luoghi, o attraverso un ambiente elettronico sicuro accessibile solo da persone coinvolte nelle attività dell'istituto di istruzione, compresi alunni, studenti, genitori, personale docente e altro personale di supporto all'istruzione."

Coprire le attività didattiche fornite dagli istituti di tutela del patrimonio culturale

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Perché? Come?
Sebbene l'eccezione consenta di utilizzare gli impianti al di fuori dei locali degli istituti di istruzione, ad es. in un museo, in una biblioteca o in un altro istituto di tutela del patrimonio culturale, essa non copre le attività gestite dagli stessi istituti. considerando che ogni anno 24 milioni di adulti partecipano ad attività di formazione non formale nelle biblioteche dell'UE, sarebbe opportuno includere anche tali istituti nel campo di applicazione della disposizione. Usare il modello di formulazione della sezione "Migliore applicazione dell'articolo 5" e aggiungere il seguente paragrafo:

"Ai fini del presente articolo, le biblioteche e gli istituti di tutela del patrimonio culturale sono considerati istituti di istruzione".

Coprire i prestatori di didattica informale e non formale

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Perché? Come?
L'eccezione è stata redatta concentrandosi sul tipo di persona o di istituzione che svolge la didattica, piuttosto che sullo scopo educativo dell'utilizzo. Ma l'istruzione è oggi intesa come un processo che è condotto da una moltitudine di istituti, e anche dagli studenti stessi. Dovrebbero essere esentati dalla legislazione nazionale tutte le tipologie di didattica informale e non formale, compresa l'istruzione fornita non solo dai bibliotecari e dai professionisti dei musei, ma anche dagli esperti delle organizzazioni senza scopo di lucro, così come il continuo sviluppo professionale condotto sul posto di lavoro. Usare il modello di formulazione della sezione "Migliore applicazione dell'articolo 5" con le seguenti modifiche al paragrafo 1:

"I diritti conferiti da [elencare le disposizioni della legislazione nazionale che attuano l'articolo 5(a), (b), (d) e (e) e l'articolo 7(1) della direttiva 96/9/CE, gli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE, l'articolo 4(1) della direttiva 2009/24/CE e l'articolo 15(1) della direttiva 2019/790/CE] non sono violati dall' utilizzo di opere e altri materiali a fini illustrativi esclusivamente per l'attività didattica, nella misura giustificata dalla finalità non commerciale da conseguire, a condizione che tale utilizzo sia accompagnato dall'indicazione della fonte, compreso il nome dell'autore, a meno che ciò non risulti impossibile."

Comprendere gli utilizzi che si svolgono sulle piattaforme di apprendimento informale

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Perché? Come?
L'era di Internet ha creato nuove possibilità per le pratiche didattiche che si svolgono fuori sede e senza la partecipazione di un istituto di istruzione. In tutta Europa, vi sono molteplici iniziative che utilizzano Internet per fornire un'istruzione innovativa a discenti provenienti da diversi contesti, e con diverse lingue e istruzione. Se il legislatore nazionale vuole veramente coprire l'istruzione moderna, dovrebbe coprire piattaforme in cui si svolgono corsi aperti on-line su grande scala, così come le piattaforme che sono utilizzate dalle comunità di insegnamento informale. Usare il modello di formulazione della sezione "Migliore applicazione dell'articolo 5" con le seguenti modifiche al paragrafo 1:

"I diritti conferiti da [elencare le disposizioni della legislazione nazionale che attuano l'articolo 5(a), (b), (d) e (e) e l'articolo 7(1) della direttiva 96/9/CE, gli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE, l'articolo 4(1) della direttiva 2009/24/CE e l'articolo 15(1) della direttiva 2019/790/CE] non sono violati dall'utilizzo di opere e altri materiali a fini illustrativi esclusivamente a uso didattico, nella misura giustificata dalla finalità non commerciale da perseguire, a condizione che tale utilizzo sia accompagnato dall'indicazione della fonte, compreso il nome dell'autore, a meno che ciò non risulti impossibile."

Formulazione ideale dell'articolo 5

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Se c'è la volontà politica di andare oltre quanto prescritto dall'articolo 5, allora è così che dovrebbe apparire l'eccezione ideale per l'istruzione:

Uso delle opere e di altre materie nelle attività didattiche

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1. I diritti conferiti da [elencare tutte le disposizioni della legislazione nazionale che garantiscono ai titolari dei diritti d'autore o dei diritti connessi, comprese le disposizioni della legislazione nazionale che attuano l'articolo 5, lettere a), b), c), d) ed e) e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, gli articoli 2, 3 e 4 della direttiva 2001/29/CE, l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/24/CE e l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2019/790/CE, le disposizioni della legislazione nazionale che proteggono il diritto di effettuare adattamenti, le traduzioni e ogni altra modificazione, nonché le disposizioni della legislazione nazionale che tutelano il diritto eseguire le rappresentazioni artistiche in pubblico] non sono violati dall'utilizzo di opere e di altri materiali a uso didattico per finalità esclusivamente illustrative, nella misura giustificata dallo scopo non commerciale da perseguire, a condizione che tale utilizzo sia accompagnato dall'indicazione della fonte, compreso il nome dell'autore, a meno che ciò non risulti impossibile.

2. Gli utilizzi effettuati in ambienti elettronici sicuri si considerano eseguiti esclusivamente nello Stato membro dell'Unione europea in cui si trova l'istituto di istruzione.

3. Qualsiasi disposizione contrattuale contraria a questa disposizione è inapplicabile.

Questo modello di disposizione non comprende alcun riferimento alla questione della prevalenza tecnologica, in quanto si presume che tale questione sia trattata in una disposizione separata. Si prega di fare riferimento alle nostre linee guida sull'articolo 7: Prevalenza contrattuale e tecnologica.

Come adattare queste linee guida a livello locale?

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Ottenere assistenza legale

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Si raccomanda vivamente di ottenere l'assistenza legale locale per tradurre e adattare le bozze dei testi giuridici qui contenute. Un avvocato locale per il diritto d'autore si assicurerà che il significato non vada perso nella traduzione e adatterà la bozza alle vostre specifiche leggi sul diritto d'autore.

Ottenere un supporto legale locale è anche il modo migliore per evitare qualsiasi sovrapposizione tra le eccezioni a fini didattici già esistenti e la nuova. Un avvocato locale per il diritto d'autore sarà in grado di valutare se le disposizioni esistenti devono essere mantenute o sostituite, parzialmente o completamente, dalla nuova eccezione a fini didattici. Non dimenticate che la maggior parte dei paesi dell'UE hanno in vigore diverse eccezioni a uso didattico, e queste eccezioni potrebbero consentire più di quanto è consentito dalla nuova eccezione, in relazione a determinate tipologie di contenuto, nel qual caso l'articolo 5 non dovrebbe essere attuato per quanto riguarda tale contenuto.

Controllare le leggi nazionali

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Se non siete in grado di ottenere un supporto legale locale, ecco alcune linee guida generali per aiutarvi a capire se le eccezioni esistenti applicabili a una certa tipologia di contenuto sono più ampie o meno della nuova eccezione a uso didattico, e come attuare l'articolo 5 in modo da non limitare la portata delle eccezioni a uso didattico già esistenti:

Lista di controllo per le eccezioni educative esistenti

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Tipologia di contenuto Se le eccezioni appaiono così: Implementare l'Art. 5 così: Perché?
Opere Coprono (1) tutte le attività di insegnamento e apprendimento, (2) tutti gli utilizzi (o almeno la riproduzione, la comunicazione al pubblico e la messa a disposizione del pubblico), (3) tutte le opere, (4) tutti gli utenti (o almeno il personale docente dell'istituto di istruzione, gli alunni e gli studenti), (5) tutte le tecnologie (o almeno "ambienti elettronici protetti") e (6) qualsiasi luogo, e (7) non è soggetta ad alcuna condizione diversa da quelle consentite dall'articolo 5 (equo compenso, priorità di licenza, quantità). La disposizione che darà attuazione all'articolo 5 non comprende i diritti conferiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE in relazione alle opere. Le eccezioni esistenti coprono già gli utilizzi previsti all'articolo 5 in relazione a questo contenuto e sono forse soggette a meno condizioni.
Opere Non contemplano alcuni dei diritti di cui all'articolo 5 (riproduzione, comunicazione al pubblico e messa a disposizione del pubblico) La disposizione che darà attuazione all'articolo 5 include i diritti (mancanti) conferiti dagli articoli 2 o 3 della direttiva 2001/29/CE per quanto riguarda le opere. In alternativa, se l'eccezione esistente è valida, potrebbe essere meglio includere tale diritto nell'eccezione esistente piuttosto che nella disposizione che applicherà l'articolo 5. Non tutte le utilizzazioni delle opere previste all'articolo 5 sono coperte dalle eccezioni esistenti.
Fissazioni di interpretazioni/esecuzioni, fonogrammi, fissazioni di pellicole, fissazioni di trasmissioni radiotelevisive Copre tutti le tipologie di utenti e gli utenti non sono soggetti a pagamenti o ad altre limitazioni. La disposizione che darà attuazione all'articolo 5 non comprende i diritti conferiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE in relazione a tale contenuto. Le eccezioni esistenti coprono già l'utilizzo di questo contenuto previsto all'articolo 5 e sono soggette a meno condizioni.
Banche dati protette dal diritto d'autore o banche dati protette dal diritto sui generis Copre tutti le tipologie di utenti e gli utenti non sono soggetti a pagamenti o ad altre limitazioni. La disposizione che darà attuazione all'articolo 5 non comprende i diritti conferiti dagli articoli 5(a), (b), (d) e (e) e dall'articolo 7(1) della direttiva 96/9/CE. Le eccezioni esistenti riguardano già gli utilizzi di questo contenuto previsti dall'articolo 5 e sono soggette a meno condizioni.
Programmi per elaboratore Non ci sono eccezioni esistenti che riguardano gli usi didattici dei programmi per elaboratore. La disposizione che darà attuazione all'articolo 5 comprende i diritti conferiti dall'articolo 4(1) della direttiva 2009/24/CE. Gli utilizzi di questo contenuto previsti all'articolo 5 non sono coperti da alcuna eccezione esistente.
Pubblicazioni di carattere giornalistico (ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva copyright 2019) Non esistono eccezioni per gli utilizzi a uso didattico delle pubblicazioni di carattere giornalistico, perché finora queste pubblicazioni non erano protette da alcun diritto esclusivo speciale. La disposizione che darà attuazione all'articolo 5 non comprende i diritti conferiti dall'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2019/790/CE. Poiché tali diritti sono simili a quelli connessi, si applicano le stesse eccezioni. Come spiegato in precedenza, tali eccezioni tendono a essere più ampie dell'articolo 5 e soggette a meno condizioni.

Costruire relazioni

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La discussione sulla nuova eccezione per attività didattiche, o per il miglioramento delle eccezioni esistenti, potrebbe essere accesa. Gli editori e le società di gestione collettiva cercheranno di spingere per un'eccezione remunerata e per la sostituzione dell'eccezione con licenze, ove esistano. Assicuratevi di costruire relazioni e di condurre azioni di sensibilizzazione con le parti interessate come i sindacati degli insegnanti, le associazioni dei genitori, le organizzazioni della società civile, le organizzazioni per i diritti digitali, le biblioteche, gli archivi e i musei, le organizzazioni dei consumatori e il pubblico in generale. Una saggia coalizione intorno a questo tema aiuterà a costruire una narrazione più forte su quanto sia importante proteggere un insieme minimo di utilizzi per finalità didattiche attraverso le eccezioni al diritto d'autore e sul perché non si dovrebbe ricorrere a contratti di licenza per garantire questi diritti all'istruzione.

Essere consapevoli

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Soluzioni basate sulle licenze sono spesso proposte dall'industria agli operatori del mercato come il meccanismo ottimale per autoregolamentare l'utilizzo di contenuti protetti dal diritto d'autore concernenti attività di istruzione, ricerca e altre attività di interesse pubblico. A livello nazionale, i titolari dei diritti d'autore cercheranno probabilmente di convincere gli Stati membri a subordinare l'eccezione nazionale nel settore dell'istruzione alla disponibilità di licenze per l'istruzione. Essere consapevoli di alcuni degli argomenti che potete utilizzare per rifiutare tale opzione e per difendere il fatto che un sistema equilibrato di diritti d'autore non può assoggettare i diritti degli utenti a licenze:

  • Le licenze minano la capacità dei politici di regolare i diritti degli utenti. Le licenze non possono fornire il necessario equilibrio tra gli interessi dei titolari dei diritti d'autore e quelli della comunità pedagogica. L'istruzione richiede uno "spazio di respiro" all'interno del sistema del diritto d'autore, che può essere garantito solo dalle leggi. Consentire ai titolari di diritti d'autore di utilizzare scritture private per definire o ridefinire l'ambito dei diritti degli utenti può indebolire o minare l'attuazione di una politica di regolamentazione di tali utilizzi concepita attraverso uno strumento giuridico pubblico. Esiste una serie minima di diritti degli utenti che dovrebbe essere definita dalle leggi, perché sono riconosciuti dai diritti fondamentali. Se le leggi sul diritto d'autore rinviano agli accordi tra privati per la regolamentazione dei diritti degli utenti, si persevera in una struttura di potere squilibrata.
  • I termini e le condizioni delle licenze non sono sempre equi. Molti istituti per l'istruzione non saranno in condizione di negoziare i termini della licenza o saranno costretti ad accettare i termini dettati dal licenziante (nel caso delle licenze per il mercato di massa). Dare ai titolari dei diritti il potere di determinare i termini e le condizioni dell'utilizzo a fini didattici (ad es. prezzi, privacy, sorveglianza) può tradursi in accordi che favoriranno quelle parti a discapito degli istituti preposti all'istruzione, come mostrato nel rapporto di Communia sulle licenze per l'istruzione.
  • Le licenze creano disuguaglianza tra gli studenti europei. Le licenze variano notevolmente da Paese a Paese, da licenziante a licenziante, il che causa disparità per quanto riguarda l'insegnamento e l'apprendimento. Anche il prezzo delle licenze è un grosso ostacolo per garantire pari opportunità di apprendimento. In un rapporto commissionato dall'Unione europea, parlando delle restrizioni relative al diritto d'autore, sperimentate in prima persona o che hanno avuto un impatto sulle loro attività quotidiane, il 31,3 % degli insegnanti ha sottolineato che "io o la mia scuola non possiamo permetterci il prezzo della licenza".
  • Le licenze creano un onere per gli insegnanti europei. Gli insegnanti non dovrebbero essere degli avvocati per capire quali strumenti possono o non possono utilizzare per la loro didattica. Gli insegnanti non hanno il tempo di imparare tutte le complessità di ogni singola licenza, di ogni singolo contenuto, per ogni singolo titolare dei diritti d'autore.
  • Le licenze possono coesistere con le eccezioni; l'una non ha bisogno di sostituire l'altra. Anche se le eccezioni al diritto d'autore sono essenziali, esse rimangono una parte relativamente piccola delle strategie di accesso, ove la stragrande maggioranza di accesso proviene dalle licenze. Un quadro giuridico che offra diritti minimi agli utenti per l'utilizzo a scopi didattici, di ricerca e altri scopi simili non impedisce ai titolari del diritto d'autore di concedere in licenza i loro contenuti per utilizzi che non sono previsti dalle eccezioni al diritto d'autore o che potrebbero essere impediti dal three step test (come gli utilizzi per finalità didattiche sull'Internet aperto).
  • La sostituzione delle eccezioni con l'offerta di licenze potrebbe andare contro i diritti fondamentali. Vi è un'importante sentenza della CGUE in cui la Corte di giustizia ha dichiarato che, quando un titolare di diritti d'autore offre a un istituto di acquisire una licenza, tale proposta unilaterale di licenza non è sufficiente per affermare che l'eccezione non sia più applicabile. Secondo la Corte, solo se le due parti hanno concordato una licenza, l'eccezione può essere soprasseduta. In caso contrario, si negherebbe all'impresa interessata "il diritto di beneficiare di tale limitazione, impedendole così di realizzare la sua missione principale e di promuovere l'interesse pubblico".

Per saperne di più

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Documenti di presa posizione

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Dispense

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Siti di campagne comunicative

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Articoli

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Pubblicazioni

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Glossario

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COMPENDIO DELL'ART. 5: Attività didattiche digitali e transfrontaliere

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Per maggiori informazioni consultare la guida completa: Articolo 5: Attività didattiche digitali e transfrontaliere.

Cosa è in discussione sull’articolo 5?

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Attualmente, alcuni paesi prevedono eccezioni per le attività didattiche e altri no. Ciò frammenta e limita gravemente l'istruzione nel territorio dell'UE. Le attività online e transfrontaliere non sono possibili. L'articolo 5 cerca di risolvere alcuni di questi problemi, ma non ci riesce.

Disamina dell’articolo 5

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Cosa si può fare?
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Utilizzi digitali (nessuna distribuzione)

Chi può fare questi utilizzi?
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Istituti di istruzione

Quali contenuti possono essere utilizzati?
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Opere e altri materiali protetti dalle leggi dell’UE

Per quali finalità?
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Illustrativa a fine didattico

In che misura?
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Decidono gli Stati membri

In quali luoghi?
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Qualsiasi luogo

Con l’utilizzo di quali tecnologie?
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Ambiente elettronico protetto

Gratuito o a pagamento?
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Decidono gli Stati membri

L'utilizzo è consentito se esistono licenze per lo stesso utilizzo?
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Decidono gli Stati membri

Gli utilizzi transfrontalieri e online sono coperti?
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Sì (finzione che tutti si trovano dove si trova la scuola) (ma non funziona nel caso di attività congiunte da parte di scuole che si trovano in paesi diversi).

Come implementare l’articolo 5?

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Come recepire l’articolo 5
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Nei paesi in cui non vi è la volontà politica di sfruttare appieno le possibilità offerte dalla legislazione europea, ma di recepire solo quanto prescritto dall'articolo 5, si dovrebbe lottare per la migliore attuazione possibile dell'articolo 5, con una formulazione che rispetti le condizioni richieste dai legislatori dell'UE, ma che non si avvalga delle seguenti opzioni dannose offerte ai legislatori nazionali:

  • Nessuna priorità alle licenze (l'eccezione si applica anche se esistono licenze disponibili sul mercato per gli stessi utilizzi)
  • Nessun equo compenso (nei paesi in cui sono già previste eccezioni per le attività didattiche esse non sono soggette a remunerazione)
  • Nessuna limitazione di quantità
  • Prevedere un’ampia definizione di “ambienti elettronici sicuri”
Come trarre il massimo dall’articolo 5?
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Gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore eccezioni per attività didattiche di portata maggiore rispetto a quanto prescritto dall’articolo 5 e comunque compatibili con il diritto dell'UE. Lo scenario ideale per l’istruzione sarebbe migliorare le attuali eccezioni in materia di istruzione in ogni paese, coprendo:

  • Tutti gli utilizzi protetti dal diritto d'autore e dai diritti connessi nella legislazione nazionale
  • Attività didattiche comuni fornite da più istituti di istruzione
  • Attività didattiche svolte da biblioteche, musei e archivi, nonché da istituti di istruzione informale
  • Utilizzi che hanno luogo su piattaforme di apprendimento informali

Articolo 6: Conservazione del patrimonio culturale

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Questa guida ha lo scopo di familiarizzare i lettori con l'articolo 6 della direttiva copyright 2019, che introduce un'eccezione obbligatoria e una limitazione al diritto d'autore per la conservazione. La guida è stata redatta da Stephen Wyber. Rappresenta il punto di vista di IFLA e Communia sull'attuazione di tale disposizione.

Per una sintesi di questa guida si veda #Articolo 6 in breve.

Articolo 6: Indice dei contenuti

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Che cosa è in discussione sull'articolo 6?

Articolo 6 in breve

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L'articolo 6 impone agli Stati membri di introdurre un'eccezione al diritto d'autore e ai diritti connessi nella legislazione nazionale per consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di realizzare copie delle opere a fini di conservazione.

Ciò non solo rappresenta un passo in avanti in termini di forza dell'eccezione (piuttosto che lasciare agli Stati membri la facoltà di introdurre un'eccezione, che è ora obbligatoria), ma garantisce anche che le biblioteche, gli archivi e i musei non debbano affrontare inutili restrizioni sulle modalità di esecuzione di tali copie. Inoltre, chiarisce che è legale lavorare a livello transfrontaliero per la conservazione, ad esempio attraverso le reti o la condivisione delle attrezzature.

Nel processo di attuazione, tuttavia, sarà necessario garantire che gli istituti di tutela del patrimonio culturale siano soggetti a restrizioni minime sulla tipologia di opere che possono essere copiate, ad esempio per quanto riguarda i materiali accessibili tramite i server di terze parti.

Vi sono anche opportunità di estendere l'eccezione ad altri utilizzi interni degli istituti di tutela del patrimonio culturale o ai potenziali beneficiari dell'eccezione.

Un po' di contesto

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L'attuale normativa UE (Direttiva InfoSoc) offre agli Stati membri la possibilità di introdurre un'eccezione che consente "atti specifici di riproduzione effettuati da biblioteche accessibili al pubblico, musei, archivi istituti di istruzione, i quali non hanno un diretto o indiretto vantaggio economico o commerciale".

In linea con ciò, molti Paesi includono ovviamente la copia di conservazione tra le eccezioni al diritto d'autore (cfr. l'elenco completo all'indirizzo http://copyrightexceptions.eu/), sia esplicitamente sotto forma di eccezione per fini di conservazione, sia come parte di un'eccezione più ampia per le biblioteche e gli altri istituti di tutela del patrimonio culturale, simile al testo della legislazione dell'UE. Tuttavia, è ancora comune che vi siano limiti impliciti o espliciti al modo in cui le copie vengono eseguite, ai formati della versione originale o di una nuova versione e al numero di copie effettuate. Tutti questi vincoli limitano la possibilità di utilizzare la digitalizzazione — vale a dire la creazione di copie digitali e la loro adeguata conservazione — per realizzare la missione degli istituti di tutela del patrimonio culturale.

Un'ulteriore complicazione legata alla digitalizzazione è il fatto che l'attrezzatura necessaria a tal fine è spesso costosa e, dati i livelli di utilizzo, non ha necessariamente senso che ogni istituto di tutela del patrimonio culturale ne abbia una propria. In risposta, è comune formare partenariati o reti — anche transfrontaliere — che consentono un uso più efficace del denaro pubblico e un risultato migliore (cioè un maggior numero di opere conservate per il futuro). Analogamente, una volta fatte le copie, può anche avere senso conservarle su server di diversi paesi per ridurre al minimo il rischio di perdita permanente.

Tuttavia, in passato qualsiasi applicazione transfrontaliera di eccezioni e limitazioni è stata ostacolata dall'incoerenza tra le leggi e dall'incertezza sulla loro legalità in generale. La direttiva intende pertanto affrontare questi punti.

Disamina dell'articolo 6

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Diamo un'occhiata all'articolo in dettaglio:

Quali sono gli scopi coperti dall'eccezione?

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Articolo 6, considerando 27

L'eccezione consente la copia di opere e di altri materiali a fini di conservazione. Il considerando 27 suggerisce che ciò può comprendere azioni volte a far fronte all'obsolescenza tecnologica (come, ad esempio, fare le copie di file che si trovano su un floppy disk per evitare che non siano più leggibili), al degrado dei supporti originali (ad esempio, l'acidificazione della carta) o per fini assicurativi. Questo considerando chiarisce, inoltre, che la copia di conservazione può avvenire in qualsiasi momento della vita di un'opera, il che implica che non è necessario attendere che vi sia un rischio imminente di scomparsa o di distruzione.

Questo elenco non è esaustivo ed è opportuno notare che alcune leggi nazionali fanno riferimento alla copia ai fini della ricostruzione di opere, o alla sostituzione di opere perse dalle collezioni di altri istituti. Può, quindi, essere possibile interpretare in senso lato le finalità della conservazione.

Al di là di questo, la direttiva suggerisce anche che le riproduzioni per altri scopi dovrebbero rimanere soggette ad autorizzazione, a meno che non siano consentite da altre eccezioni previste dal diritto dell'UE. Tuttavia, non è necessario porre molti limiti alla legislazione nazionale, considerata la disposizione dell'articolo 25 della direttiva che sottolinea la possibilità di adottare e applicare eccezioni e limitazioni più ampie in linea con la direttiva InfoSoc, la quale comprende un'ampia eccezione facoltativa (se davvero facoltativa è) per la riproduzione non commerciale da parte di biblioteche, istituti di istruzione, musei o archivi.

Quali utilizzi sono possibili e quali tipologie di contenuti possono essere utilizzati?

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Articolo 6; considerando 25, 27 e 29

L'eccezione consente di copiare, indipendentemente dal formato o dal mezzo di riproduzione e con gli strumenti, i mezzi o le tecnologie appropriati, con l'unica regola che qualsiasi riproduzione debba avvenire solo nella misura necessaria allo scopo. I considerando rilevano che la digitalizzazione ne è un esempio particolare.

L'articolo 6 sottolinea che la norma si applica solo alle opere o agli altri materiali che si trovano in modo permanente nella raccolta di un istituto di tutela del patrimonio culturale. Il considerando 29 chiarisce che ciò va inteso nel senso di includere le situazioni in cui le opere o gli altri materiali sono "di proprietà dell'istituto o stabilmente in suo possesso", ad esempio perché l'istituto di tutela del patrimonio culturale è proprietario dell'opera, ha firmato un accordo di licenza, ha una custodia permanente (in alcune lingue, il riferimento qui è alla "custodia a lungo termine" o al "prestito permanente"), o detiene l'opera in base alle norme sul deposito legale. Vale la pena di notare che l'elenco qui riportato non è esaustivo, vale a dire che si potrebbero aggiungere altre categorie di opere.

Si prega di leggere di seguito un elenco più completo delle tipologie di opere e degli utilizzi coperti da questo Articolo:

Opere, fissazioni di prestazioni artistiche, fonogrammi, fissazioni di pellicole, fissazioni di trasmissioni radiotelevisive. Riproduzione Articolo 2 della Direttiva InfoSoc
Banche dati protette dal diritto d'autore Riproduzione temporanea o permanente, totale o parziale Articolo 5, lettera a), della Direttiva sulle banche dati
Banche dati protette dal diritto sui generis Estrazione e/o riutilizzo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di tale banca dati Articolo 7(1), della direttiva sulle banche dati
Programmi per computer Riproduzione permanente o temporanea Articolo 4(1), della Direttiva sul software.
Pubblicazioni di carattere giornalistico (secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva copyright 2019) Riproduzione di piccoli frammenti di pubblicazioni giornalistiche Articolo 15(1), della direttiva copyright 2019

L'eccezione si concentra molto sulla riproduzione piuttosto che sugli ulteriori utilizzi delle opere. Tuttavia, secondo la giurisprudenza dell'UE è possibile utilizzare le eccezioni in combinazione tra loro, a condizione che il risultato non contravvenga al three step test.

Chi può beneficiare dell'eccezione?

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Articolo 2(3), Articolo 6; considerando 13

L'articolo esplicitamente conferisce diritti solo agli istituti di tutela del patrimonio culturale, definiti all'articolo 2 quali "una biblioteca accessibile al pubblico, un museo, un archivio o un istituto per il patrimonio cinematografico o sonoro". Il considerando 13 offre una definizione più ampia, sottolineando che non dovrebbe avere importanza la tipologia di opere o di materiale detenuti, includendo, altresì, gli archivi nazionali (attraverso il lavoro dei loro archivi e delle biblioteche accessibili al pubblico), gli istituti di istruzione, gli organismi di ricerca e gli organismi di radiodiffusione pubblici.

Gli istituti possono chiedere ad altri di effettuare per loro conto le copie ai fini di conservazione?

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Articolo 6; considerando 26, 28

Mentre l'articolo stesso fa riferimento solo al diritto di fare copie, i considerando chiariscono che l'intenzione della direttiva è quella di consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di collaborare insieme, a tal fine anche affidandosi a terzi. I considerando sottolineano le ragioni economiche e pratiche di questa circostanza – ossia i risparmi che possono derivare dalla condivisione dei mezzi di conservazione (le attrezzature di digitalizzazione ne sono l'esempio più ovvio) e il fatto che non tutti gli istituti hanno competenza in materia di conservazione.

Di conseguenza, gli istituti di tutela del patrimonio culturale hanno la possibilità di chiedere ad altri – entrambi istituti di tutela del patrimonio culturale o terze parti – di effettuare copie di conservazione a loro nome e sotto la loro responsabilità, compresi quelli con sede in altri Stati membri. Ciò può avvenire sia su semplice base contrattuale, sia attraverso una rete di conservazione.

La direttiva non dice cosa dovrebbe accadere alle copie realizzate durante questo processo. Tuttavia, è chiaro che il rischio di perdere per sempre un'opera si riduce quando queste copie non sono conservate su un unico server che potrebbe essere corrotto, danneggiato o distrutto. Per massimizzare le possibilità di sopravvivenza a lungo termine delle opere in questione, è chiaramente preferibile conservare le copie digitali in diversi siti o nel cloud.

Gli utilizzi sono soggetti a limitazioni quantitative?

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Considerando 27

Il considerando 27 precisa che, ai fini della conservazione, è possibile effettuare il "numero di copie richiesto". Ciò implica che non dovrebbe essere fissata una limitazione del numero di copie, ma che, come suggerito dall'articolo 6, ciò dovrebbe essere determinato dalla misura richiesta.

Gli utilizzi sono soggetti al pagamento di un compenso?

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Articolo 6

Né l'articolo, né i considerando fanno alcun riferimento al pagamento di un compenso.

L'eccezione è soggetta al three step test?

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Articolo 7(2); articolo 5(5) Direttiva InfoSoc.

Tutti gli usi potenzialmente coperti dalla nuova eccezione a fini di conservazione devono essere conformi al three step test di cui all'articolo 5(5), della direttiva InfoSoc. In base a questa disposizione, le eccezioni al diritto d'autore si applicano solo in "taluni casi speciali che non siano in contrasto con il normale sfruttamento dell'opera o di altri materiali protetti e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare del diritto".

L'eccezione è protetta contro la prevalenza contrattuale e tecnologica?

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Articolo 7(1) e 7(2), considerando 7

L'eccezione per fini di conservazione è contemplata dall'articolo 7, che stabilisce che sia le condizioni contrattuali sia le misure tecnologiche di protezione (gestione dei diritti digitali) non devono impedire la copia a fini di conservazione.

Per quanto riguarda la prevalenza contrattuale, si tratta di norme analoghe a quelle già in vigore nel diritto dell'UE per la copia di sicurezza dei programmi informatici o per l'utilizzo di banche dati. Se un contratto pretende di vietare la conservazione delle copie, è quindi possibile semplicemente ignorarlo, in quanto la clausola non può essere applicata.

La situazione delle misure tecnologiche di protezione (TPM) è un po' più complicata. Sebbene la direttiva compia l'importante passo nel sottolineare che queste ultime non possono beneficiare della protezione giuridica quando impediscono il godimento dell'eccezione ai fini di conservazione, non è necessariamente vero che gli istituti di tutela del patrimonio culturale possano semplicemente eliminarle. Il considerando 7 suggerisce che, in primo luogo, i titolari dei diritti dovrebbero essere autorizzati ad agire su base volontaria e scegliere il modo in cui ciò avviene. Solo nel caso in cui essi non dispongano in tal senso, gli Stati membri possono intervenire autonomamente. Per saperne di più su questo tema, consultare le nostre linee guida sull'articolo 7: Prevalenza contrattuale e tecnologica.

In che modo gli Stati membri implementeranno l'articolo 6?

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Come spiegato nella sezione precedente, la nuova eccezione obbligatoria offre agli istituti di tutela del patrimonio culturale una maggiore chiarezza sulla legalità della conservazione delle opere presenti nelle loro raccolte in un mondo moderno, anche quando le condizioni contrattuali o le misure di protezione tecnologica siano di ostacolo.

Tuttavia, lascia aperte alcune questioni relative alle definizioni, aprendo al tempo stesso la porta a ulteriori modifiche a sostegno dei più ampi compiti degli istituti beneficiari, in linea con le possibilità previste dall'articolo 5(2) lettera c), della direttiva InfoSoc.

Sulla base di ciò, sono possibili i seguenti scenari:

Gli Stati membri vanno oltre l'articolo 6

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Lo scenario ideale per la conservazione sarebbe quello di migliorare le eccezioni a fini di conservazione in ogni Paese e di non limitare le riforme nazionali a quanto prescritto dall'articolo 6 della direttiva copyright 2019. I sostenitori dovrebbero informare gli Stati membri che possono andare oltre l'articolo 6 (si veda la sezione "Come andare oltre l'articolo 6" più in basso nel testo). Essi dovrebbero chiedere agli Stati membri non solo di garantire che gli istituti di tutela del patrimonio culturale siano in grado di conservare copie di opere alle quali hanno accesso su server di terze parti, ma anche di prevedere altri utilizzi interni a opera di questi istituti e l'archiviazione del web (web harvesting).

Gli stati membri implementano l'articolo 6

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Nei Paesi in cui non vi è la volontà politica di sfruttare appieno lo spazio politico disponibile ai sensi delle leggi UE esistenti, ma vi è l'intenzione di fare solo ciò che è richiesto dall'articolo 6, si dovrebbe sostenere la migliore attuazione possibile dell'articolo 6 (si veda la "Migliore attuazione dell'articolo 6" nella sezione "Come attuare l'articolo 6" più in basso nel testo), che è una versione che rispetta le condizioni richieste dai legislatori dell'UE.

Come implementare l'articolo 6?

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Come indicato nella sezione precedente, l'articolo 6 e i relativi considerando presentano molti aspetti positivi che, se applicati come appaiono sul testo vigente della direttiva, rappresenterebbero già un risultato molto soddisfacente per gli istituti di tutela del patrimonio culturale. In quanto tale, sarà importante garantire che l'interpretazione generalmente positiva offerta dai considerando sia riportata nel diritto nazionale.

Tuttavia, vi sono settori in cui potrebbe essere necessario lavorare per sfruttare appieno tutte le opportunità offerte, che saranno illustrate in dettaglio nelle sezioni che seguono. Vi sono anche possibilità di chiedere ulteriori riforme che favoriscano la conservazione e l'accesso alle opere. Per ulteriori informazioni in merito, si veda la sezione "Come andare oltre l'articolo 6".

Riassumiamo ciò che è obbligatorio e ciò che è facoltativo, quando si applica l'articolo 6:

Elemento È facoltativo o obbligatorio?
Scopo Obbligatorio. L'eccezione nazionale riguarda almeno la copia a fini di conservazione.
Beneficiari Obbligatorio. L'eccezione va a vantaggio degli istituti di tutela del patrimonio culturale, che comprendono le biblioteche e musei accessibili al pubblico, (indipendentemente dalla tipologia di opere o degli altri materiali presenti in modo permanente nelle loro raccolte), gli archivi e gli istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro, le biblioteche nazionali e gli archivi nazionali e, per quanto riguarda gli archivi e le biblioteche accessibili al pubblico, gli istituti di istruzione, gli organismi di ricerca e gli organismi di radiodiffusione pubblici. L'elenco è aperto con la possibilità di aggiungere altri beneficiari, se ritenuto appropriato.
Tipologia di contenuto protetto Obbligatorio. Sono coperte tutte le opere e gli altri materiali che fanno parte in modo permanente della collezione di un istituto di tutela del patrimonio culturale e, quindi, sono incluse almeno tutte le opere di proprietà diretta delle biblioteche. Dovrebbero essere incluse anche tutte le opere e gli altri materiali che sono prestati alle biblioteche a tempo indeterminato.
Tipi di utilizzo Obbligatorio. L'eccezione nazionale copre almeno la copia per far fronte al degrado delle opere originali, all'obsolescenza tecnologica e a fini assicurativi.

L'elenco delle attività è tuttavia aperto ed è, quindi, possibile aggiungere ulteriori attività nella legislazione nazionale.

Nessuna limitazione tecnologica / Nessuna limitazione di formato Obbligatorio. L'eccezione consente agli istituti di tutela del patrimonio culturale di fare copie in qualsiasi formato o supporto, utilizzando qualsiasi strumento, mezzo o tecnologia appropriati. Gli Stati membri non possono imporre restrizioni sul modo in cui gli istituti di tutela del patrimonio culturale svolgono la conservazione, purché le loro attività siano incentrate su questo fine.
Nessuna limitazione geografica Obbligatorio. L'eccezione riguarda gli utilizzi di copie di conservazione effettuati per conto degli istituti di tutela del patrimonio culturale ed anche da parte di altri istituti o di terzi in un altro paese. Gli Stati membri non possono imporre restrizioni geografiche.
Nessuna limitazione quantitativa Obbligatorio. Gli Stati membri devono consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di effettuare il numero di copie necessario per ottenere la conservazione. Non è possibile fissare un limite al numero di tali copie.
Nessuna prevalenza contrattuale Obbligatorio. Gli Stati membri devono garantire che la facoltà degli istituti di tutela del patrimonio culturale di conservare le opere non possa essere annullata da clausole contrattuali.
Misure di protezione tecnologica Obbligatorio. Gli Stati membri non devono dare protezione giuridica alle misure di protezione tecnologica. Tuttavia, la procedura da seguire per eliminarle è poco chiara.

La migliore attuazione dell'articolo 6

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Gli istituti di tutela del patrimonio culturale di tutta l'UE beneficiano di un'eccezione che consente loro di perseguire la loro missione di conservazione utilizzando gli strumenti e i partner o i fornitori di servizi più appropriati e per il maggior numero possibile di opere in loro possesso.

A tal fine, è questo che deve essere proposto:

Ampia definizione delle opere presenti in modo permanente nella raccolta

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Perché? Come?
Mentre nell'era pre-digitale, era relativamente semplice definire quali opere erano nella collezione di un istituto di tutela del patrimonio del patrimonio culturale, questo concetto è meno chiaro nell'era digitale. Le biblioteche, ad esempio, possono non essere più nel possesso di un'opera, ma possono aver semplicemente acquistato una licenza di accesso.

Tuttavia, nel caso in cui tale licenza offra un accesso a lungo termine, le opere interessate dovrebbero essere considerate parte della raccolta permanente della biblioteca.

Chiarire che tutte le opere alle quali le biblioteche hanno accesso per più di un breve periodo di tempo possono essere oggetto di conservazione

Strumenti rapidi per rimuovere le misure di protezione tecnologica che impediscono la conservazione

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Perché? Come?
La direttiva, nella sua formulazione vigente, sottolinea che i titolari dei diritti dovrebbero, in primo luogo, avere la possibilità di rimuovere le misure di protezione tecnologica che impediscono il godimento dell'eccezione.

Ciò potrebbe essere problematico qualora comporti lunghi ritardi per gli istituti di tutela del patrimonio culturale che cercano di svolgere attività di conservazione, comportando la necessità di richiedere modifiche volontarie ogni volta che si è in presenza di una misura di protezione tecnologica.

Sarà importante garantire che tale processo sia rapido e semplice, al fine di assicurare agli istituti di tutela del patrimonio culturale di non dover sostenere ritardi irragionevoli, o anche solo consentendo a tali istituti di rimuovere o aggirare direttamente le misure tecnologiche di protezione.

Fissare delle scadenze per la velocità con cui i titolari dei diritti dovrebbero rimuovere le misure tecnologiche di protezione, o meglio– semplicemente consentire alle istituzioni culturali di farlo direttamente.

Elencazione aperta degli scopi consentiti

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Perché? Come?
Mentre la conservazione può essere considerata come l'obiettivo generale, una serie di attività diverse possono avere luogo in questo contesto. Dato che la direttiva lascia aperta questa possibilità, vale la pena di includere il maggior numero possibile di attività pertinenti, tra le quali, ad esempio, la catalogazione o la bibliografia, al fine di garantire che sia consentito qualsiasi lavoro associato alla sopravvivenza delle opere. Garantire un elenco aperto di finalità incluse nella conservazione.

Nessuna restrizione su strumenti, supporti, formati o partner

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Perché? Come?
Lo spirito e le parole della direttiva sono chiari circa la libertà che dovrebbe essere riconosciuta ai direttori degli istituti di tutela del patrimonio culturale nella scelta dei modi e delle persone con cui lavorare al fine della produzione di copie a fini di conservazione. Ciò dovrebbe riflettersi nelle trasposizioni nazionali. Adottare integralmente il relativo disposto del considerando 27.

Nessuna prevalenza contrattuale

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Perché? Come?
La direttiva precisa che l'eccezione a fini conservativi deve essere tutelata dall'annullamento a opera di clausole contrattuali. Dovrebbe essere chiaro che gli istituti di tutela del patrimonio culturale hanno la facoltà di superare tali condizioni. Garantire l'applicazione dell'articolo 7(1) della direttiva.

Formulazione minimalista ideale dell'articolo 6

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Supponendo che non vi sia la volontà politica di andare oltre quanto prescritto dall'articolo 6 (si veda "Come andare oltre l'articolo 6?" più in basso nel testo), allora questo è il testo che la disposizione dovrebbe assumere nella versione migliore dell'articolo 6:

Conservazione del patrimonio culturale

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  1. I diritti conferiti da [si prega di elencare le disposizioni della legislazione nazionale che attuano l'articolo 5, lettera a) e l'articolo 7(1) della direttiva 96/9/CE, l'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, l'articolo 4(1), lettera a) della direttiva 2009/24/CE e l'articolo 15, (1), della direttiva 2019/790/CE] non sono violati quando un istituto di tutela del patrimonio culturale riproduce opere o altri materiali che si trovano nel lungo termine nelle loro raccolte, in qualsiasi formato o supporto, per scopi connessi alla conservazione e alla salvaguardia di tali opere o di altri materiali e nella misura necessaria per la conservazione e la salvaguardia.
  2. Per istituti di tutela del patrimonio culturale si intendono le biblioteche e musei accessibili al pubblico, indipendentemente dal tipo di opere o altri materiali che sono in presenti in modo permanente nelle loro raccolte, nonché gli archivi, gli istituti per la tutela del patrimonio cinematografico o sonoro. Essi dovrebbero, inoltre, comprendere, tra l'altro, le biblioteche nazionali e gli archivi nazionali, nonché i loro archivi e le biblioteche accessibili al pubblico, gli istituti di istruzione, gli organismi di ricerca e gli organismi pubblici di radiodiffusione.
  3. Gli istituti di tutela del patrimonio culturale hanno il diritto di utilizzare qualsiasi strumento appropriato a tale scopo o di lavorare con reti di istituti di tutela del patrimonio culturale dedite alla conservazione, o tramite terzi, anche in altri Stati membri dell'Unione europea.
  4. Tali utilizzi non sono soggetti a remunerazione.
  5. Qualsiasi disposizione contrattuale contraria alla presente disposizione è inapplicabile.

Questo modello di disposizione non include alcun riferimento alla questione della prevalenza tecnologica, in quanto si presume che tale questione sia trattata in una disposizione separata. Si prega di fare riferimento alle nostre linee guida sull'articolo 7: Prevalenza contrattuale e tecnologica.

Come andare oltre l'articolo 6?

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L'articolo 25 della nuova direttiva sul diritto d'autore consente agli Stati membri di adottare o mantenere in vigore disposizioni più ampie, compatibili con le eccezioni previste dalla direttiva sulle banche dati e dalla direttiva InfoSoc. Attività specifiche che potrebbero essere considerate come rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 5(2), lettera c) della direttiva InfoSoc sono il web harvesting e gli usi interni delle biblioteche.

Per quanto riguarda il web harvesting, questa tecnica è stata già agevolata, ad esempio, in Germania con la riforma del diritto d'autore del 2017 a beneficio della biblioteca nazionale tedesca. Tuttavia, molti altri istituti di tutela del patrimonio culturale possono avere interesse ad archiviare tali contenuti. Una riforma apre la possibilità di fare chiarezza su questo punto.

Per quanto riguarda altri usi interni, ciò consentirebbe alle biblioteche di fare riproduzioni per attività quali la catalogazione e la bibliografia, dando così agli istituti un'utile chiarezza giuridica.

Specifiche modalità in cui ciò potrebbe essere fatto:

Comprendere il web harvesting

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Perché? Come?
Il valore del web harvesting come mezzo per catturare un'istantanea del momento è sempre più ampiamente riconosciuto, ma c'è ancora incertezza nella legge. Questo non è necessariamente risolto dalla direttiva nella sua forma vigente, data la sua attenzione alle raccolte. Una maggiore chiarezza in in questo ambito potrebbe consentire l'ulteriore sviluppo del web harvesting nell'UE. Usare la formulazione del modello riportato di seguito (paragrafo 1).

Coprire tutti gli usi interni degli istituti di tutela del patrimonio culturale

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Perché? Come?
Sebbene sia possibile includere una serie di attività di conservazione degli istituti di tutela del patrimonio culturale, molte delle quali sono effettivamente menzionate dalla direttiva, l'attuale eccezione per le biblioteche ai sensi della direttiva Infosoc (5(2)(c)) non è obbligatoria. Un'eccezione ampia, obbligatoria e pronta per l'uso digitale eliminerebbe l'incertezza. Usare la formulazione del modello riportato di seguito (paragrafo 1).

Formulazione ideale dell'articolo 6

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Se c'è la volontà politica di andare oltre quanto prescritto dall'articolo 6, allora è così che dovrebbe apparire il testo ideale dell'eccezione nazionale ai fini di conservazione:

Conservazione del patrimonio culturale

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  1. I diritti conferiti da [si prega di elencare le disposizioni della legislazione nazionale di attuazione dell'articolo 5, lettera a), dell'articolo 7(1), della direttiva 96/9/CE, dell'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, dell'articolo 4(1), lettera a) della direttiva 2009/24/CE e dell'articolo 15(1) della direttiva 2019/790/CE] non possono essere violati quando un istituto di tutela del patrimonio culturale riproduce opere o altri materiali ai quali ha accesso legittimo su base aperta, in qualsiasi formato o supporto, per scopi connessi alla conservazione e alla salvaguardia di tali opere o degli altri materiali e nella misura necessaria per la conservazione e la salvaguardia.
    1a. Gli usi previsti al paragrafo 1 sono consentiti anche per tutti gli scopi necessari al buon funzionamento degli istituti di tutela del patrimonio culturale.
  2. Per istituti di tutela del patrimonio culturale si intendono le biblioteche e i musei accessibili al pubblico, indipendentemente dal tipo di opere o altri materiali in loro possesso nelle loro raccolte permanenti, nonché gli archivi, gli istituti per la tutela del patrimonio cinematografico o sonoro. Essi dovrebbero inoltre comprendere, tra l'altro, le biblioteche nazionali e gli archivi nazionali e, nonché i loro archivi e le biblioteche accessibili al pubblico, gli istituti di istruzione, gli organismi di ricerca e gli organismi pubblici di radiodiffusione.
  3. Gli istituti di tutela del patrimonio culturale hanno il diritto di utilizzare qualsiasi strumento appropriato a tale scopo o di lavorare con reti di istituti di tutela del patrimonio culturale dediti alla conservazione, o tramite terzi, anche in altri Stati membri dell'Unione europea.
  4. Tali usi non sono soggetti a remunerazione.
  5. Qualsiasi disposizione contrattuale contraria alla presente disposizione è inapplicabile.

Questa modello di disposizione non include alcun riferimento alla questione della prevalenza tecnologica, in quanto si presume che tale questione sia trattata in una disposizione separata. Si prega di fare riferimento alle nostre linee guida sull'articolo 7: Prevalenza contrattuale e tecnologica.

Come adattare queste linee guida a livello locale?

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Ottenere assistenza legale

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Si raccomanda vivamente di ottenere l'assistenza legale locale per tradurre e adattare le bozze dei testi giuridici qui contenute. Un avvocato locale per il diritto d'autore si assicurerà che il significato non vada perso nella traduzione e adatterà la bozza alle vostre specifiche leggi sul diritto d'autore.

Ottenere un supporto legale locale è anche il modo migliore per garantire una buona attuazione della direttiva. Un avvocato locale in materia di diritto d'autore sarà in grado di valutare se le disposizioni esistenti debbano essere mantenute o sostituite, parzialmente o completamente, dalla nuova eccezione a fini di conservazione.

Controllare le leggi nazionali

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Se non siete in grado di ottenere assistenza legale locale, dovreste prima valutare l'efficacia della vostra legge attuale e ciò che potrebbe essere necessario cambiare. Potrebbe già essere tutto molto buono, nel qual caso quello che dovete fare è confermare l'applicazione transfrontaliera. Ciò potrebbe verificarsi nel caso in cui non ci siano definizioni inutilmente limitative sia di cosa sia un istituto di tutela del patrimonio culturale che delle modalità con le quali quest'ultimo possa effettuare la conservazione.

In alternativa, se vi sono limitazioni al numero di copie che possono essere fatte, concentratevi sui punti della direttiva che riguardano la mancata fissazione di un numero fisso di riproduzioni ammissibili. Se ci si sforza di ottenere un compenso, si noti che la conservazione è un'attività di interesse pubblico e le biblioteche, gli archivi e i musei che la praticano sono spesso finanziati con fondi pubblici.

Essere consapevoli

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Nel corso dei negoziati sulla direttiva, sono state avanzate diverse argomentazioni da parte di coloro che si sono espressi a favore di un'eccezione più ristretta per fini di conservazione. Sembra probabile che alcune di esse compaiano a livello nazionale e vale la pena di esserne a conoscenza:

  • Restrizioni su ciò che può essere copiato: in alcuni Paesi, la conservazione è limitata solo alle opere a rischio di imminente di perdita e/o non disponibili sul mercato. Nessuna di queste restrizioni figura nella direttiva e quindi dovrebbe essere eliminata nei Paesi che ne sono in possesso. Analogamente, se si cerca di esigere un controllo della disponibilità commerciale prima di procedere alla conservazione, la direttiva sottolinea che tutte le opere presenti nella raccolta di un istituto possono essere copiate, in qualsiasi momento della loro vita.
  • Sicurezza delle copie ai fini di conservazione: ci possono essere suggestioni riguardo al fatto che le copie elettroniche delle opere detenute dalle biblioteche non sono sicure. Non vi sono motivi particolari a sostegno di questo argomento, dato che le biblioteche utilizzano tecnologie simili a qualsiasi altra organizzazione che detiene o ospita contenuti. In relazione a ciò, quando le copie sono realizzate da un altro istituto di tutela del patrimonio culturale o da terzi, possono esserci richieste di cancellazione delle copie fatte in questa circostanza, in nome della riduzione del rischio. Tali inviti dovrebbero essere respinti, dato che la detenzione di copie in più luoghi diversi riduce il rischio di perdita permanente di un'opera o di altri materiali.
  • Argomentazioni sulla "sovrapposizione" delle eccezioni e limitazioni: a seguito della sentenza del TU Darmstadt (citata in precedenza), a volte viene contestato che le copie a fini di conservazione realizzate dalle biblioteche possono essere successivamente utilizzate senza restrizioni. Ciò non è vero, ed è questo il caso in cui la direttiva chiarisce che ulteriori utilizzi di opere possono essere consentiti se coperti da altre eccezioni o limitazioni (Considerando 27). Si dovrebbe contrastare qualsiasi tentativo di suggerire che, una volta fatta una copia di conservazione, non è consentito farne altri utilizzi.
  • Definizione di raccolta permanente: possono sorgere discussioni su quali opere rientrano in questa definizione. Mentre la direttiva chiarisce che le opere della raccolta permanente – sia quelle di proprietà delle biblioteche che quelle detenute in modo permanente – dovrebbero essere incluse (Considerando 29), ci si chiede cosa succede alle opere concesse in licenza dalle biblioteche, comprese quelle conservate su un server di terzi. Noi sosteniamo che se teoricamente queste opere sono a disposizione delle biblioteche in modo permanente, allora dovrebbe essere possibile farne riproduzione a fini di conservazione.

Per saperne di più

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Dispense

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Siti di campagne comunicative

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Glossario

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COMPENDIO DELL'ART. 6: Conservazione del patrimonio culturale

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Cosa è in discussione sull’articolo 6?

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Sebbene tutti i paesi prevedano alcune disposizioni che consentono agli istituti di tutela del patrimonio culturale di realizzare copie delle opere a fini di conservazione, molti non consentono la digitalizzazione, né la conservazione delle opere native digitali. Inoltre, l'incongruenza e la mancanza di autorizzazioni espresse rendono difficile la collaborazione tra gli istituti. L'articolo 6 risponde a questi problemi, anche se lascia aperte alcune questioni.

Disamina dell’articolo 6

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Cosa si può fare?
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Realizzare copie

Chi può effettuare questi utilizzi?
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Gli istituti di tutela del patrimonio culturale

Quali contenuti possono essere utilizzati?
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Le opere e gli altri materiali protetti dalle leggi dell'UE sul diritto d'autore e sui diritti connessi presenti permanentemente nelle raccolte degli istituti

A quali fini?
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Conservazione

Quante copie si possono fare?
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Il numero necessario

Gratuito o a pagamento?
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Gratuito

Gli istituti di tutela del patrimonio culturale possono chiedere ad altri di realizzare copie a fini di conservazione per loro conto?
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Sì (sulla base di un semplice contratto o attraverso una rete di conservazione)

Come implementare l’articolo 6?

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Come recepire l’articolo 6
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Nei paesi in cui non vi è la volontà politica di sfruttare appieno le possibilità offerte dalla legislazione europea, ma di recepire solo quanto prescritto dall'articolo 6, allora si dovrebbe lottare per la migliore attuazione possibile dell'articolo 6. Una versione, cioè, che rispetti le condizioni richieste dai legislatori dell'UE e garantisca agli istituti di tutela del patrimonio culturale di perseguire la loro missione di conservazione utilizzando gli strumenti e i partner o i fornitori di servizi più appropriati, e che per il maggior numero possibile di opere che sono in loro possesso:

  • adotti una definizione ampia di opera o altri materiali protetti presenti permanentemente nelle loro raccolte;
  • garantisca l'assenza di restrizioni su strumenti, media, formati o partner;
  • preveda un elenco aperto di attività comprese nelle “finalità di conservazione”.
Come trarre il massimo beneficio dall’articolo 6?
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Se gli Stati membri lo desiderano possono adottare o mantenere in vigore eccezioni a fini di conservazione più ampie rispetto all'articolo 6, ma compatibili con il diritto dell'UE. Lo scenario ideale per la conservazione sarebbe quello di migliorare sia le eccezioni a fini di conservazione esistenti in ogni paese, sia quelle previste dalla stessa direttiva:

  • garantendo che gli istituti di tutela del patrimonio culturale siano in grado di realizzare copie di opere alle quali hanno accesso su server di terzi,
  • includendo altri utilizzi interni da parte degli istituti, e
  • consentendo il web harvesting.

Articolo 7: Prevalenza contrattuale e tecnologica

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La presente guida mira a familiarizzare i lettori con l'articolo 7 della direttiva copyright 2019, che disciplina la questione della prevalenza contrattuale e tecnologica delle eccezioni e limitazioni al diritto d'autore. La guida è stata scritta da Teresa Nobre e Natalia Mileszyk. Rappresenta le opinioni di Communia sull'attuazione di tale disposizione.

Per una sintesi di questa guida si veda #Articolo 7 in breve.

Che cosa c'è in discussione sull'articolo 7?

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Articolo 7 in breve

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L'articolo 7 disciplina due questioni importanti per gli utenti: la sovrapposizione tra le eccezioni al diritto d'autore e i contratti, e la sovrapposizione tra le eccezioni al diritto d'autore e le misure tecniche di protezione ("TPM").

Ai sensi dell'articolo 7(1), alcune delle nuove eccezioni e limitazioni obbligatorie al diritto d'autore non possono essere escluse dal contratto. In altre parole, anche se un utente sottoscrive una scrittura privata le cui clausole tentano di limitare i diritti di quest'ultimo di utilizzare contenuti protetti dal diritto d'autore in virtù di determinate eccezioni al diritto d'autore, tali clausole contrattuali non sono opponibili all'utente. Non importa in quale Paese sia stato concluso il contratto, o quale sia la legge del Paese che regola il contratto, gli utenti con sede nell'UE possono continuare a godere del diritto di beneficiare dell'eccezione e ignorare semplicemente qualsiasi disposizione contrattuale in conflitto con l'eccezione stessa.

Ai sensi dell'articolo 7(2), seconda frase, gli Stati membri devono garantire che gli utenti possano accedere e utilizzare contenuti protetti da misure tecnologiche di protezione (TPM) in virtù di alcune delle nuove eccezioni obbligatorie. Ciò vale in particolare anche per i contenuti acquistati sulla base di un contratto e messi a disposizione su Internet (condizione questa che non era prevista dalla legislazione precedente).

La direttiva copyright 2019 non modifica le norme UE esistenti in materia di TPM, il che significa che gli utenti hanno solo la facoltà di richiedere al titolare del diritto di fornire i mezzi tecnologici necessari per beneficiare delle eccezioni ma non di rimuovere le TPM stesse. Ciò ha un effetto deterrente e significa che, in pratica, le TPM possono ancora inibire in modo significativo l'uso di queste eccezioni, e ciò è estremamente problematico.

Gli Stati membri che non vogliono fare più di quanto siano obbligati a fare, a) attuano l'articolo 7(1) e (2), seconda frase, per quanto concerne le eccezioni previste dalla direttiva copyright 2019 in tali disposizioni e b) istituiscono un sistema per garantire che i beneficiari di tali eccezioni possano utilizzare efficacemente e senza indebiti ritardi i contenuti protetti dalle TPM. Gli Stati membri che intendono migliorare il quadro dei diritti degli utenti nei loro Paesi, a) utilizzano tutto lo spazio politico a loro disposizione e impediscono la prevalenza contrattuale di tutte le eccezioni nazionali al diritto d'autore e b) garantiscono che gli utenti possano aggirare i contenuti protetti dalle TPM nella misura necessaria per farne uso nell'ambito di eventuali eccezioni nazionali al diritto d'autore. Quest'ultimo è lo scenario ideale.

Un po' di contesto

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Prevalenza contrattuale

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Le vigenti norme europee in materia di diritto d'autore non disciplinano approfonditamente la questione se le eccezioni al diritto d'autore debbano prevalere o meno sui contratti. In generale, la libertà negoziale è considerata automaticamente prevalente sul diritto d'autore nell'ipotesi che entrambe le parti abbiano dato il loro consenso alle disposizioni contrattuali. Una recente decisione della CGUE (punti 36-38 della sentenza) sembra suggerire che le eccezioni al diritto d'autore automaticamente prevalgono sui contratti, anche se non esiste una legge scritta che vieti la prevalenza contrattuale, ma la sentenza non è del tutto chiara.

La direttiva sul software, la direttiva sulle banche dati e la direttiva di attuazione del trattato di Marrakech escludono esplicitamente la possibilità che le eccezioni al diritto d'autore previste in tali atti siano escluse dai contratti. Tuttavia, la direttiva InfoSoc, che è lo strumento giuridico più importante nel campo delle eccezioni al diritto d'autore (comprende 21 potenziali eccezioni e limitazioni al diritto d'autore, tra cui: citazione, parodia, pastiche, ecc.) non contiene alcuna norma in tal senso. La circostanza che la Direttiva InfoSoc non vieta espressamente la prevalenza contrattuale sulle eccezioni al diritto d'autore in essa previste, ha indotto alcuni studiosi a sostenere che tale prevalenza fosse quindi consentita dalla direttiva e che spettasse agli Stati membri decidere se vietarla o meno in base alla loro legislazione nazionale.

Questo panorama frammentato, in cui alcuni Stati hanno emanato leggi che impediscono ai contratti di prevalere sulle eccezioni al diritto d'autore, mentre altri tacciono, crea incertezza giuridica: gli utenti non sanno se possono contare sui diritti loro concessi dalle eccezioni al diritto d'autore o se perdono tali diritti quando sottoscrivono contratti che impediscono loro di beneficiare di tali eccezioni. L'articolo 7(1) non risolve completamente il problema, ma almeno armonizza questo panorama per quanto riguarda le nuove eccezioni, rendendo obbligatorio per tutti gli Stati membri proteggere la maggior parte di tali nuove eccezioni contro i contratti.

Si noti, in primo luogo, tuttavia che deve sussistere la condizione di aver legittimamente acquisito il diritto in base a una licenza o di aver altrimenti ottenuto l'accesso legale o la titolarità:


Considerando che un volume crescente di contenuti protetti non viene venduto, ma solo concesso in licenza per un periodo di tempo limitato, ogni possibilità di utilizzare tali contenuti dipenderà dalla circostanza di poter acquisire una licenza, il che può sollevare interrogativi sul diritto dei consumatori o sulla legge sulla concorrenza, oltre che sul diritto d'autore.

Prevalenza tecnologica da parte delle misure tecnologiche di protezione (TPM)

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Le misure tecniche di protezione (TPM) sono dei blocchi, marcature o altri strumenti (ad es. sistemi di controllo delle password, sistemi di pagamento, controlli degli accessi a tempo, misure di crittografia, tecnologia captcha, ecc.) che controllano l'accesso e/o ciò che un utente può fare con un'opera digitale, come un libro, un video o qualsiasi altro tipo di file.

Le TPM possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi di protezione del diritto d'autore rendendo più difficile la condivisione e l'utilizzo di un'opera non autorizzati. Tuttavia, possono anche servire a prevenire gli utilizzi legittimi delle opere. Tale circostanza risulta essere problematica perché tali misure tecnologiche godono di una tutela quasi assoluta nel diritto d'autore dell'UE — la direttiva InfoSoc (articolo 6(4)) considera illegale rimuoverle o aggirarle — e gli utenti che desiderano godere del loro diritto di utilizzare contenuti protetti dalle TPM, in virtù di eccezioni al diritto d'autore, hanno diritti limitati per aggirare le TPM stesse.

Tuttavia, la direttiva InfoSoc prevede che chiunque voglia fare un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali che sono oggetti a determinate (non tutte) le eccezioni e tale contenuto è protetto dalle TPM, l'utente legittimo possa richiedere i mezzi per rimuovere tali TPM. In pratica, le modalità con le quali gli utenti hanno accesso a tali mezzi varia notevolmente da Paese a Paese. La direttiva InfoSoc impone solo agli Stati membri di garantire che le TPM non impediscano agli utenti di beneficiare delle eccezioni al diritto d'autore. Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere le procedure che gli utenti devono seguire per accedere ai contenuti protetti dalle TPM.

Sembra che la maggior parte dei paesi dell'UE non abbia preso alcuna decisione in merito a tali procedure, il che significa che non sempre esistono meccanismi chiari per garantire che gli utenti possano effettivamente ottenere i mezzi per accedere e utilizzare contenuti protetti dalle TPM. In una relazione commissionata dall'Unione europea, i ricercatori sono stati in grado di identificare tali meccanismi solo in 8 paesi dell'UE, il che significa che 20 paesi dell'UE probabilmente non stanno facendo nulla di concreto per garantire che gli utenti possano far valere i loro diritti per utilizzare contenuti protetti dalle TPM.

Anche laddove tali meccanismi esistono, essi possono essere molto onerosi. In Germania, Spagna e Svezia è necessario adire un tribunale per avere la facoltà di compiere le attività che sono state esplicitamente considerate legali in base alle eccezioni al diritto d'autore. In Francia, Italia, Lituania, Lettonia, Norvegia, Slovenia e Regno Unito è richiesto di presentare un reclamo alle autorità competenti o avviare una procedura di mediazione. Naturalmente, tutto questo richiede tempo e sforzi, e quindi non fornisce il dovuto accesso agli utenti.

È chiaro che la soluzione della direttiva InfoSoc per la protezione delle TPM limita l'efficacia dei diritti degli utenti. Per questo motivo, alcuni Stati membri hanno già deciso di discostarsi dalle norme ivi contenute. Ad esempio, la Polonia non ha mai attuato tali norme e il Portogallo le ha revocate, dopo aver appreso dei costanti ostacoli incontrati dagli utenti e dopo essere venuto a conoscenza da parte dei rappresentanti locali dei titolari dei diritti che gli stessi non disponevano dei mezzi tecnici per garantire che gli utenti locali potessero effettivamente accedere e utilizzare contenuti protetti dalle TPM. In Portogallo, la legge stabilisce ora che la protezione giuridica concessa alle TPM non copre le situazioni in cui, a causa di un'omissione di condotta, una TPM impedisce o limita l'uso di contenuti protetti dalle TPM stesse da parte di un beneficiario di un'eccezione al diritto d'autore.

Disamina dell'articolo 7

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Prevalenza contrattuale

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L'articolo 7(1) espressamente protegge alcune delle eccezioni al diritto d'autore della direttiva copyright 2019 da clausole contrattuali contrarie a quanto previsto da tali eccezioni.

Quali eccezioni al diritto d'autore sono protette da clausole contrattuali contrarie?

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Articolo 7(1)

L'articolo 7(1) non protegge espressamente tutte le eccezioni al diritto d'autore contro la prevalenza contrattuale. Le eccezioni al diritto d'autore coperte da questa disposizione sono le seguenti:

  • la nuova eccezione al diritto d'autore per l'estrazione di testo e di dati a fini di ricerca, che riconosce ad alcuni ricercatori la libertà di effettuare analisi dei dati (articolo 3);
  • la nuova eccezione per la didattica (Articolo 5); e
  • la nuova eccezione per fini di conservazione (Articolo 6).

Quali eccezioni al diritto d'autore non sono protette da clausole contrattuali contrarie?

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Articolo 7(1)

Le seguenti eccezioni al diritto d'autore non sono espressamente protette dall'articolo 7(1) contro la prevalenza contrattuale:

  • la più ampia nuova eccezione al diritto d'autore per l'estrazione di testo e dati, che consente a qualsiasi tipo di organizzazione o persona di effettuare l'analisi di dati (articolo 4);
  • la nuova eccezione al diritto d'autore che consente agli istituti di tutela del patrimonio culturale di mettere a disposizione, per scopi non commerciali, opere fuori commercio o altri materiali che si trovano in modo permanente nelle loro collezioni (articolo 8(2));
  • tutte le eccezioni esistenti nella direttiva InfoSoc (articolo 5), comprese le eccezioni di interesse pubblico fondamentale, quali: citazioni, parodia e pastiche.

In che modo un utente è soggetto a una clausola contrattuale che pregiudica le eccezioni al diritto d'autore?

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Ogni accordo contrattuale di cui l'utente è parte può contenere disposizioni contrarie alle eccezioni sul diritto d'autore. Sono incluse le situazioni in cui l'utente effettivamente sottoscrive un contratto, ma anche quelle in cui l'utente accetta i termini e le condizioni del servizio di un sito web o di una piattaforma, oppure accetta una licenza per l'utilizzo di un software, ecc.

Qual è una clausola contrattuale che pregiudica le eccezioni al diritto d'autore?

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È considerato contrario alle eccezioni al diritto d'autore qualsiasi contratto che si pone in contrasto con quanto prescritto da un'eccezione al diritto d'autore o che fornisce un elenco esaustivo degli utilizzi consentiti che non includono quelli coperti da eccezioni e limitazioni.

Ad esempio, in molti Paesi, un'eccezione al diritto d'autore stabilisce che la scuola è autorizzata a organizzare l'esecuzione di un brano musicale. Tuttavia, la licenza sottoscritta dalla scuola per accedere allo spartito musicale può stabilire che l'esecuzione del brano non sia consentita. In questo caso, la licenza contrasta con quanto è consentito dalla legge.

Che cosa succede se una clausola contrattuale pregiudica una delle eccezioni al diritto d'autore?

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Articolo 7(1)

L'articolo 7(1) stabilisce che qualsiasi clausola contrattuale contraria alle eccezioni indicate è "inapplicabile". Altre direttive UE che proteggono le eccezioni contro la prevalenza contrattuale utilizzano termini specifici (ad esempio "nullo e invalido"), ma non è chiaro se, nella pratica, questi termini diversi abbiano effetti diversi.

Le restanti disposizioni contrattuali saranno ancora applicabili?

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L'articolo 7(1) non pregiudica nessuna delle restanti disposizioni del contratto e spetterà al contratto stesso, nonché alle leggi e ai tribunali nazionali, decidere cosa succede al contratto qualora una o più delle sue disposizioni diventino inapplicabili. La validità del contratto nella sua interezza può essere o meno pregiudicata, a seconda del diritto nazionale.

Prevalenza tecnologica da parte delle misure tecnologiche di protezione

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L'articolo 7(2), seconda frase, garantisce espressamente l'accesso e l'utilizzo di contenuti protetti da TPM in virtù di alcune delle eccezioni al diritto d'autore previste dalla direttiva copyright 2019, rendendo applicabili a tali eccezioni le disposizioni dell'articolo 6(4) della direttiva InfoSoc (che conferisce all'utente legittimo il diritto di richiedere i mezzi tecnologici per la rimozione delle TPM dall'opera o dagli altri materiali protetti dalle TPM stesse). È opinabile che questo diritto si applichi anche alle opere accessibili in Internet in base a una licenza (cosa che non avviene per le eccezioni previste dalla direttiva InfoSoc).

Quali eccezioni al diritto d'autore sono protette contro la prevalenza tecnologica?

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Articolo 7(2), seconda frase

Ai sensi dell'articolo 7(2), seconda frase, gli utenti dovrebbero avere la possibilità di accedere e utilizzare contenuti protetti dalle TPM in virtù delle seguenti eccezioni al diritto d'autore:

  • la nuova eccezione al diritto d'autore per l'estrazione di testo e dati a fini di ricerca, che dà ad alcuni ricercatori la libertà di effettuare analisi di dati (Articolo 3);
  • la più ampia nuova eccezione al diritto d'autore per l'estrazione di testo e dati, che consente a qualsiasi tipo di organizzazione o persona di effettuare analisi di dati (Articolo 4);
  • la nuova eccezione in materia didattica (Articolo 5); e
  • la nuova eccezione per fini di conservazione (Articolo 6).

Quali eccezioni al diritto d'autore non sono protette dalle esclusioni tecnologiche?

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Articolo 7(2), seconda frase

Le seguenti eccezioni al diritto d'autore non sono espressamente protette dall'articolo 7(2) o da qualsiasi altra disposizione dell'UE contro le prevalenze tecnologiche:

  • la nuova eccezione al diritto d'autore che consente agli istituti di tutela del patrimonio culturale di mettere a disposizione, per scopi non commerciali, opere fuori commercio o altri materiali che si trovano in modo permanente nelle loro raccolte (Articolo 8(2));
  • le eccezioni di cui all'articolo 5(3), lettere c), d) e da f) a o) della direttiva InfoSoc, comprese le eccezioni di interesse pubblico fondamentale, quali: citazioni, parodia e pastiche.

Che cosa possono fare gli utenti?

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Considerando 7; articolo 6(4), primo e terzo paragrafo direttiva InfoSoc.

I beneficiari delle eccezioni di cui all'articolo 7(2) hanno soltanto il diritto di richiedere ai titolari dei diritti d'autore di apprestare i mezzi tecnologici per accedere e utilizzare i contenuti protetti dalle TPM al fine di beneficiare di tali eccezioni. Il considerando 7 sottolinea che i titolari dei diritti dovrebbero rimanere liberi di scegliere come consentire agli utenti di beneficiare delle eccezioni e, solo in caso di rifiuto dei primi, i governi dovrebbero adottare misure adeguate.

A quali utenti è riconosciuto il diritto?

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Considerando 14; articolo 6(4), primo sub-paragrafo, direttiva InfoSoc

Solo alcuni utenti — quelli che hanno già accesso legale ai contenuti protetti — hanno il diritto di richiedere i mezzi tecnologici per beneficiare delle eccezioni. Il termine "accesso legale" non è definito nella legislazione dell'UE. Il considerando 14 della direttiva copyright 2019 fornisce un'interpretazione del concetto di "accesso legale": esso comprende non solo le situazioni in cui l'utente ha acquistato il contenuto protetto, ma anche quelle in cui l'utente ha accesso al contenuto attraverso abbonamento (individuale o istituzionale), o nel caso in cui l'utente ha ottenuto il contenuto in base a una licenza (incluse le licenze aperte) o nei casi in cui il contenuto è liberamente disponibile online. Si sottolinea tuttavia che, nei casi in cui le eccezioni sono concesse agli istituti, (biblioteche, istituti di ricerca, ecc.) può beneficiarne anche chiunque vi sia collegato.

Quale procedura devono seguire gli utenti per utilizzare contenuti protetti da TPM?

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Considerando 14; articolo 6(4), primo subparagrafo direttiva InfoSoc

Spetta agli Stati membri decidere e disciplinare nelle rispettive legislazioni nazionali la procedura che gli utenti devono seguire per utilizzare contenuti protetti dalle TPM in virtù di un'eccezione al diritto d'autore. Attualmente, dove i meccanismi esistono, essi differiscono notevolmente da un Paese all'altro, ad esempio in Germania e Irlanda è necessario ricorrere in giudizio; invece, in Francia, Italia e Regno Unito la lite è rimessa alla competenza di organi amministrativi.

In che modo gli Stati membri implementeranno l'articolo 7?

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Come spiegato nella sezione precedente, l'articolo 7 non protegge tutte le eccezioni al diritto d'autore contro la prevalenza contrattuale e tecnologiche. Gli Stati membri possono decidere di andare oltre l'articolo 7 e di proteggere tutte le eccezioni al diritto d'autore previste dalle rispettive legislazioni nazionali contro tali prevalenze, anche per le opere accessibili in base a una licenza. Su tale presupposto, sono possibili i seguenti scenari:

Gli Stati membri vanno oltre l'articolo 7

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Lo scenario ideale per la tutela dei diritti degli utenti sarebbe quello di non limitare le riforme nazionali a quanto prescritto dall'articolo 7(1) e (2), seconda frase. Gli Stati membri dovrebbero (a) proteggere ogni eccezione nazionale al diritto d'autore contro la prevalenza contrattuale, (b) garantire il diritto di accesso e di utilizzo dei contenuti protetti dalle TPM (anche quelli accessibili sulla base di una licenza) nell'ambito di ogni eccezione nazionale al diritto d'autore, e (c) concedere agli utenti il diritto di rimuovere le TPM poste a protezione dei contenuti nella misura necessaria per utilizzarli sulla base delle eccezioni nazionali al diritto d'autore (si veda la sezione "Come andare oltre l'articolo 7" più in basso nel testo).

Gli Stati membri attuano l'articolo 7

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Nei Paesi in cui non vi è la volontà politica di andare oltre le norme UE esistenti, gli Stati membri dovrebbero (a) attuare l'articolo 7(1) e (2), secondo periodo, per ciò che concerne le eccezioni alla direttiva copyright 2019 previste in tali disposizioni e (b) istituire un sistema trasparente e a risposta rapida per garantire che i beneficiari di tali eccezioni possano utilizzare in modo efficace e rapido i contenuti protetti dalle TPM (cfr. la sezione "Migliore attuazione dell'articolo 7" nella sezione "Come attuare l'articolo 7" più in basso nel testo).

Come adottare l'articolo 7?

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La migliore attuazione dell'articolo 7

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L'articolo 7(1) protegge alcune eccezioni al diritto d'autore dalle clausole contrattuali contrarie a quanto consentito da tali eccezioni. Se non vi è la volontà di migliorare il panorama nazionale per la protezione dei diritti degli utenti al di là di quanto prescritto dall'articolo 7, paragrafo 1 (si veda di seguito la sezione "Come andare oltre l'articolo 7?"), allora i sostenitori dovrebbero raccomandare un'implementazione letterale dell'articolo 7(1).

L'articolo 7(2) garantisce l'accesso e l'uso di contenuti protetti dalle TPM in virtù di alcune eccezioni al diritto d'autore. Se non vi è la volontà di migliorare il panorama nazionale per la protezione dei diritti degli utenti al di là di quanto prescritto dall'articolo 7(2) (si veda la sezione "Come andare oltre l'articolo 7?" più in basso nel testo), allora i sostenitori dovrebbero insistere almeno per mettere in atto una procedura amministrativa (cioè non giudiziaria) rapida e trasparente per dare agli utenti i mezzi per accedere e utilizzare i contenuti protetti dalle TPM nell'ambito delle eccezioni elencate. A tal fine, questo è ciò che deve essere proposto:

Richiedere ai proprietari dei diritti d'autore di concedere l'accesso entro 72 ore

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Perché? Come?
I sistemi in vigore in alcuni Paesi, come i procedimenti giudiziari o pesanti procedimenti amministrativi, hanno un effetto agghiacciante sugli utenti che cercano di accedere e utilizzare contenuti protetti da TPM. Gli Stati membri dovrebbero, invece, attuare una procedura amministrativa trasparente e rapida (preferibilmente con ricorso a formulari on line di facile utilizzo) per garantire che gli utenti ricevano i mezzi tecnologici per accedere e utilizzare i contenuti protetti dalle TPM senza indebiti ritardi. Introdurre il paragrafo 2 del modello di formulazione qui in basso.

Rendere i titolari dei diritti d'autore responsabili se l'utilizzo non è abilitato entro 72 ore

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Perché? Come?
Le leggi dovrebbero creare incentivi affinché i titolari dei diritti d'autore rispettino i diritti degli utenti di accedere e di utilizzare opere protette dalle TPM in forza di un'eccezione al diritto d'autore. I titolari dei diritti d'autore dovrebbero corrispondere un risarcimento ai beneficiari delle eccezioni del diritto d'autore se non forniscono loro i mezzi per accedere ai contenuti protetti dalle TPM entro 72 ore dalla richiesta. Introdurre il paragrafo 3 del modello di formulazione qui in basso.

Formulazione minimalista ideale dell'articolo 7

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Supponendo che non vi sia la volontà politica di andare oltre quanto prescritto dall'articolo 7 (si veda "Come andare oltre l'articolo 7?" più in basso nel testo), allora il testo di questa disposizione dovrebbe assomigliare alla seguente:

Protezione dalla prevalenza tecnologica e contrattuale

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  1. Ogni clausola contrattuale contraria a [elencare le disposizioni del diritto nazionale che attuano gli articoli 3, 5 e 6 della direttiva 2019/790/CE] è inapplicabile.
  2. Se l'applicazione di una misura tecnologica a un'opera o ad altri materiali protetti impedisce a una persona di compiere uno degli atti consentiti ai sensi [si prega di elencare le disposizioni della legislazione nazionale che attuano gli articoli 3, 4, 5 e 6 della Direttiva 2019/790/CE], a tale persona deve essere concesso l'accesso per legge entro un periodo non superiore a 72 ore dalla richiesta.
  3. L'autorità competente può ordinare il pagamento di un risarcimento a una persona che, ai sensi [si prega di elencare le disposizioni della legislazione nazionale di attuazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 della direttiva 2019/790/CE], ha il diritto di utilizzare l'opera o altri materiali, qualora siano state applicate misure tecnologiche di protezione all'opera o agli altri materiali, a condizione che: i) la persona è legittimamente in possesso dell'opera o di altro materiale protetti da una misura tecnologica o abbia accesso legale a un'opera o altro materiale protetti da una misura tecnologica; e ii) la persona ha chiesto l'accesso all'opera o altro materiale a cui sono state applicate misure tecnologiche e sono trascorse più di 72 ore dalla richiesta; e iii) la misura tecnologica continua a impedire l'esercizio degli atti consentiti ai sensi [si prega di elencare le disposizioni del diritto nazionale che attuano gli articoli 3, 4, 5 e 6 della direttiva 2019/790/CE].

Come andare oltre l'articolo 7?

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Lo scenario ideale per la tutela dei diritti degli utenti sarebbe quello di non limitare le riforme nazionali a quanto prescritto dall'articolo 7(1) e (2), secondo periodo. Gli Stati membri dovrebbero utilizzare tutto lo spazio politico a loro disposizione per migliorare il quadro giuridico dei diritti degli utenti:

  1. proteggendo tutte le eccezioni nazionali in materia di diritto d'autore (e non solo quelle elencate all'articolo 7(1) contro la prevalenza contrattuale, come nel caso dell'Irlanda, e per la maggior parte delle eccezioni, in Portogallo, Belgio e Regno Unito;
  2. garantendo i diritti aggiuntivi indicati in queste linee guida per l'accesso e l'utilizzo dei contenuti protetti dalle TPM nell'ambito di ogni eccezione nazionale al diritto d'autore (e non solo quelli elencati nell'articolo 7(2), secondo periodo); e
  3. riconoscendo agli utenti il diritto di aggirare le TPM poste a protezione del contenuto nella misura necessaria per farne uso in virtù di qualsiasi eccezione nazionale al diritto d'autore.

A tal fine, questo è ciò che deve essere proposto:

Proteggere tutte le eccezioni contro la prevalenza contrattuale

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Perché? Come?
Non c'è alcuna ragione di proteggere solo alcune eccezioni al diritto d'autore contro i contratti, ed escluderne delle altre, tra le quali le principali eccezioni di interesse pubblico come citazione, parodia e pastiche. Le clausole contrattuali che cercano di limitare o impedire gli utilizzi consentiti da qualsiasi eccezione dovrebbero essere vietate, perché ogni eccezione ha una forte giustificazione politica e gli utenti non dovrebbero essere lasciati in una posizione fragile dove non hanno altra scelta che accettare termini e condizioni per l'accesso ai contenuti e non godere più dei loro diritti sotto tali eccezioni. Adattare il paragrafo 1 del modello di formulazione nella "Migliore attuazione dell'articolo 7" per renderlo applicabile a tutte le eccezioni al diritto d'autore

Proteggere tutte le eccezioni contro le prevalenze tecnologiche

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Perché? Come?
In primo luogo, non vi è alcuna giustificazione di trattare in modo diverso le eccezioni al diritto d'autore a differenza del modo in cui si è avuto l'accesso al contenuto o di consentire deroghe contrattuali o tecnologiche per alcune eccezioni, ma non per altre. Gli utenti delle principali eccezioni di interesse pubblico, quali citazione, parodia e pastiche, dovrebbero godere ugualmente del diritto di richiedere ai titolari dei diritti d'autore i mezzi tecnologici per accedere e utilizzare i contenuti protetti dalle TPM ai fini della citazione o di altro utilizzo oggetto di un'eccezione al diritto d'autore. Adattare i paragrafi 2 e 3 del modello di formulazione nella "Migliore attuazione dell'articolo 7" per renderla applicabile a tutte le eccezioni al diritto d'autore.

Consentire l'aggiramento nella misura necessaria agli usi previsti da un'eccezione

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Perché? Come?
L'unico modo per garantire agli utenti di poter effettivamente accedere ai contenuti protetti dalle TPM e utilizzarli in forza di un'eccezione al diritto d'autore è quello di consentire a tali utenti legittimi di eludere essi stessi tali misure. Ci sono due opzioni per farlo:

1) consentire l'elusione solo quando i titolari dei diritti d'autore non mettano a disposizione i mezzi necessari per rimuovere le misure tecnologiche e, pertanto, l'accesso e l'uso continuino a essere bloccati 72 ore dopo la richiesta di accesso;

2) consentire l'elusione senza che gli utenti siano obbligati a richiedere ai titolari dei diritti d'autore i mezzi tecnologici per accedere e utilizzare i contenuti protetti dalle TPM, anche nel caso in cui gli Stati membri adottino un meccanismo di risposta rapida per richiedere l'accesso, che potrebbe avere ancora un effetto deterrente, considerato che l'obiettivo delle TPM non è quello di impedire gli usi legittimi in forza delle eccezioni al diritto d'autore (questa è l'opzione ideale).

Utilizzare il modello del formulazione della "Migliore attuazione dell'articolo 7" e aggiungere il paragrafo 4 qui in basso.

Formulazione ideale dell'articolo 7

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Questo è il modo in cui dovrebbe apparire la disposizione ideale:

Protezione dalla prevalenza tecnologica e contrattuale

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  1. Qualsiasi clausola contrattuale contraria a [elencare tutte le disposizioni della legge nazionale che attuano eccezioni o limitazioni al diritto d'autore] non è applicabile.
  2. Se l'applicazione di qualsiasi misura tecnologica di protezione a un'opera o ad altri materiali impedisce a una persona di compiere uno degli atti consentiti ai sensi [si prega di elencare tutte le disposizioni della legislazione nazionale che attuano eccezioni o limitazioni al diritto d'autore], l'accesso a tale persona deve essere concesso su ordine del governo entro un periodo non superiore a 72 ore.
  3. L'autorità competente può ordinare il pagamento di un risarcimento a una persona che, ai sensi [si prega di elencare tutte le disposizioni della legislazione nazionale che attuano eccezioni o limitazioni al diritto d'autore], ha il diritto di utilizzare l'opera o gli altri materiali protetti, qualora siano state applicate misure tecnologiche all'opera o agli altri materiali protetti, a condizione che: i) la persona è legittimamente in possesso dell'opera o di altro materiale protetti da una misura tecnologica; e ii) la persona ha richiesto l'accesso all'opera o ad altri materiali protetti da una misura tecnologica e sono trascorse più di 72 ore dalla richiesta; e iii) le misure tecnologiche continuano a impedire l'esercizio degli atti consentiti ai sensi [elencare tutte le disposizioni della legislazione nazionale che applicano eccezioni o limitazioni al diritto d'autore].
  4. La [si prega di elencare la disposizione della legislazione nazionale che protegge le misure tecnologiche] non si applica se una persona che è legittimamente in possesso o ha accesso legale a un'opera o ad altri materiali protetti da una misura tecnologica elude la misura tecnologica nella misura necessaria per utilizzare l'opera o gli altri materiali protetti da [si prega di elencare tutte le disposizioni della legislazione nazionale che applicano eccezioni o limitazioni del diritto d'autore] [purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo precedente].

Come adattare queste linee guida a livello locale?

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Ottenere assistenza legale

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Si raccomanda vivamente di ottenere l'assistenza legale locale per tradurre e adattare le bozze di testi giuridici qui contenute. Un avvocato locale per il diritto d'autore si assicurerà che il significato non vada perso nella traduzione e adatterà la bozza alle vostre specifiche leggi sul diritto d'autore.

Ottenere un supporto legale locale è anche il modo migliore per assicurare la migliore attuazione delle disposizioni sulle TPM. Un avvocato locale per il diritto d'autore sarà in grado di valutare se le disposizioni esistenti debbano essere mantenute, modificate o sostituite, parzialmente o completamente, da quelle nuove.

Controllare le leggi nazionali

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Se non siete in grado di ottenere un supporto legale locale, controllate la vostra legislazione nazionale per verificare se (1) attualmente protegge tutte le eccezioni al diritto d'autore contro le prevalenze contrattuali, (2) attualmente assicura il diritto di accesso e di utilizzo dei contenuti protetti dalle TPM in presenza di ogni eccezione nazionale al diritto d'autore, (3) prevede effettivamente una procedura amministrativa trasparente e a risposta rapida a favore degli utenti per ottenere i mezzi tecnici per accedere ai contenuti protetti dalle TPM e (4) consente agli utenti di aggirare le TPM nella misura necessaria per effettuare gli usi previsti dalle eccezioni al diritto d'autore. Se la risposta a una di queste domande è negativa, allora dovreste sostenere la modifica della vostra legge come previsto nelle presenti linee guida.

Costruire relazioni

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Assicuratevi di costruire relazioni e di condurre attività di sensibilizzazione con le parti interessate come le organizzazioni della società civile, le organizzazioni per i diritti digitali, le biblioteche, gli archivi e i musei, le organizzazioni dei consumatori, i sindacati degli insegnanti e il pubblico in generale. Un'ampia coalizione intorno a questo tema aiuterà a costruire una esposizione più incisiva su quanto sia importante per l'educazione, la ricerca e la cultura dare priorità alle eccezioni al copyright rispetto alle TPM.

Essere consapevoli

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Essere consapevoli di alcuni numeri ed esempi che potete usare per difendere il principio in base al quale un sistema di diritto d'autore equilibrato richiede una risposta adeguatamente rapida e agile alle persone e alle organizzazioni che hanno il diritto legale di utilizzare i contenuti digitali in presenza di un'eccezione al diritto d'autore, ma a cui l'accesso è negato dalle TPM:

  • Sicurezza delle copie a fini di conservazione: si può sostenere che le copie elettroniche delle opere detenute dalle biblioteche non sono sicure. Non vi è alcun fondamento particolare per questo argomento, considerato che le biblioteche utilizzano tecnologie simili a qualsiasi altra organizzazione che detiene o ospita contenuti. In relazione a ciò, quando le copie sono effettuate da un altro istituto di tutela del patrimonio culturale o da terzi, si può chiedere che le copie realizzate in questa situazione siano cancellate in nome della riduzione del rischio. Tali inviti dovrebbero essere respinti, dato che la detenzione di copie in più luoghi diversi riduce il rischio di perdita permanente di un'opera o di altri materiali.
  • Le restrizioni tecnologiche sono state definite "le difficoltà più frequenti" incontrate dagli utenti di opere digitali nel settore dell'istruzione: il 31,2 % degli insegnanti e il 36,9 % degli studenti ha dichiarato di non essere in grado di accedere o utilizzare opere protette dalle TPM in un rapporto commissionato dall'Unione europea.
  • Uno dei principali ostacoli che si frappongono all'accesso all'estrazione di dati è di natura tecnologica: si prendano ad esempio gli ostacoli incontrati dai ricercatori nei Paesi Bassi e nel Regno Unito. Si va da caratteristiche tecnologiche di base, come la tecnologia captcha che può ostacolare l'attività estrattiva, fino a misure tecnologiche di protezione più sofisticate (ad esempio, gli editori accademici utilizzano sistemi che spesso finiscono per bloccare l'accesso alle banche dati per le quali le università hanno pagato un abbonamento. Questi sistemi tendono a funzionare monitorando i tassi di download — se i loro sistemi sono allertati da tassi di download/richiesta/caricamento atipici, possono presumere che parte dell'infrastruttura tecnica universitaria sia stata compromessa e interrompe l'accesso, nonostante il download su larga scala sia necessario anche per l'attività di estrazione di testo e di estrazione di dati).
  • I meccanismi per aggirare le misure tecniche di protezione richiedono troppo tempo: in un rapporto commissionato dall'Unione europea, i ricercatori sono stati in grado di identificare tali meccanismi solo in 8 paesi dell'UE, il che significa che 20 paesi dell'UE non stanno facendo nulla per garantire agli utenti di poter far valere i loro diritti di utilizzare contenuti protetti dalle TPM. Anche quando tali meccanismi esistono, possono essere molto onerosi. Esempio: nel 2015 la Library Archive and Copyright Alliance ha fatto un appello al governo britannico e ci sono voluti sei mesi per giungere a una conclusione.
  • I contratti sottoscritti tra università ed editori promettono regolarmente 24 ore di accesso ai contenuti (tranne quando è in corso la manutenzione) ed è normale un tempo massimo di 24 ore per la risposta al cliente. Lontano dall'istruzione e dalla ricerca, se un consumatore è stato escluso dall'uso della musica (iTunes, Spotify, ecc.) o dei servizi di abbonamento ai giornali, il problema viene di solito risolto in poche ore. Raccomandiamo, quindi, che sia giusto ed equilibrato un intervallo di risoluzione di 72 ore fissato dalla legge per risolvere eventuali problemi tecnici che si verificano.

Per saperne di più

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Articoli

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Dispense

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Publicazioni

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Glossario

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COMPENDIO DELL'ART. 7: Prevalenza contrattuale e tecnologica

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Per informazioni più dettagliate consultare la guida completa: Articolo 7: Prevalenza contrattuale e tecnologica

Cosa c’è in discussione sull’articolo 7?

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L'articolo 7 disciplina la questione della prevalenza contrattuale e tecnologica delle eccezioni al diritto d'autore, ma tutela solo alcune delle nuove eccezioni e non consente agli utenti di rimuovere le misure tecniche di protezione (TPM) quando queste impediscono usi legittimi, ciò significa che, in pratica, le TPM possono ancora inibire in modo significativo gli utilizzi consentiti in virtù delle eccezioni.

Disamina dell’art. 7, paragrafo 1

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Quali eccezioni sono protette da condizioni contrattuali contrarie?
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La nuova eccezione per l'estrazione di testo e di dati a fini di ricerca scientifica (articolo 3), la nuova eccezione per le attività didattiche (articolo 5) e la nuova eccezione per la conservazione (articolo 6).

Cosa succede se una disposizione contrattuale pregiudica una di queste eccezioni?
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La disposizione contrattuale è inapplicabile.

Disamina dell’articolo 7, paragrafo 2, secondo periodo

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Quali eccezioni sono protette contro la prevalenza tecnologica? Le due nuove eccezioni per l’estrazione di testo e di dati (articoli 3 e 4), la nuova eccezione per le attività didattiche (articolo 5) e la nuova eccezione per la conservazione (articolo 6).

Cosa possono fare gli utenti?
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I beneficiari delle eccezioni hanno solo il diritto di richiedere ai titolari dei diritti d'autore i mezzi per l’accesso e per l’utilizzo del contenuto protetto dalle TPM.

A quali utenti è riconosciuto il diritto?
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Solo coloro che hanno già accesso legale ai contenuti protetti.

Quale procedura devono seguire gli utenti per utilizzare contenuti protetti da TPM?
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Spetta agli Stati membri decidere e disciplinare nelle rispettive legislazioni nazionali la procedura. Attualmente, dove i meccanismi esistono, essi differiscono molto da un paese all'altro.

Come implementare l’articolo 7?

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Come recepire dell’articolo 7
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Nei paesi in cui non c'è la volontà politica di andare oltre le leggi UE esistenti, si dovrebbe sostenere la migliore implementazione dell'articolo 7, attraverso l’adozione di un testo in cui gli Stati membri:

  • adottano protezioni contro la prevalenza contrattuale e tecnologica solo per quanto riguarda le eccezioni previste dall'articolo 7, paragrafo 1 e paragrafo 2, secondo periodo;
  • istituiscono un sistema trasparente e a risposta rapida per garantire che i beneficiari di tali eccezioni possano utilizzare in modo efficace e rapido il contenuto protetto dalle TPM.
Come trarre il massimo beneficio dall’articolo 7
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Lo scenario ideale per la tutela dei diritti degli utenti sarebbe quello di non limitare le riforme nazionali a quanto prescritto dalla direttiva DSM e dalla direttiva Infosoc. Gli Stati membri dovrebbero:

  • proteggere tutte le eccezioni nazionali contro la prevalenza contrattuale;
  • garantire il diritto di accesso e di utilizzo dei contenuti protetti dalle TPM in relazione a tutte le eccezioni nazionali al diritto d'autore (anche dei contenuti il cui accesso è consentito in base ad una licenza);
  • riconoscere agli utenti il diritto di aggirare le misure di protezione tecnologica nella misura necessaria agli usi previsti dalle eccezioni.

Articoli 8-11: Utilizzo di opere fuori commercio

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Questa guida ha lo scopo di familiarizzare i lettori con gli articoli 8, 9, 10 e 11 della direttiva copyright 2019, che riguardano la digitalizzazione e la messa a disposizione online di opere fuori commercio. La guida è stata redatta da Ariadna Matas e Paul Keller. Essa rappresenta il punto di vista di Europeana e Communia sull'attuazione di tali disposizioni.

Per una sintesi di questa guida si veda #Articoli 8-11 in breve.

Che cosa è in discussione sugli articoli 8, 9, 10 e 11?

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Articoli 8-11 in breve

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Gli articoli 8, 9, 10 e 11 intendono consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale (CHI, Cultural Heritage Institutions) di rendere disponibili online le opere fuori commercio (opere fuori commercio, Out Of Commerce Works) presenti nelle loro raccolte.

L'articolo 8 richiede agli Stati membri di fornire una soluzione giuridica per consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di digitalizzare le opere fuori commercio e di renderle disponibili online. Le due soluzioni possibili sono un meccanismo di licenza o un'eccezione al diritto d'autore, nel caso in cui non esista un organismo di gestione collettiva rappresentativo che possa rilasciare tali licenze per determinati utilizzi e tipologie di opere.

I titolari dei diritti le cui opere sono digitalizzate e rese disponibili ai sensi di queste disposizioni avranno la facoltà di opt-out, ossia di richiedere la "rimozione" delle loro opere rese disponibili attraverso la licenza o l'eccezione.

L'articolo 9 stabilisce che i meccanismi introdotti nell'articolo 8 consentono l'accesso da qualsiasi Stato membro dell'UE. Un portale europeo sarà creato dall'Ufficio dell'Unione europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), l'istituzione responsabile anche della banca dati delle opere orfane, che raccoglierà e renderà disponibili le informazioni sulle opere fuori commercio (Articolo 10).

Gli Stati membri devono organizzare un dialogo (Articolo 11) tra titolari dei diritti, gli organismi di gestione collettiva e gli istituti di tutela del patrimonio culturale per definire quali opere debbano essere considerate fuori commercio e per rendere, a livello pratico, le licenze e le eccezioni operabili. Sarà fondamentale che gli istituti di tutela del patrimonio culturale partecipino a queste discussioni.

Un po' di contesto

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Nel tentativo di affrontare il problema del "buco nero del XX secolo", cioè la perdita della memoria culturale causata dall'eccessiva estensione della durata del diritto d'autore, il legislatore europeo ha creato un quadro che dovrebbe consentire agli istituti nazionali di tutela del patrimonio culturale di superare le sfide giuridiche legate alla digitalizzazione e alla diffusione delle loro raccolte. A seguito della Direttiva sulle opere orfane del 2012, le disposizioni sulle opere fuori commercio si focalizzano su una categoria più ampia: le opere non disponibili al pubblico attraverso gli abituali canali commerciali (orfane o meno).

La soluzione della licenza prevista dall'articolo 8, basata sulle cosiddette licenze collettive estese (ECL) o sulla presunzione di rappresentatività, è già utilizzata nel settore dell'istruzione da parte di alcuni Stati membri dell'Unione europea, soprattutto nei paesi nordici. Essa consente agli organismi di gestione collettiva di concedere licenze non solo per conto di autori che hanno loro concesso il mandato di rappresentanza, ma anche di autori che non l'hanno fatto. L'"effetto estensivo" della licenza, che consente di amministrare opere di autori che non sono membri dell'organismo di gestione collettiva, è possibile grazie alla (presunzione di) rappresentatività di quest'ultimo.

In base agli articoli sulle opere fuori commercio, si applica invece un'eccezione, qualora non esista un organismo di gestione collettiva sufficientemente rappresentativo (per la tipologia di opera e per uno o più diritti). Queste disposizioni sono molto promettenti per la digitalizzazione di massa delle opere fuori commercio. Durante il processo di attuazione del testo, al fine di rendere questo sistema adeguato alle esigenze degli istituti di tutela del patrimonio culturale, sarà fondamentale fare chiarezza sugli elementi essenziali, in particolare partecipando al dialogo con le parti interessate, nonché garantendo negoziati adeguati sulle condizioni della licenza.

Disamina degli articoli 8, 9, 10 e 11

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Diamo un'occhiata agli articoli in dettaglio:

Definizione di opere fuori commercio

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Articoli 8(1), 8(5), 8(7) e 11; considerando 29, 30, 37, 38 e 39

Un'opera può essere considerata fuori commercio quando non è mai stata in commercio o quando l'opera nella sua interezza non sia più disponibile attraverso i "normali canali commerciali". La tabella che segue analizza gli elementi della definizione:

Tipologia di opera Non vi sono limitazioni alle tipologie di opere che possono essere considerate fuori commercio (arti visive, opere audiovisive, opere scritte, opere pubblicate o inedite, ecc.) o altri materiali protetti dai diritti connessi (banche dati non originali, trasmissioni, fonogrammi, esecuzioni, ecc.).
Mai in commercio o non più in commercio Le disposizioni si applicano sia alle opere che non sono mai state in commercio (ad esempio manifesti, opuscoli, riviste di trincea o opere audiovisive amatoriali, ma anche opere inedite), sia alle opere che erano in commercio e non lo sono più.
Adattamenti e traduzioni La disponibilità commerciale di adattamenti, comprese altre versioni linguistiche o adattamenti audiovisivi di un'opera letteraria, non dovrebbe impedire che l'opera sia qualificata fuori commercio in una determinata lingua (Considerando 37). Un'opera può essere in commercio in alcune lingue, mentre in altre è fuori commercio.
Versioni e manifestazioni Quando un'opera è disponibile in diverse versioni, come le edizioni successive di opere letterarie e tagli alternativi di opere cinematografiche, o in una delle sue diverse manifestazioni, come il formato digitale e lo stampato di una stessa opera, nessuna di queste versioni o espressioni dovrebbe essere considerata fuori commercio (considerando 37).
Disponibilità limitata Un'opera che abbia una limitata disponibilità non dovrebbe essere considerata come opera disponibile al pubblico nei normali canali commerciali (Considerando 38). Ad esempio, nel caso di reperibilità in negozi di seconda mano o di teorica possibilità di ottenere una licenza.
Opere di cittadini di paesi terzi La direttiva non si applica a collezioni di opere fuori commercio quando vi è la prova che siano prevalentemente presenti opere di cittadini di paesi terzi, a meno che non si tratti di opere cinematografiche o audiovisive di cui il produttore ha la sede centrale o la residenza abituale nell'UE o di opere diverse da quelle cinematografiche o audiovisive pubblicate o trasmesse per la prima volta in uno Stato membro dell'UE.

Anche le opere di cittadini di paesi terzi possono essere autorizzate se l'organismo di gestione collettiva è sufficientemente rappresentativo anche per i titolari di diritti dei paesi terzi interessati.

Requisiti specifici Gli Stati membri possono prevedere requisiti specifici per determinare se un'opera è fuori commercio, come ad esempio una data limite prima della quale ogni opera è considerata fuori commercio (cut-off date). Ciò deve essere determinato a livello nazionale nel corso della consultazione con gli istituti di tutela del patrimonio culturale, i titolari dei diritti e le CMO.
Sforzo ragionevole Gli istituti di tutela del patrimonio culturale devono fare uno sforzo ragionevole per determinare il tempo in cui un'opera è in commercio o fuori commercio, anche se non vi è l'obbligo di una ricerca opera per opera. In generale, dopo che gli istituti di tutela del patrimonio culturale hanno compiuto questi sforzi, si può presumere in "buona fede" che l'opera si qualifichi come OOC. Uno sforzo ragionevole:
  • non ha bisogno di essere ripetuto nel tempo;
  • dovrebbe tenere conto anche di eventuali dati facilmente accessibili circa la futura disponibilità dell'opera;
  • non richiede una valutazione opera per opera, a meno che ciò non sia "considerato ragionevole in considerazione della disponibilità di informazioni rilevanti circa la possibile disponibilità commerciale dell'opera e la previsione del costo di transazione";
  • e non richiede di condurre una ricerca al di fuori dello Stato membro in cui ha sede l'istituto di tutela del patrimonio culturale, a meno che ciò non sia "considerato ragionevole".
Detenuti in modo permanente Rientrano nel campo di applicazione della direttiva solo le opere "possedute o detenute in modo permanente da tali istituti, ad esempio a seguito di un trasferimento di proprietà o di un accordo di licenza, di obblighi di deposito legale o di accordi di custodia permanente" (Considerando 29). Questi sono alcuni esempi e non rappresentano un elenco esaustivo, ma non è chiaro se le opere detenute a titolo di prestito a lungo termine rientrino nella definizione.

Beneficiari

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Articolo 2(3); considerando 13

Gli istituti di tutela del patrimonio culturale sono i beneficiari della disposizione. Ai sensi dell'articolo 2(3), sono definiti tali: le biblioteche accessibili al pubblico, i musei, gli archivi e gli istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro, comprese le biblioteche e gli archivi degli istituti scolastici, degli organismi di ricerca e delle emittenti pubbliche. Il considerando 13 chiarisce che per rientrare nella definizione di istituto di tutela del patrimonio culturale non dovrebbe importare quale tipo di opera o materiale è tenuto nella collezione.

L'utilizzo e la messa a disposizione delle opere da parte degli istituti di tutela non significa che tali opere possano essere riutilizzate da altri che non siano i beneficiari indicati della direttiva (essi dovrebbero richiedere il permesso del titolare del diritto o beneficiare di un'altra eccezione al diritto d'autore).

Il meccanismo della licenza

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Articolo 8(1), 8(6), 9(1); considerando 32, 33, 40

Il meccanismo di licenza introdotto all'articolo 8(1), consente alle CMO sufficientemente rappresentative di concedere licenze (per conto dei titolari di diritti che non hanno necessariamente conferito un mandato) agli istituti di tutela del patrimonio culturale al fine di rendere disponibili le loro collezioni di opere fuori commercio. Ciò consente alle CMO sufficientemente rappresentative di concedere licenze per interi gruppi di opere fuori commercio, anche se potrebbero rappresentare solo le opere di alcuni dei titolari dei diritti coinvolti. Tali licenze sono chiamate Licenze collettive estese (ECL).

La direttiva considera le ECL o le presunzioni di rappresentatività come il sistema migliore per liberare i diritti di messa a disposizione delle opere fuori commercios, e l'eccezione (cfr. sotto) opera solo come un'opzione di ripiego.

Questi sono i requisiti della licenza e altre caratteristiche degne di nota da applicare:

Sufficiente rappresentatività dell'organismo di gestione collettiva L'organismo di gestione collettiva

deve rappresentare un numero sufficiente di titolari di diritti nel settore (pertinente alla tipologia di opera) ed essere sufficientemente rappresentativa nella tipologia dei diritti oggetto della licenza. I diritti che non rientrano nel settore di riferimento possono essere oggetto dell'eccezione.

Spetta a ciascuno Stato membro definire esattamente cosa si intende per "sufficientemente rappresentativo", ma è chiaro che la CMO deve (1) nel complesso, rappresentare un numero significativo di titolari dei diritti pertinenti alla tipologia dell'opera e (2) avere ricevuto mandato da parte di un numero significativo di titolari dei diritti per concedere licenze per uno, alcuni o tutti i diritti di cui all'articolo 8(1). In altre parole, una CMO sufficientemente rappresentativa è quella in grado di rilasciare, a nome di un numero sufficiente di titolari dei diritti, licenze che coprono uno, alcuni o tutti i diritti di cui al paragrafo 1.

Quando una CMO non è sufficientemente rappresentativa di un diritto pertinente a una tipologia di opera, a tale diritto e a tale tipologia di opera si applica l'eccezione.

Sebbene lo scopo generale (della messa a disposizione del pubblico) non sia indicato nell'articolo che definisce la licenza, esso è indicato nell'articolo che definisce l'eccezione. La licenza non dovrebbe solo coprire il diritto necessario, ma anche le finalità necessarie. Ad esempio, una CMO che può concedere licenze solo per rendere disponibili le opere fuori commercio sulla rete intranet degli istituti di istruzione non sarebbe considerata come sufficientemente rappresentativa di questa tipologia di opera e del diritto, in quanto non rientra nella finalità della direttiva di rendere disponibili le opere fuori commercio sul "web aperto".

Gli Stati membri possono stabilire norme specifiche nei i casi in cui più di una CMO è rappresentativa per le opere o altri materiali protetti (richiedendo, ad esempio, licenze congiunte o un accordo tra le organizzazioni interessate).

Usi consentiti dalla licenza Ai sensi dell'articolo 8(1), l'intenzione della licenza è quella di consentire "la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione del pubblico" delle opere fuori commercio, per qualsiasi tipologia di opere e altri materiali protetti dai diritti connessi.

Vale la pena di notare che, nella maggior parte degli Stati membri dell'UE, gli istituti di tutela del patrimonio culturale hanno già il diritto di riprodurre le opere in forza di un'eccezione per fini di conservazione e che, in molti casi, le eccezioni possono essere collegate. Se le opere fuori commercio sono state riprodotte a questo scopo, non sarebbe necessario ottenere una licenza che copra il diritto di riproduzione. La cosa più importante è che la licenza copra il diritto di comunicazione al pubblico.

Tutti gli utilizzi non devono essere a fini commerciali. La definizione di ciò che è considerato non commerciale varia da uno Stato membro all'altro.

Inoltre, i considerando chiariscono che gli istituti di tutela del patrimonio culturale possono coprire il costo della licenza e dei servizi di digitalizzazione e di diffusione delle opere oggetto di licenza.

Usi transfrontalieri Gli Stati membri devono garantire che le licenze abbiano a oggetto gli utilizzi delle opere da parte degli istituti di tutela del patrimonio culturale anche in altri Stati membri. La decisione se la licenza copra uno o più Stati membri è rimessa all'accordo tra gli istituti di tutela del patrimonio culturale e le CMO.
Luogo di concessione della licenza La licenza deve essere rilasciata da una CMO sufficientemente rappresentativa per lo Stato membro in cui ha sede l'istituto di tutela del patrimonio culturale.
Non esclusività La circostanza che la CMO concluda un ECL con un istituto di tutela del patrimonio culturale non impedisce alla CMO stessa di concludere licenze con altri istituti.
Parità di trattamento La licenza deve trattare allo stesso modo tutti i titolari dei diritti, indipendentemente dal fatto che siano o meno membri della CMO.

L'eccezione

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Articolo 8(2), 8(3); considerando 31, 32 e 33

L'eccezione introdotta dall'articolo 8(2) della direttiva funge da meccanismo di ripiego da applicare ai diritti e alla tipologia di opera per i quali non esiste una CMO sufficientemente rappresentativa (cfr. sopra). In questo caso, gli istituti di tutela del patrimonio culturale per rendere disponibili online le opere fuori commercio possono, quindi, fare affidamento sulle eccezioni presenti nelle loro raccolte. Di seguito sono indicati gli elementi dell'eccezione:

Applicazione dell'eccezione al posto della licenza L'eccezione si applica ai diritti e alle tipologie di opere per i quali nessuna organizzazione di gestione collettiva è sufficientemente rappresentativa. Ciò significa che se le CMO qualificate come "sufficientemente rappresentative" sono in grado di concedere licenze solo per determinati utilizzi, quelli rimanenti sono soggetti all'eccezione e, nel caso in cui nessuna CMO sia sufficientemente rappresentativa per una tipologia di opera, tutti gli utilizzi di quella tipologia di opera possono essere esercitati in base all'eccezione.

La definizione di "rappresentativo" è estremamente rilevante poiché determinerà quando e in quale circostanza si potrà beneficiare dell'eccezione; quest'ultima previsione è molto più semplice e diretta rispetto alla licenza (per maggiori dettagli, si veda nella voce "sufficiente rappresentatività delle CMO").

Sembra esservi una piccola incongruenza tra i considerando e gli articoli per quanto riguarda i criteri che rendono applicabile l'eccezione o la licenza (si noti che l'articolo è vincolante, mentre i considerando offrono solo indicazioni e non sono vincolanti). I considerando suggeriscono che una delle condizioni che può determinare l'applicazione della licenza al posto dell'eccezione è la "disponibilità di ottenere le autorizzazioni in base a una licenza". Essi indicano, inoltre, che se esiste una CMO rappresentativa, ma la CMO e l'istituto di tutela del patrimonio culturale non riescono a trovare un accordo per la sottoscrizione della licenza, ciò non significa che la licenza non sia disponibile e che l'istituto di tutela del patrimonio culturale possa fare affidamento sull'eccezione per gli usi pertinenti. Ad ogni modo, l'articolo stabilisce molto chiaramente che la scelta dell'applicabilità della licenza o dell'eccezione dipende dalla sufficiente rappresentatività delle CMO e non dalla disponibilità delle licenze.

Nessuna remunerazione Sebbene l'intenzione del legislatore era quella di non prevedere una remunerazione per tale eccezione, la direttiva non indica se l'eccezione debba essere remunerata o meno, e nessuno dei considerando lo chiarisce. In termini pratici, sembra che l'eccezione non debba essere remunerata in quanto si applica solo in assenza di una CMO rappresentativa, il che significa che non vi sarà un meccanismo per distribuire il compenso ai titolari dei diritti.
Usi transfrontalieri L'eccezione si applica a livello transfrontaliero (all'interno di tutti gli Stati membri dell'UE), grazie alla finzione giuridica dell'articolo 9(2), secondo cui l'utilizzo si considera avere luogo nello Stato membro in cui ha sede l'istituto di tutela del patrimonio culturale.
Usi consentiti L'eccezione di cui all'articolo 8(2) della Direttiva consente agli istituti di tutela del patrimonio culturale di mettere a disposizione, a fini non commerciali e su siti web non commerciali, le opere e i materiali protetti fuori commercio presenti in modo permanente nelle loro raccolte, a condizione che "sia indicato il nome dell'autore o di qualsiasi altro titolare di diritti identificabile, a meno che ciò non risulti impossibile". L'eccezione si applica alle seguenti tipologie di opere e altri materiali: opere, interpretazioni ed esecuzioni, fonogrammi, opere cinematografiche, trasmissioni radiotelevisive, banche dati protette dal diritto d'autore, banche dati protette dal diritto sui generis, programmi per elaboratore e le pubblicazioni di carattere giornalistico (come definite all'articolo 2(4), della Direttiva).
Three step test Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare a questa eccezione il three step test europeo, previsto dall'articolo 5(5), della direttiva InfoSoc. L'articolo 7(2) rende il test applicabile ad alcune delle nuove eccezioni al diritto d'autore, ma non a questa.

Dialogo con le parti interessate

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Articolo 11

I governi devono organizzare un dialogo di settore tra tutte le parti interessate che coinvolga gli istituti di tutela del patrimonio culturale, le CMO e titolari dei diritti per una consultazione in merito alle condizioni in base alle quali un'opera è considerata fuori commercio (ad esempio, attraverso la fissazione di una data limite). È molto importante che gli istituti di tutela del patrimonio partecipino costruttivamente a questi dialoghi. Oltre a ciò, i governi devono anche incoraggiare, sul piano pratico, gli istituti di tutela del patrimonio culturale, le CMO, i titolari dei diritti e le altre parti interessate ad avere un dialogo regolare sui meccanismi di rilascio delle licenze disponibili.

Portale unico online pubblico

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Articolo 10(1); considerando 41

L'Ufficio dell'Unione europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) creerà e gestirà un unico portale online per raccogliere le informazioni sulle opere e i materiali fuori commercio, sul loro utilizzo, sulle parti e sulle condizioni delle licenze, sui territori coperti e sugli utilizzi, ecc. Le informazioni sulle opere devono essere rese disponibili sul portale almeno sei mesi prima che le opere possano essere utilizzate. Il portale dovrebbe essere operativo entro il 6 luglio 2021, termine ultimo per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri.

Meccanismo di opt-out

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Articolo 8(4); considerando 35

I titolari dei diritti avranno la possibilità di esercitare l'opzione di opt-out al fine di escludere le loro opere dagli utilizzi oggetto della licenza o dell'eccezione. Ciò può avvenire in qualsiasi momento, anche prima dell'utilizzo dell'opera (ad esempio, a seguito della pubblicazione sul portale online dell'EUIPO).

In pratica, un istituto di tutela del patrimonio culturale dovrebbe interrompere la distribuzione, la comunicazione al pubblico e la messa a disposizione del pubblico di un'opera di proprietà del titolare dei diritti. Tuttavia, l'output non impedisce agli istituti di tutela del patrimonio culturale di effettuare copie a fini di conservazione in virtù dell'articolo 6 della direttiva.

Il considerando 35 stabilisce, inoltre, che quando un autore sceglie di escludere dall'applicazione della licenza la sua opera che è stata già utilizzata, le CMO dovrebbero comunque remunerare l'autore per l'utilizzo fino a quel momento compiuto. In vigenza dell'eccezione non vi è, invece, l'obbligo degli istituti di tutela del patrimonio culturale di riconoscere una remunerazione per gli utilizzi effettuati fino al momento della comunicazione.

Misure di pubblicità

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Articolo 10(2)

"Se necessario per accrescere la consapevolezza generale dei titolari dei diritti", gli Stati membri provvedono affinché siano adottate misure di pubblicità adeguate per quanto concerne la possibilità degli organismi di gestione collettiva di concedere in licenza opere e materiali protetti.

Tali misure devono dare visibilità alle organizzazioni di gestione collettiva e alla loro possibilità di concedere licenze, nonché per rendere pubbliche le licenze concesse, gli usi che rientrano nella licenza e nell'eccezione e le opzioni di opt-out a disposizione dei titolari dei diritti.

Sintesi

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Le disposizioni per la messa a disposizione delle opere fuori commercio introdotte dalla direttiva forniscono agli istituti di tutela del patrimonio culturale due nuovi meccanismi per la concessione dell'autorizzazione dei diritti d'autore. Per i tipi di opere per le quali esistono CMO sufficientemente rappresentative, gli istituti di tutela del patrimonio culturale devono concludere le licenze collettive estese (ECL). Per le tipologie di opere per le quali non esistono CMO sufficientemente rappresentative, gli istituti di tutela del patrimonio culturale possono contare su una nuova eccezione per mettere a disposizione le opere. Il diagramma di flusso che segue illustra come devono procedere gli istituti di tutela del patrimonio culturale che intendono avvalersi delle nuove disposizioni:

 
Flusso di lavoro semplificato per la messa a disposizione online delle opere fuori commercio ai sensi dell'articolo 8-10 della direttiva copyright 2019.

Come mostra il diagramma di flusso, uno dei possibili risultati è che la CMO non vuole rilasciare una licenza (ad esempio perché la CMO o l'istituto di tutela del patrimonio culturale non è d'accordo sulle condizioni di licenza o perché la CMO non si considera responsabile del rilascio di tali licenze). In questa situazione le disposizioni della direttiva sulle opere fuori commercio non forniscono una soluzione e, in questo contesto, la raccolta non può essere resa disponibile.

Come implementare gli articoli 8, 9, 10 e 11?

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Riassumiamo i diversi elementi degli articoli 8, 9, 10 e 11 che gli Stati membri devono recepire nelle rispettive legislazioni nazionali:

Elemento Che cosa devono attuare gli Stati membri?
Definizione di opere fuori commercio e di sforzo ragionevole Gli Stati membri devono attuare la definizione di base (fuori commercio è un'opera che non è disponibile attraverso i normali canali commerciali), con i seguenti elementi:
  • L'opera non mai stata in commercio;
  • per valutare se un'opera è fuori commercio, l'opera è considerata nella sua interezza e non vi rientrano le opere in essa contenute;
  • si considera OOC un adattamento di un'opera in una lingua anche se è in commercio in un'altra lingua;
  • si considerano in commercio tutte le versioni di un'opera se una sola di esse è disponibile in commercio;
  • si considera OOC un'opera disponibile solo su scala limitata (quale la disponibilità nei negozi di libri usati); e non si richiede l'obbligo di effettuare una ricerca al di fuori degli Stati membri in cui ha sede l'istituto di tutela del patrimonio culturale, a meno che tale ricerca non sia "considerata ragionevole".

Lo sforzo ragionevole che deve essere fatto per determinare se un lavoro è OOC ha bisogno di essere verificato secondo i seguenti elementi:

  • non vi è l'obbligo di ripetizione nel tempo;
  • si tiene conto delle prove facilmente acquisibili della disponibilità futura di un'opera;
  • non si effettua una valutazione opera per opera, a meno che essa non sia "considerata ragionevole in considerazione della disponibilità di informazioni pertinenti sulla futura disponibilità commerciale e del costo previsto dell'operazione"; e
  • non vi è l'obbligo di effettuare una ricerca al di fuori degli Stati membri in cui ha sede l'istituto, a meno che tale ricerca non sia "considerata ragionevole".
Scopo dell'articolo A livello nazionale, gli Stati membri dovrebbero considerare solo le opere che sono presenti in modo permanente nella raccolta dell'istituto (vedi sopra per quanto riguarda le sfide per interpretare questo termine).

Gli Stati membri dovrebbero escludere dal campo di applicazione della disciplina le raccolte di opere che consistono prevalentemente in opere di cittadini di paesi terzi, a meno che non siano opere cinematografiche o audiovisive di cui il produttore ha la sede o la residenza abituale nell'UE, opere diverse da opere cinematografiche o audiovisive pubblicate o trasmesse per la prima volta in uno Stato membro dell'UE e opere di cittadini di paesi terzi di cui non è possibile determinare le due opzioni di cui sopra.

Beneficiari Gli Stati membri sono tenuti a considerare beneficiari delle disposizioni (solo) gli istituti di tutela del patrimonio istituzioni culturale, come definiti nell'articolo 2(3), e al considerando 13.
Applicazione del meccanismo di concessione delle licenze Il meccanismo di autorizzazione deve essere applicabile se esistono organismi di gestione collettiva sufficientemente rappresentativi per la tipologia specifica di opera e di diritto.
Sufficiente rappresentatività di una CMO La sufficiente rappresentatività di una CMO deve basarsi sul numero di titolari dei diritti rappresentati per i diritti in questione.

Nel quadro della condizione obbligatoria di cui sopra, gli Stati membri dispongono di una certa flessibilità per determinare la soglia che riconosce una CMO come rappresentativa o meno.

Gli utilizzi che sono oggetto della licenza La licenza deve essere in grado di coprire i diritti di riproduzione, comunicazione al pubblico, messa a disposizione del pubblico e/o distribuzione.
Gli utilizzi nell'ambito dell'eccezione L'eccezione si applica solo alle opere e ai diritti per i quali non esiste una CMO sufficientemente rappresentativa. L'eccezione può riguardare, per qualsiasi tipo di opera, i diritti elencati nella tabella precedente.
Meccanismo di opt-out I titolari dei diritti devono avere il diritto di escludere le loro opere dagli utilizzi eseguiti in virtù della licenza o dell'eccezione.
Usi transfrontalieri L'eccezione deve coprire gli utilizzi transfrontalieri. Le licenze devono essere in grado di coprire gli usi transfrontalieri se entrambe le parti sono d'accordo.
Dialogo con le parti interessate I governi devono organizzare un dialogo di settore specifico tra istituti di tutela del patrimonio culturale, CMO e titolari di diritti per consultarli in merito alle condizioni in base alle quali un'opera deve essere considerata fuori commercio (ad esempio attraverso la fissazione di una data limite).

La migliore attuazione degli articoli 8, 9, 10 e 11

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La versione migliore delle disposizioni sulle opere fuori commercio è quella che, a nostro avviso, va a beneficio di tutte le parti interessate, dagli istituti di tutela del patrimonio culturale alle CMO, ai titolari dei diritti e agli autori. Questo capitolo definisce quindi un solo scenario, che dà la priorità a fornire chiarezza su quando si applica la licenza o quando, invece, l'eccezione. Come descritto di seguito, ci sono diversi altri elementi che compongono la versione migliore delle disposizioni sulle opere fuori commercio.

Definire chiaramente la portata del meccanismo di licenza

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Perché? Come?
Dal punto di vista degli istituti di tutela del patrimonio culturale c'è una grande differenza tra la messa a disposizione delle opere fuori commercio sulla base dell'eccezione o in base alla licenza. L'obbligo di ottenere le licenze richiede buone capacità di negoziazione, tali negoziazioni possono essere inconcludenti, l'applicabilità transfrontaliera è meno semplice e le licenze saranno soggette a remunerazione.

Al fine di creare certezza giuridica per tutte le parti interessate, è importante che il meccanismo di licenza si applichi solo in situazioni in cui una CMO è "sufficientemente rappresentativa dei titolari dei diritti per quanto riguarda la tipologia di opere o altro materiale protetto e i diritti oggetto della licenza". Ciò richiede una chiara definizione di "tipologia di opere" e dei diritti coinvolti.

La definizione se una CMO sia sufficientemente rappresentativa per la tipologia di opera e i diritti oggetto della licenza, idealmente, dovrebbe essere chiarita dalla legge e, se necessario, dal legislatore nazionale, in stretta collaborazione sia con gli istituti di tutela del patrimonio culturale, sia con le CMO (possibilmente nel contesto del dialogo con le parti interessate).

Sostenere l'adozione di criteri rigorosi per considerare una CMO come sufficientemente rappresentativa (art. 8(5) e Art. 11).

Ciò significa fornire una chiara definizione di "tipologia di opere" che una CMO gestisce e dei "diritti" oggetto della licenza, al fine di dare chiarezza su ciò che non rientra nella licenza e può essere utilizzato attraverso l'eccezione.

Vale la pena di chiarire che una CMO sufficientemente rappresentativa è quella che (1) non solo rappresenta un numero significativo di titolari di diritti nella tipologia di opera in questione, (2) ma rappresenta anche un numero sufficiente di titolari di diritti per uno, alcuni o tutti i diritti di cui all'articolo 8(1).

A seconda del modo in cui i legislatori nazionali scelgono di attuare la direttiva, questi criteri possono essere promulgati nel diritto primario o nel diritto secondario, sulla base dei risultati del dialogo con le parti interessate (art. 11). Sostenere il secondo approccio, in quanto ciò darà agli istituti di tutela del patrimonio culturale maggiori opportunità di fornire un contributo attraverso il dialogo con le parti interessate.

È chiaro che nelle situazioni in cui esista una CMO rappresentativa (interessata a concedere licenze) l'approccio basato sulla licenza è quello che dovrebbe essere seguito in linea con le regole stabilite dalla direttiva.

Varrà, quindi, la pena, nelle successive trattative, di impegnarsi per ottenere un buon accordo per gli istituti di tutela del patrimonio culturale .

Definizione ampia e funzionale di opera fuori commercio

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Perché? Come?
La definizione di opere fuori commercio, di cui all'articolo 8(5), è molto generica e non è sempre semplice da applicare a tutte le tipologie di opere.

Gli Stati membri hanno la possibilità di definire requisiti specifici per determinare se un'opera è una opere fuori commercio, e questo deve essere determinato nel corso della consultazione con gli istituti di tutela del patrimonio culturale, i titolari dei diritti e le CMO.

Il considerando 37 fornisce un importante chiarimento sul fatto che devono essere considerate opere fuori commercio anche le opere inedite.

Chiarire nella legge che anche le opere mai messe in commercio (comprese quelle inedite) sono considerate opere fuori commercio; che la determinazione dello status di opere fuori commercio attiene alla disponibilità dell'opera nel suo insieme e non si applica a ciascuna delle opere in essa incorporate; che anche le opere in prestito a lungo termine possono rientrare nell'ambito di applicazione delle disposizioni; e che anche se un'opera fuori commercio è disponibile in una versione tradotta in una lingua, altre versioni possono, comunque, essere considerate come opere fuori commercio.

Si noti che i criteri per stabilire lo status di opera fuori commercio varieranno probabilmente a seconda della tipologia di opera. Ogni volta che è possibile, si deve insistere per l'adozione di criteri generali, come la fissazione di una data limite (tutte le opere create/pubblicate per la prima volta prima di tale data sono considerate fuori commercio) (art. 8, paragrafo 5).

Assicuratevi che le opere di cittadini extracomunitari non siano escluse di per sé, ma che sia rispettato il criterio in base al quale sono escluse solo "le raccolte di opere prevalentemente costituite" da opere di titolarità di cittadini extracomunitari.

Gli Stati membri devono consultare "i titolari dei diritti, le organizzazioni di gestione collettiva (CMO) e gli istituti di tutela del patrimonio culturale di ciascun settore prima di stabilire requisiti specifici" per determinare lo status di opere o raccolte fuori commercio (art. 11). È essenziale che gli istituti di tutela del patrimonio culturale siano ben rappresentati nei dialoghi con le parti interessate e che esprimano chiaramente i loro bisogni e le loro esigenze.

Per dare significato a questi dialoghi con gli stakeholder, quando si tratta di identificare le opere come opere fuori commercio, gli istituti di tutela del patrimonio culturale dovrebbero assicurarsi di conoscere bene le questioni in gioco, le proprie capacità e i propri vincoli.

Nessuna definizione di sforzo ragionevole

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Perché? Come?
Per determinare se un'opera è una opere fuori commercio, i considerando della direttiva offrono indicazioni su quello che può essere considerato uno "sforzo ragionevole." Se questo sforzo ragionevole viene definito in modo molto rigoroso, rischia di diventare una seccatura simile alla "ricerca diligente" della direttiva sulle opere orfane e di rendere l'intero sistema inutilizzabile. Spingere affinché non sia adottata nessuna definizione o per lo meno una molto flessibile di ciò che si considera uno "sforzo ragionevole" (art. 8(5)).

Il considerando 38 chiarisce che uno sforzo ragionevole non deve essere ripetuto nel tempo, nel caso di digitalizzazione di massa, non deve essere fatto opera per opera, (a meno che ciò non sia "considerato ragionevole in presenza di informazioni facilmente accessibili sulla probabile disponibilità commerciale e del costo previsto della transazione") e non deve essere condotta alcuna ricerca al di fuori degli Stati membri ove ha sede l'istituto di tutela del patrimonio culturale, a meno che non sia "considerato ragionevole". Assicurarsi che questi chiarimenti si riflettano adeguatamente nell'attuazione a livello nazionale.

CMO trasparenti ed efficienti

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Perché? Come?
Il considerando 34 ricorda l'esistenza della direttiva 2014/26/UE sulla buona governance, la trasparenza e la rendicontazione, nonché la distribuzione e il regolare, diligente e accurato pagamento degli importi dovuti ai singoli titolari dei diritti da parte delle CMO. Il fatto che una CMO sia efficiente o meno avrà un impatto sulle possibilità degli istituti di tutela del patrimonio culturale di ottenere licenze, e il fatto che una CMO sia attiva e trasparente nella ridistribuzione dei compensi avrà anche un impatto sulla legittimità della richiesta di pagamento agli istituti di tutela del patrimonio culturale per gli usi non commerciali delle opere.

L'articolo 35 della direttiva 2014/26/UE impone, inoltre, agli Stati membri di istituire organismi di risoluzione delle controversie per le dispute tra CMO e gli utenti (ad esempio, gli istituti di tutela del patrimonio culturale) aventi a oggetto le condizioni di licenza. Tali organi di risoluzione delle controversie dovrebbero essere disponibili anche nel contesto delle licenze per le opere fuori commercio e possono fornire indicazioni in merito al livello di remunerazione di tali licenze e se una CMO è sufficientemente rappresentativa per una determinata tipologia di opera.

Insistere sul fatto che le CMO che sono in grado di rilasciare delle ECL per l'uso di opere fuori commercio devono soddisfare i requisiti di trasparenza e di governance della Direttiva 2014/26/UE.

Insistere sul fatto che ci sia un organo di risoluzione delle controversie che possa decidere in merito alle controversie relative ai termini di licenza e che potrà prendere decisioni in merito alla sufficiente rappresentatività di una CMO per un certo tipo di lavoro.

Per garantire il buon funzionamento delle licenze si dovrebbero stabilire delle condizioni per renderle visibili così come delle linee guida per stabilire quali condizioni possono essere considerate irragionevoli. Un altro requisito dovrebbe essere anche la trasparenza delle condizioni.

Un dialogo significativo con le parti interessate

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Perché? Come?
I governi devono organizzare uno specifico dialogo tra le parti interessate, le CMO e i titolari dei diritti, per consultarli in merito alle condizioni in base alle quali un'opera è considerata opere fuori commercio (ad esempio attraverso la fissazione di una data limite). Assicuratevi che vi sia un'ampia rappresentanza di tutte le tipologie di istituti di tutela del patrimonio culturale nei dialoghi con le parti interessate e che gli Stati membri utilizzino questi ultimi come strumento per garantire un'attuazione soddisfacente delle disposizioni sulle opere fuori commercios per i bisogni e le pratiche reali degli istituti di tutela del patrimonio culturale. Assicurarsi che vi siano discussioni significative sui criteri di rappresentatività delle CMO, nonché sui criteri e le procedure per stabilire lo status di opere fuori commercio delle opere e dei materiali protetti (come descritto nei riquadri precedenti).

Preparatevi al dialogo con le parti interessate, assicurandovi di avere una chiara conoscenza delle esigenze del vostro istituto. Assicuratevi che i rappresentanti degli istituti di tutela del patrimonio culturale abbiano una buona comprensione delle leggi nazionali sul diritto d'autore e delle regole che disciplinano la gestione collettiva. Se necessario, venga assunto un esperto legale.

Cercate di affrontare il dialogo con gli stakeholder con una partecipazione più costruttiva possibile, cercando il compromesso con gli altri stakeholder (CMO e titolari dei diritti) piuttosto che un atteggiamento di opposizione. Accettare che essi possano partecipare con obiettivi diversi, e cercate di creare uno sforzo congiunto che porti alla migliore soluzione possibile per le opere fuori commercio.

Le CMO non vorranno perdere l'opportunità di produrre compensi per i loro membri ma, allo stesso tempo, non vorranno essere considerati come una limitazione all'accesso alla cultura.

Portale EUIPO utilizzabile

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Perché? Come?
L'articolo 10 impone all'EUIPO di creare un portale unico online che pubblichi "informazioni provenienti dagli istituti di tutela del patrimonio culturale per la conservazione del patrimonio culturale, dalle organizzazioni di gestione collettiva o dalle autorità pubbliche competenti, ai fini dell'identificazione delle opere fuori commercio o degli altri materiali coperti da una licenza concessa ai sensi dell'articolo 8(1)" o utilizzati in virtù dell'eccezione o della limitazione di cui all'articolo 8(2), nonché informazioni circa le possibilità a disposizione dei titolari dei diritti a norma dell'articolo 8(4) e, non appena disponibili e ove opportuno, le informazioni sulle parti della licenza, i territori interessati e gli utilizzi". Le informazioni sulle opere fuori commercio devono essere pubblicate in questo portale 6 mesi prima di renderle le opere disponibili online. Ciò significa che il portale rappresenta un potenziale collo di bottiglia che può limitare notevolmente l'utilità delle disposizioni sulle opere fuori commercio. Per evitare che ciò avvenga, il portale deve essere ben integrato nei flussi di lavoro esistenti degli istituti di tutela del patrimonio culturale e delle CMO, in modo che la pubblicazione delle informazioni richieste non sia onerosa. Anche se la progettazione del portale non sarà decisa dagli Stati membri, è importante che gli Stati membri chiariscano all'EUIPO che il portale deve soddisfare i requisiti e le esigenze dei suoi utenti e che deve essere sviluppato in stretta collaborazione con questi futuri utenti. Chiedete ai rappresentanti degli Stati membri di sottolineare questa posizione nelle discussioni con l'EUIPO.

Esortate inoltre gli Stati membri ad astenersi dall'istituire separate infrastrutture nazionali per la registrazione e la pubblicazione delle opere fuori commercio, in quanto ciò aumenterebbe i costi generali per gli istituti di tutela del patrimonio culturale e delle CMO. Insistere sul fatto che le misure pubblicitarie dovrebbero essere adottate solo attraverso il portale dell'EUIPO.

Formulazione ideale degli articoli 8-11

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Utilizzo di opere e altri materiali fuori commercio da parte degli istituti di tutela del patrimonio culturale

Prima parte: Definizioni

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  1. Ai fini dell'articolo 2, per "opera fuori commercio o altro materiale protetto" si intende un'opera o altro materiale, pubblicata/o o inedita/o, per la/il quale si può presumere, in buona fede, che non sia mai stata/o in commercio o che l'intera opera o il materiale protetto non sia più disponibile attraverso i canali commerciali abituali, dopo aver effettuato uno sforzo ragionevole per determinare se sia commercialmente disponibile al pubblico. Un'opera o altro materiale protetto è considerata/o fuori commercio anche se è disponibile in altre lingue o versioni. Un'opera o altro materiale protetto è parimenti considerata/o fuori commercio se è disponibile solo su scala limitata. Lo sforzo per determinare se l'opera o altro materiale non siano fuori commercio non richiede che l'istituto di tutela del patrimonio debba:
    • (i) effettuare una valutazione opera per opera, a meno che essa non sia considerata ragionevole. È ritenuto irragionevole effettuare una valutazione opera per opera nel contesto di progetti di digitalizzazione su larga scala;
    • (ii) prendere in considerazione lo status delle opere incorporate o degli altri materiali;
    • (iii) condurre una ricerca al di fuori del Paese in cui ha sede l'istituto di tutela del patrimonio culturale, a meno che ciò non sia ritenuto ragionevole;
    • (iv) tenere conto di prove, a meno che non si tratti di prove facilmente accessibili circa la futura disponibilità dell'opera o di altro materiale;
    • (v) ripetere la valutazione nel tempo.
  2. Ai fini dell'articolo 2, per "organizzazione di gestione collettiva sufficientemente rappresentativa" si intende un'organizzazione di gestione collettiva che, sulla base del suo mandato, rappresenta almeno n. [numero] titolari dei diritti nella tipologia di opere o altri materiali protetti ed è sufficientemente rappresentativa del diritto o dei diritti oggetto della licenza.
  3. Ai fini dell'articolo 2, per "istituto di tutela del patrimonio culturale" si intendono le biblioteche e i musei accessibili al pubblico, indipendentemente dal tipo di opere o degli altri materiali protetti che detengono in modo permanente nelle loro raccolte, nonché gli archivi, gli istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro. Essi dovrebbero inoltre comprendere, tra l'altro, le biblioteche nazionali e gli archivi nazionali e, per quanto riguarda i loro archivi e le biblioteche accessibili al pubblico, gli istituti di istruzione, gli organismi di ricerca e gli organismi pubblici di radiodiffusione.

Seconda parte: Opere fuori commercio

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  1. Le organizzazioni di gestione collettiva sufficientemente rappresentative, conformemente al mandato conferito loro dai titolari dei diritti, possono concludere una licenza non esclusiva per scopi non commerciali con un istituto di tutela del patrimonio culturale per la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali fuori commercio, presenti in modo permanente nelle loro raccolte o concessi in prestito a lungo termine, indipendentemente dal fatto che tutti i titolari dei diritti coperti dalla licenza abbiano conferito mandato all'organizzazione di gestione collettiva, a condizione che: (a) l'organismo di gestione collettiva è sufficientemente rappresentativo della tipologia di opera o degli altri materiali; e (b) a tutti i titolari dei diritti è garantita la parità di trattamento rispetto alle condizioni della licenza.
  2. Le licenze di cui al paragrafo 1 devono essere richieste a un'organizzazione di gestione collettiva rappresentativa del Paese in cui ha sede l'istituto di tutela del patrimonio culturale.
  3. Le parti contraenti delle licenze di cui al paragrafo 1 hanno la facoltà di estendere a qualsiasi Stato membro dell'Unione europea la copertura della licenza per l'utilizzo di opere o altri materiali protetti fuori commercio.
  4. Entro tre mesi dall'entrata in vigore di questa disposizione, le società di gestione collettiva (CMO) devono indicare chiaramente la tipologia di opera che rappresentano e se sono in grado di licenziare i diritti necessari. Nel definire la tipologia di opera rappresentata occorre tener conto della sufficiente rappresentatività.
  5. I diritti conferiti da [si prega di elencare le disposizioni del diritto nazionale che fanno riferimento ai diritti coperti dall'eccezione] non sono violati dagli istituti di tutela del patrimonio culturale che mettono a disposizione, a fini non commerciali, opere o altri materiali fuori commercio che sono presenti in modo permanente o sono oggetto di prestito a lungo termine nelle loro raccolte, a condizione che: (a) sia indicato il nome dell'autore o di qualsiasi altro titolare di diritti che risulti identificabile, a meno che ciò non risulti impossibile; e (b) tali opere o altri materiali protetti siano messi a disposizione su siti web non commerciali.
  6. L'eccezione di cui al paragrafo 5 si applica solo alle tipologie di opere o altri materiali protetti per i quali non esiste un organismo di gestione collettiva sufficientemente rappresentativo per la categoria di diritti di cui al paragrafo 1.
  7. Le utilizzazioni di opere e di altri materiali protetti in virtù dell'eccezione di cui al paragrafo 5 si considerano effettuate esclusivamente nello Stato membro in cui ha sede l'istituto di tutela del patrimonio culturale che effettua tale utilizzazione.
  8. Gli istituti di tutela del patrimonio culturale non sono responsabili per la rimozione delle misure tecnologiche di protezione che impediscono agli stessi di avvalersi dell'eccezione di cui al paragrafo 5.
  9. L'eccezione di cui al paragrafo 5 non è soggetta a remunerazione.
  10. Il presente articolo non si applica alle raccolte di opere fuori commercio o altri materiali protetti se, sulla base dello sforzo ragionevole di cui al paragrafo 1, è dimostrato che tali raccolte sono costituite prevalentemente da: opere (diverse dalle opere cinematografiche o audiovisive) che sono state pubblicate o trasmesse per la prima volta in un Paese terzo; opere cinematografiche o audiovisive i cui produttori hanno la sede o la residenza abituale in un Paese terzo; o opere o altri materiali protetti di cittadini di Paesi terzi qualora, dopo uno sforzo ragionevole, nessuno Stato membro o Paese terzo possa essere identificato a norma delle lettere a) e b) e non sia ragionevole presumere che i titolari dei diritti in questione abbiano sede nell'Unione europea.
  11. In qualsiasi momento i titolari dei diritti possono, in modo facile ed efficace, escludere le loro opere o altri materiali protetti dal meccanismo di concessione delle licenze di cui al paragrafo 1 o dall'applicazione della eccezione di cui al paragrafo 5, in generale o in casi specifici, anche dopo la conclusione di una licenza o dopo l'inizio dell'utilizzo in questione.
  12. Gli istituti di tutela del patrimonio culturale e gli organismi di gestione collettiva comunicano le informazioni relative all'opera, gli utilizzi, le parti contrattuali e i territori che ricadono nell'eccezione o nella licenza nel portale unico online accessibile al pubblico istituito e gestito dall'Ufficio dell'Unione europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO). L'utilizzo dell'opera avrà luogo solo dopo sei mesi dalla pubblicazione delle informazioni.
  13. Un dialogo tra le parti interessate che riunisca gli istituti di tutela del patrimonio culturale, i titolari dei diritti, gli utenti e gli organismi di gestione collettiva di ogni settore deve incoraggiare regolari consultazioni al fine di garantire, ove opportuno, che le licenze siano per gli istituti di tutela del patrimonio culturale pertinenti, utilizzabili, accessibili e adeguate.

Come andare oltre gli articoli 8, 9, 10 e 11?

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L'articolo 25 della direttiva consente agli Stati membri di adottare o mantenere in vigore eccezioni di portata più ampia rispetto all'articolo 8(2), purché compatibili con il diritto comunitario vigente.

A questo proposito, potrebbe essere interessante presentare osservazioni per rivedere le disposizioni nazionali in vigore sulle opere orfane, ad esempio l'elenco delle fonti da consultare, per sfruttare l'opportunità di migliorarle.

Inoltre, vi invitiamo a garantire che l'eccezione sia protetta dalle misure di protezione tecnologica.

Vale anche la pena notare che le altre eccezioni previste dalla Direttiva sono protette dalla prevalenza contrattuale. Ciò significa che, se l'istituto ha accettato contrattualmente di non poter beneficiare di un'eccezione, tale la disposizione è inapplicabile. Nel caso di un'opere fuori commercio è improbabile che il contenuto ottenuto attraverso accordi contrattuali sarà OOC ma, nel caso in cui fosse invece così, una simile disposizione potrebbe essere utile. La modalità di articolare tale disposizione può risultare leggermente complicata, in quanto è necessario garantire che non sia pregiudicata la facoltà dei titolari dei diritti di esercitare l'opt-out.

Come adattare queste linee guida a livello locale?

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Partecipare al dialogo con le parti interessate

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Il primo passo più importante è quello di garantire la vostra partecipazione al dialogo nazionale con le parti interessate al quale hanno diritto di partecipare anche gli istituti di tutela del patrimonio culturale, come stabilito dall'articolo 11. Se il Governo non vi coinvolge, adottate un approccio propositivo e chiedete voi di essere inclusi nel dialogo con le parti interessate.

Come indicato nello scenario migliore, gli Stati membri dovrebbero utilizzare questi dialoghi come strumento per garantire che l'attuazione delle disposizioni sulle opere fuori commercio sia soddisfacente per i bisogni e le pratiche reali delle parti interessate. Assicurare che vi siano discussioni significative sui punti pertinenti sottolineati nello scenario migliore. Cioè:

  • A livello politico, spingere per un'adeguata definizione delle CMO esistenti e dei settori che coprono; una definizione rigorosa della tipologia di opere che rappresentano e dei tipi di diritti che devono concedere in licenza, affinché siano considerati sufficientemente rappresentativi; una definizione ampia di opere fuori commercio, idealmente con l'indicazione di una data limite e una chiara inclusione delle opere mai state in commercio; e per uno sforzo ragionevole che sia ragionevole;
  • Se per avere chiari i criteri in base ai quali definire se le CMO sono sufficientemente rappresentative, è necessario che il governo crei delle linee guida per stabilire quali CMO possono concedere licenze, ciò deve avvenire in tempi brevi. In questo modo si potrà individuare dove si applica l'eccezione e ottenere chiarezza in merito alla possibilità di iniziare a utilizzarla.
  • Chiedere che le CMO operino in modo efficiente e trasparente, in linea con la Direttiva sulla gestione dei diritti collettivi e che, ogni qualvolta vi sia più di una CMO a dover essere coinvolta in una licenza, si organizzi uno sportello unico per gli istituti di tutela del patrimonio culturale.

Si noti che si tratta di un dialogo di settore specifico, così, ad esempio, una biblioteca nazionale, a seconda della tipologia di raccolta, potrebbe essere presente attraverso i suoi diversi dipartimenti in diversi dialoghi. Assicuratevi che ci sia un'ampia rappresentazione di tutte le tipologie di istituti di tutela del patrimonio culturale.

Come indicato nel migliore dei casi, preparatevi al dialogo con le parti interessate assicurandovi di avere una chiara comprensione delle esigenze del vostro istituto. Assicuratevi che i rappresentanti degli istituti di tutela del patrimonio culturale abbiano una buona conoscenza della legislazione nazionale sul diritto d'autore e delle regole che disciplinano la gestione collettiva. Se necessario, assumere un esperto legale.

Provate ad adottare un approccio partecipativo al dialogo con le parti interessate nel modo più costruttivo possibile e cercate un compromesso con le altre parti interessate (CMO e titolari dei diritti) piuttosto che un atteggiamento di opposizione. Accettare di poter partecipare con diversi obiettivi in mente e cercare di creare uno sforzo congiunto che porti alla migliore soluzione possibile per le opere fuori commercio.

Essere consapevoli

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Per ottenere il massimo beneficio offerto dalle disposizioni sulle opere fuori commercio, gli istituti di tutela del patrimonio culturale dovrebbero tenere presente quanto segue:

Discussioni costruttive

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Determinare ove si applichi o meno l'eccezione dovrebbe essere stabilito dallo Stato membro e basarsi sui contributi offerti dagli istituti di tutela del patrimonio culturale e dalle CMO. Sarà importante che gli istituti di tutela del patrimonio culturale e le CMO affrontino queste discussioni in modo costruttivo per trovare una soluzione praticabile. Anche se, dal punto di vista degli istituti di tutela del patrimonio culturale, sembra auspicabile che tutte le tipologie di opera siano coperte dall'eccezione, si tratta di un'aspettativa irrealistica e sia gli istituti di tutela del patrimonio culturale, sia le CMO dovrebbero essere disposti a trovare un compromesso.

Partecipare al dialogo con le parti interessate dopo l'attuazione

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Gli Stati membri devono, inoltre, promuovere il dialogo con le parti interessate "su base settoriale, per promuovere l'importanza e l'utilizzabilità dei meccanismi di licenza (....) e garantire l'efficacia delle garanzie riconosciute ai titolari dei diritti di cui al presente capo". Ciò significa fornire una piattaforma di dialogo per discutere sia delle licenze, sia dei meccanismi quali l'opt-out. Si tratta di una procedura che consentirà di presentare le sfide che si presentano al tavolo e di discuterne con le parti interessate; sarà, pertanto, molto importante garantire che il nostro settore sia rappresentato in questi dialoghi.

Essere pronti a negoziare le licenze

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Per queste tipologie di opere che rientrano nel meccanismo della licenza, gli istituti di tutela del patrimonio culturale avranno bisogno di capacità di negoziazione al fine di concludere adeguate licenze, in termini di ragionevolezza, con gli organismi di gestione collettiva. La consulenza legale o la formazione nella negoziazione delle licenze (o l'assistenza di colleghi di istituti più esperti, come le biblioteche universitarie che concludono abitualmente le licenze) saranno essenziali.

Ai sensi del diritto dell'Unione europea vigente, tutti gli Stati membri dispongono di meccanismi di risoluzione delle controversie che possono essere utili per concordare adeguati compensi per la licenza.

Raccomandiamo vivamente di garantire che la licenza venga utilizzata in tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Secondo la Direttiva, le licenze possono essere limitate nel territorio (art. 10) e spetta alle parti che concludono la licenza definire l'ambito di applicazione.

La gestione collettiva nel vostro Stato membro

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Date un'occhiata al panorama delle CMO del vostro Paese e alle aree che le stesse che coprono. Questo vi aiuterà a valutare dove potrebbe applicarsi l'eccezione al posto della licenza.

Per saperne di più

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Siti di campagne comunicative

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Articoli

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Pubblicazioni

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Glossario

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COMPENDIO DEGLI ART.I DA 8 A 11: Utilizzo di opere fuori commercio

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Cosa è in discussione sugli articoli 8, 9, 10 e 11?

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Gli articoli 8, 9, 10 e 11 intendono consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale (CHI, Cultural Heritage Institutions) di digitalizzare e rendere disponibili online le opere fuori commercio (Out Of Commerce Works) presenti nelle loro raccolte.

Disamina degli articoli da 8-11

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Cos’è un’opera fuori commercio?
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Un'opera o altro materiale protetto che non è mai stata/o in commercio o quando, nella sua interezza, non è più disponibile attraverso i "normali canali commerciali".

In che modo un’opera viene qualificata come opera fuori commercio?
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Gli istituti di tutela del patrimonio culturale devono fare uno sforzo ragionevole per determinare se un’opera sia o meno in commercio, anche se non vi è l'obbligo di una vera e propria ricerca. Gli Stati membri possono prevedere requisiti specifici come, ad esempio, una data limite (cut-off date).

Quali sono le soluzioni disponibili per l’utilizzo di opere fuori commercio?
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Sono due le soluzioni previste dalla legge: una licenza collettiva estesa o, come meccanismo di riserva, un'eccezione al diritto d'autore.

Chi sono i beneficiari di queste soluzioni legali?
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Gli istituti di tutela del patrimonio culturale.

Quando si applica la licenza?
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Quando esiste una CMO sufficientemente rappresentativa per la specifica tipologia di opera e di diritto.

Cos’è un organismo di gestione sufficientemente rappresentativo?
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Gli Stati membri godono di flessibilità per definire se un organismo di gestione collettiva sia rappresentativo o meno. E’ necessario che tale qualificazione si basi sul numero di titolari dei diritti rappresentati per i diritti coinvolti.

Quando si applica l'eccezione?
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Essa si applica nel caso in cui non esiste una CMO sufficientemente rappresentativa delle opere e dei diritti.

Gli autori possono esercitare l'opzione di opt-out al fine di escludere la licenza o l'eccezione?
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Si, essi hanno il diritto di escludere le loro opere dagli utilizzi oggetto della licenza o dell'eccezione.

Gli istituti di tutela del patrimonio culturale possono usare tutte le opere fuori commercio in base ad una licenza o un’eccezione?
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Essi possono usare solo le opere fuori commercio da loro stessi possedute o detenute in modo permanente, con esclusione delle raccolte di opere prevalentemente costituite da opere di titolarità di cittadini extracomunitari.

Come implementare gli articoli da 8 a 11?

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  • Lottare per l’adozione di criteri rigorosi per qualificare una CMO sufficientemente rappresentativa.
  • Adottare una definizione ampia di opera fuori commercio.
  • Spingere affinché non sia adottata nessuna definizione o per lo meno una molto flessibile di ciò che si considera uno "sforzo ragionevole" per determinare se un’opera è un’opera fuori commercio.
  • Insistere sul fatto che le CMO che sono in grado di rilasciare delle ECL per l'uso di opere fuori commercio devono soddisfare i requisiti di trasparenza e di governance della direttiva 2014/26/UE.
  • Assicurarsi che vi sia un'ampia rappresentanza di tutte le tipologie di istituti di tutela del patrimonio culturale nei dialoghi con le parti interessate.

Articolo 14: Opere delle arti visive di dominio pubblico

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Questa guida mira a familiarizzare i lettori con l'Articolo 14 della direttiva copyright 2019, che disciplina lo status giuridico delle riproduzioni di opere delle arti visive di dominio pubblico. La guida è stata redatta da Paul Keller, Teresa Nobre e Dimitar Dimitrov. Essa rappresenta il punto di vista di Wikimedia e Communia sull'attuazione di tale disposizione.

Per un riassunto di questa guida si veda l'#Articolo 14 in breve.

Articolo 14: indice dei contenuti

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Che cosa è in discussione sull'articolo 14?

Articolo 14 in breve

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L'articolo 14 è una delle pochissime e inequivocabilmente valide disposizioni della nuova direttiva UE sul diritto d'autore. L'articolo mira a garantire che le riproduzioni di opere delle arti visive di dominio pubblico non possano essere protette dai diritti esclusivi e, di conseguenza, non siano sottratte al dominio pubblico. È la prima volta che una legge europea cerca di proteggere il dominio pubblico.

Questo intervento legislativo risponde alla pratica relativamente diffusa dei musei di rivendicare i diritti esclusivi di riproduzione digitale delle opere di pubblico dominio che sono presenti nelle loro collezioni messe a disposizione del pubblico. In pratica, ciò ha già portato i musei spagnoli a rivendicare il diritto d'autore sui dipinti di maestri olandesi morti da 350 anni, e i musei tedeschi a citare in giudizio Wikipedia per aver ospitato riproduzioni di opere di dominio pubblico come parte di Wikimedia Commons.

In molti Stati membri il legislatore non vedrà la necessità di intervenire su questo articolo, in quanto le leggi e la giurisprudenza nazionale potrebbero non prevedere alcuna protezione sulle riproduzioni fedeli di opere di dominio pubblico. Se vi è un consenso unanime sul fatto che le riproduzioni fedeli di materiale protetto dal diritto d'autore non sono protette e chiunque può utilizzarle liberamente, questa è la soluzione migliore. Se, tuttavia, lo status giuridico è incerto o se vi sono state decisioni giurisprudenziali che hanno reso la situazione confusa, possiamo ancora sostenere che la previsione di una disposizione positiva sarebbe d'aiuto alla digitalizzazione del patrimonio culturale.

Un po' di contesto

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Seppure, a prima vista, non sembra plausibile che un museo debba essere in grado di controllare i diritti delle opere d'arte di artisti morti da tempo, tali pretese si basano sulle leggi esistenti. In generale, per essere protetta dal diritto d'autore, un'opera deve rappresentare "la creazione intellettuale dell'autore stesso". Tuttavia, in diversi Stati membri dell'UE esiste un'altra categoria di diritti similari al diritto d'autore (conosciuti come "diritti connessi"). Questi sistemi concedono diritti esclusivi ai creatori di opere fotografiche che non soddisfano il criterio di originalità necessario per ottenere la protezione del diritto d'autore (si veda, per maggiori dettagli, questo studio del 2015 di Thomas Margoni). I diritti connessi sorgono anche quando una riproduzione non è altro che una copia fotografica esatta di un'opera. Laddove il diritto d'autore protegge le opere d'arte originali, questi diritti connessi proteggono le copie semplici.

Poiché i musei hanno iniziato a rendere disponibili online le opere delle loro collezioni, la pratica di affidarsi ai diritti connessi per limitare il riutilizzo delle riproduzioni non originali di opere di dominio pubblico è diventata controversa. Sia il Public Domain Manifesto sia la Europeana Public Domain Charter hanno chiesto che ciò che è di dominio pubblico in formato analogico deve rimanere di dominio pubblico in formato digitale. Mentre la maggior parte dei musei ha sempre agito nello spirito di espandere il dominio pubblico e ha reso disponibili riproduzioni di opere di dominio pubblico senza alcuna restrizione al riutilizzo, un piccolo numero di musei degli Stati membri che consentono la protezione delle riproduzioni non originali di opere di dominio pubblico continua a rivendicare diritti su tali riproduzioni.

Questo panorama giuridico frammentato risultava di difficile comprensione da parte degli utenti che cercavano di definire lo status di diritto d'autore di queste riproduzioni di opere di dominio pubblico. Se le opere di uno stesso autore potevano essere protette dai diritti connessi al diritto d'autore in uno Stato membro ma rientrare nel dominio pubblico in un altro Stato membro, non vi era certezza del diritto quando le riproduzioni erano utilizzate online e in modo transfrontaliero. L'armonizzazione dello status di diritto d'autore di queste riproduzioni in ogni Stato membro dell'UE era quindi necessario per salvaguardare il diritto degli utenti di godere delle opere delle arti visive che sono diventate di dominio pubblico.

Disamina dell'articolo 14

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L'articolo 14 è stato concepito per garantire che le riproduzioni di opere di dominio pubblico possano essere liberamente riutilizzate in tutti gli Stati membri dell'UE. Tuttavia, esso non si applica a tutte le tipologie di opere e degli altri materiali protetti. Vediamo i dettagli della disposizione:

Quali opere di dominio pubblico sono disciplinate dall'articolo 14?

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L'articolo 14 si applica solo alle opere delle arte visive di dominio pubblico. La direttiva non fornisce una definizione di ciò che costituisce un'opera d'arte visiva e, in ultima analisi, spetterebbe ai giudici decidere se una specifica opera rientri o meno nella definizione. In ogni caso, le opere che normalmente rientrano nella categoria delle arti visive comprendono dipinti, disegni, fotografie, sculture, opere architettoniche, opere di design, ceramiche, artigianato, murales, graffiti, video, ecc.

In che modo l'articolo 14 garantisce che le opere delle arti visive di dominio pubblico possano essere utilizzate liberamente?

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L'articolo 14 impone agli Stati membri di modificare la loro legislazione al fine di chiarire che "ogni materiale derivante da un atto di riproduzione" di opere delle arti visive di dominio pubblico non deve essere protetto dal diritto d'autore o dai diritti connessi. In parole semplici, l'articolo rende le riproduzioni fedeli di opere delle arti visive di dominio pubblico non soggette al diritto d'autore. Il legislatore, ponendo tali materiali non originali al di fuori dell'ambito di protezione dei diritti esclusivi, assicura che le persone o gli enti che effettuano tali riproduzioni non possono impedire ad altri di utilizzare liberamente tali riproduzioni senza autorizzazione.

Quali sono le condizioni imposte dall'articolo 14?

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L'articolo 14 richiede, da un lato, che il diritto d'autore dell'opera originale sia scaduto e, dall'altro, che il materiale di riproduzione non sia esso stesso originale.

Quali materiali risultanti dall'atto di riproduzione possono essere utilizzati ai sensi dell'articolo 14?

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L'articolo 14 consente solo l'uso di materiali risultanti dalle riproduzioni fedeli di opere delle arti visive di dominio pubblico. In altre parole, materiali non originali che non possono essere considerati opere protette dal diritto d'autore.

Se il materiale risultante dall'atto di riproduzione è di per sé una creazione intellettuale nuova, vale a dire se soddisfa la soglia di originalità richiesta per ottenere la protezione del diritto d'autore, allora non può essere utilizzato ai sensi di questa disposizione. Gli Stati membri sono tenuti a (e sono autorizzati a) escludere dalla protezione solo i materiali non originali.

Applicazione nel tempo

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L'articolo 14 si applica ai materiali non originali derivanti da riproduzioni effettuate dopo che l'opera delle arti visive sia divenuta di dominio pubblico o da riproduzioni effettuate prima che l'opera delle arti visive sia divenuta di dominio pubblico. Negli Stati membri che proteggono i materiali non originali derivanti da atti di riproduzione di opere delle arti visive, ciò ha le seguenti conseguenze:

  • se la riproduzione è stata effettuata dopo la scadenza della protezione dell'opera delle arti visive, il materiale non originale risultante non sarà mai protetto dai diritti connessi;
  • se la riproduzione è stata effettuata mentre l'opera delle arti visive era ancora protetta dal diritto d'autore, il materiale non originale derivante può essere protetto dai diritti connessi per tutto il tempo in cui sussiste il diritto d'autore dell'opera originale, ma non oltre. Una volta che l'opera sia di dominio pubblico, anche i materiali non originali cessano di essere protetti. Ad esempio, se lo Stato membro tutela la riproduzione fedele di un'opera tutelata dal diritto d'autore per 25 anni, ma la durata della protezione dell'opera sottostante scade 5 anni dopo la riproduzione, la durata della protezione del materiale non originale durerà solo 5 anni.

In che modo gli Stati membri implementeranno l'articolo 14?

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Come spiegato nella sezione precedente, la tutela del dominio pubblico introdotta dall'articolo 14 non garantisce il diritto degli utenti di utilizzare liberamente qualsiasi materiale derivante dalla riproduzione fedele di opere o altri materiali protetti, in quanto si applica solo alle opere delle arti visive e richiede che tali opere non siano più protette dal diritto d'autore.

Poiché nulla impedisce agli Stati membri di andare oltre l'articolo 14, sono possibili le seguenti ipotesi:

Gli Stati membri vanno oltre l'articolo 14

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Lo scenario ideale per la protezione del dominio pubblico sarebbe quello di non limitare le riforme nazionali a quanto prescritto dall'articolo 14 e di garantire in ogni Stato il diritto di utilizzare liberamente qualsiasi riproduzione fedele di tutti i tipi di opere e altri materiali, indipendentemente dal fatto che tali opere e altri materiali siano ancora protetti dal diritto d'autore o meno. I sostenitori dovrebbero far sapere agli Stati membri che possono andare oltre l'articolo 14 (si veda la sezione "Come andare oltre l'articolo 14" più in basso nel testo). Essi dovrebbero chiedere agli Stati membri di adottare o mantenere in vigore norme che abbiano un campo di applicazione più ampio dell'articolo 14 e che siano tuttavia compatibili con il diritto dell'UE.

Gli Stati membri attuano l'articolo 14 senza modifiche

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Nei Paesi in cui non vi è la volontà politica di sfruttare appieno il margine di manovra disponibile ai sensi della legislazione comunitaria esistente, ma di fare solo ciò che è richiesto dall'articolo 14, si dovrebbe sostenere la migliore attuazione possibile dell'articolo 14 (si veda la sezione "Come attuare l'articolo 14?" più in basso nel testo), che è una versione che rispetta le condizioni richieste dal legislatore europeo e chiarisce ulteriormente alcune questioni aperte.

Gli Stati membri non attuano l'articolo 14

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Nei Paesi in cui esiste un consenso unanime sul fatto che le riproduzioni fedeli di materiale protetto dal diritto d'autore non sono protette e chiunque può utilizzarle liberamente, i sostenitori dovrebbero far sapere agli Stati membri che non hanno bisogno — e non dovrebbero — applicare l'articolo 14.

Come attuare l'articolo 14?

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Se non vi è la volontà di migliorare il panorama nazionale per l'utilizzo di materiali non originali derivanti dall'atto di riproduzione di opere e altri materiali protetti al di là di quanto prescritto dall'articolo 14 (si veda la sezione "Come andare oltre l'articolo 14" più in basso nel testo), allora i sostenitori dovrebbero lottare per la migliore attuazione possibile dell'articolo 14, che rispetti le condizioni richieste dal legislatore europeo e chiarire ulteriormente alcune questioni aperte.

La migliore attuazione dell'articolo 14

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Gli Stati membri devono rimuovere tutti i diritti esclusivi esistenti applicati alle riproduzioni fedeli di opere delle arti visive per le quali è scaduta la durata di protezione, pur prevedendo alcune definizioni e garantendo che la protezione delle riproduzioni fedeli che possono essere state realizzate mentre l'opera originale era protetta dal diritto d'autore scada quando l'opera originale entra nel pubblico dominio. A tal fine, questo è ciò che deve essere proposto:

L'applicazione nel tempo

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Perché? Come?
Gli Stati membri devono garantire che la protezione dei materiali non originali, derivanti da un atto di riproduzione effettuato durante il periodo di protezione dell'opera originale, scada una volta che l'opera originale è divenuta di dominio pubblico. Chiarire nella norma che attuerà l'articolo 14 che la disposizione si applica indipendentemente dal fatto che: (a) l'atto di riproduzione abbia luogo prima o dopo la scadenza del termine di protezione dell'opera delle arti visive e (b) il materiale risultante dall'atto di riproduzione sia stato soggetto al diritto d'autore o ai diritti connessi prima della scadenza del termine di protezione dell'opera delle arti visive, a meno che tale materiale non sia originale nel senso che si tratta di una creazione intellettuale propria dell'autore.

La definizione di opera delle arti visive

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Perché? Come?
Definire in cosa consiste un'opera delle arti visive e chiarire che essa comprende le opere in 3D. Nonostante l'obiettivo primario dell'articolo è quello di coprire le opere delle arti visive bidimensionali di dominio pubblico (ad esempio i dipinti), non si limita a quelle, ma si applica anche alle opere tridimensionali (ad esempio le sculture). Sarebbe utile chiarire questo punto e, allo stesso tempo, fornire una definizione ampia di "opere delle arti visive". Introdurre la seguente definizione nella disposizione che attuerà l'articolo 14:

"Ai fini del presente articolo, per "opera delle arti visive" si intende qualsiasi opera d'arte visiva bidimensionale o tridimensionale, compresi, ad esempio, dipinti, disegni, fotografie, sculture, opere architettoniche, opere di design, ceramiche, artigianato, murales, graffiti, video".

La definizione di riproduzione non originale

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Perché? Come?
Definire cosa costituisce un atto di riproduzione e chiarire che esso comprende le riproduzioni 3D. Nonostante l'obiettivo primario dell'articolo è quello di salvaguardare il libero utilizzo di riproduzioni fedeli bidimensionali (ad esempio, riproduzioni di dipinti), esso non si limita a quelle, ma si applica anche alle riproduzioni tridimensionali (ad esempio, modelli 3D basati su scansioni 3D di sculture). Sarebbe utile inserire tale chiarimento nelle leggi nazionali. Introdurre la seguente definizione nella disposizione che attuerà l'articolo 14:

"Ai fini del presente articolo, per "atto di riproduzione" si intende qualsiasi riproduzione bidimensionale o tridimensionale, indipendentemente dal formato, dal mezzo, dalla tecnologia o dal supporto di riproduzione".

Formulazione minimalista ideale dell'articolo 14

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Supponendo che non vi sia la volontà politica di andare oltre quanto prescritto dall'articolo 14 (si veda "Come andare oltre l'articolo 14?" più in basso nel testo), allora la disposizione nella versione migliore dell'articolo 14 dovrebbe apparire così:

Opere delle arti visive di dominio pubblico

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  1. Alla scadenza della durata di protezione di un'opera delle arti visive, ogni materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera non è soggetto al diritto d'autore o ai diritti connessi, a meno che tale materiale sia originale quale creazione intellettuale propria dell'autore.
  2. Il paragrafo 1 si applica (a) sia che l'atto di riproduzione avvenga prima o dopo la scadenza del periodo di protezione dell'opera delle arti visive e (b) sia che il materiale risultante dall'atto di riproduzione sia protetto dal diritto d'autore o dai diritti connessi prima della scadenza del periodo di protezione dell'opera delle arti visive, salvo che tale materiale sia originale, nel senso che si tratta di creazione intellettuale propria dell'autore.
  3. Ai fini del presente articolo, per "opera delle arti visive" si intende qualsiasi opera dell'arte visiva bidimensionale o tridimensionale, compresi, ad esempio, dipinti, disegni, fotografie, sculture, opere architettoniche, opere di design, ceramiche, artigianato, murales, graffiti, video.
  4. Ai fini del presente articolo, per "atto di riproduzione" si intende qualsiasi riproduzione bidimensionale o tridimensionale, a prescindere dal formato, dai mezzi, dalla tecnologia o dal supporto di riproduzione.

Come andare oltre l'articolo 14?

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I sostenitori possono chiedere ulteriori garanzie a tutela del dominio pubblico, oltre a quelle previste dall'articolo 14. Essi possono chiedere ai loro Stati membri di escludere tutti i materiali non originali risultanti da un atto di riproduzione di opere e di altri materiali protetti (e non solo le "opere delle arti visive") da qualsiasi forma di protezione del diritto d'autore o dei diritti connessi e possono chiedere che tale esclusione si applichi indipendentemente dal fatto che le opere delle arti visive siano ancora protette o meno da diritti esclusivi. Infine, possono chiedere che l'esclusione abbia effetto retroattivo.

Questi sono i possibili modi per migliorare il quadro giuridico del dominio pubblico:

Non proteggere alcuna riproduzione non originale di opere di dominio pubblico

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Perché? Come?
Uno dei principali difetti dell'articolo 14 è che si applica solo alle opere delle arti visive, mentre la questione dell'acquisizione al dominio pubblico non è confinata a questa categoria di opere. I Paesi che riconoscono la protezione dei diritti esclusivi a materiali non originali derivanti da un atto di riproduzione di opere o di altri materiali di dominio pubblico (ad es. esecuzioni/rappresentazioni artistiche, fonogrammi, trasmissioni radiotelevisive, banche dati non originali, ecc.) trarrebbero vantaggio da una disposizione che salvaguardi il diritto di utilizzare liberamente anche tali materiali. Introdurre la seguente disposizione nel diritto nazionale:

"Alla scadenza della durata di protezione di un'opera o di un altro materiale, ogni materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera o di altro materiale non è soggetto al diritto d'autore o ai diritti connessi, a meno che tale materiale sia originale nel senso che costituisce una creazione intellettuale propria dell'autore."

Non proteggere il materiale non originale derivante da un atto di riproduzione di ogni tipologia di opere

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Perché? Come?
I Paesi che riconoscono la protezione dei diritti esclusivi ai materiali non originali risultanti da un atto di riproduzione di opere e di altri materiali che sono ancora protetti dal diritto d'autore o da diritti connessi possono anche fare un passo avanti e rimuovere completamente tale protezione, poiché non vi è alcuna giustificazione per concedere diritti esclusivi a qualcuno che non ha creato alcun materiale originale. Eliminare ogni disposizione della legge nazionale che possa riconoscere diritti esclusivi alle riproduzioni fedeli di opere e altri materiali. Inoltre, introdurre la seguente disposizione nella legislazione nazionale:

"Un materiale risultante da un atto di riproduzione di un'opera protetta o di altri materiali protetti non è soggetto al diritto d'autore o ai diritti connessi, a meno che il materiale risultante da tale atto di riproduzione non sia originale nel senso che è una creazione intellettuale propria dell'autore".

Formulazione ideale dell'articolo 14

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Se c'è la volontà politica di andare oltre quanto prescritto dall'articolo 14, allora è così che dovrebbe apparire la disposizione ideale:

Materiali non originali derivanti da un atto di riproduzione di opere e altri materiali protetti

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  1. Il materiale risultante da un atto di riproduzione di un'opera protetta o di altro materiale protetto non è soggetto al diritto d'autore o ai diritti connessi, a meno che tale materiale non sia originale nel senso che è una creazione intellettuale propria dell'autore.
  2. Il paragrafo 1 si applica indipendentemente dal fatto che l'atto di riproduzione avvenga prima o dopo la scadenza del periodo di protezione dell'opera o degli altri materiali protetti.
  3. Ai fini del presente articolo, per "atto di riproduzione" si intende qualsiasi riproduzione bidimensionale o tridimensionale, a prescindere dal formato, dai mezzi, dalla tecnologia o dal supporto di riproduzione.

Come adattare queste linee guida a livello locale?

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Ottenere assistenza legale

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Si raccomanda vivamente di ottenere assistenza legale locale per tradurre e adattare le bozze di testi giuridici qui contenute. Un avvocato locale per il diritto d'autore si assicurerà che il significato non vada perso nella traduzione e adatterà la bozza alle vostre specifiche leggi sul diritto d'autore.

Controllare le leggi nazionali e le decisioni dei tribunali

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  1. Verificate se attualmente la legislazione nazionale riconosce protezione ai materiali non originali derivanti da un atto di riproduzione. Gli Stati membri dell'UE e del SEE che, al momento, consentono la protezione del materiale non originale derivante da un atto di riproduzione sono: Austria, Germania, Italia, Spagna, Danimarca, Svezia, Finlandia, Islanda e Norvegia. Se la legislazione nazionale prevede la protezione del materiale non originale derivante da un atto di riproduzione (ad esempio, i diritti di immagine su una fotografia non originale), allora questa legge dovrà essere modificata.
  2. I Paesi che non prevedono la protezione del materiale non originale derivante da un atto di riproduzione spesso hanno ancora le loro leggi scritte in un modo che conduce a uno status giuridico ambiguo. Verificate se esistono nella vostra giurisdizione precedenti giurisprudenziali in materia di digitalizzazione di opere di dominio pubblico. Una risorsa per aiutarvi nella vostra ricerca primaria è: https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Reuse_of_PD-Art_photographs.
  3. Se lo status del vostro paese è ambiguo o se un provvedimento giurisprudenziale ha reso la situazione confusa, questo può essere un argomento a favore del legislatore per affrontare la questione durante il recepimento.
  4. Se vi è un consenso unanime sul fatto che le riproduzioni fedeli di materiale protetto da diritto d'autore non sono protette e chiunque può utilizzarle liberamente, i sostenitori dovrebbero informare gli Stati membri che non hanno bisogno — e non dovrebbero — applicare l'articolo 14. Il legislatore non può e non deve farlo. In caso contrario, potrebbero peggiorare il quadro giuridico per gli utenti. Se si finisce con una disposizione che si limita a chiarire che le riproduzioni fedeli di opere delle arti visive possono essere utilizzate liberamente, mentre si tace sull'uso di riproduzioni fedeli di altre categorie di opere, ciò può portare a concludere, a contrario, che queste ultime non sono consentite.

Costruire relazioni

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Assicuratevi di costruire relazioni e di condurre azioni di sensibilizzazione con le parti interessate come le organizzazioni della società civile, le organizzazioni per i diritti digitali, le organizzazioni dei consumatori, i sindacati degli insegnanti e il pubblico in generale. Una saggia coalizione intorno a questo tema aiuterà a costruire un discorso più convincente su quanto sia importante proteggere i beni comuni ai fini di istruzione, ricerca e cultura.

Essere consapevoli

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I sostenitori devono essere attenti agli sforzi delle parti interessate (ad esempio musei, fotografi) volti a minare la soglia dell'originalità. In passato, si è sostenuto che le riproduzioni fotografiche bidimensionali di opere d'arte (come i dipinti) soddisfano, in effetti, il requisito della "creazione intellettuale propria dell'autore" (sostenendo che scelte come l'illuminazione e il posizionamento tecnico della macchina fotografica sono "creative"). Le implementazioni nazionali che lasciano spazio a tali rivendicazioni sono contrarie all'intenzione dei legislatori dell'UE (che, secondo il considerando 53, è quello di garantire che le riproduzioni di opere d'arte di dominio pubblico rimangano di pubblico dominio).

Per saperne di più

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Documenti di presa posizione

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Dispense

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Siti di campagne comunicative

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Mappatura dei paesi

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Articoli

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Relazioni

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Decisioni della Corte di Giustizia

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COMPENDIO DELL'ART. 14: Opere dell’arte visiva in pubblico dominio

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Per informazioni più dettagliate consultare la guida completa: Articolo 14 Opere dell’arte visiva in pubblico dominio

Cosa è in discussione sull’art. 14?

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L'articolo 14 è stato concepito per garantire che le riproduzioni di opere dell’arte visiva di dominio pubblico non siano protette da diritti esclusivi, e di conseguenza sottratte al pubblico dominio. Questo intervento legislativo risponde alla pratica dei musei di rivendicare diritti sulle riproduzioni di opere di artisti morti da tempo.

Disamina dell’articolo 14

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Cosa fa l’articolo 14?
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Rende le riproduzioni fedeli di determinate opere non soggette al diritto d’autore.

Che cosa significa?
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Chiunque può liberamente utilizzare il materiale risultante dalla riproduzione, per qualsiasi fine, senza dover chiedere il permesso.

Quali opere sono comprese?
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Opere dell’arte visiva che sono in pubblico dominio.

Quali sono le condizioni?
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Il diritto d’autore sull'opera originale è scaduto e il materiale risultante dalla produzione non è di per sé originale.

Quali materiali risultanti dalla riproduzione possono essere utilizzati?
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Materiali non originali che non possono di per sé essere considerati una creazione intellettuale.

Questo principio vale per tutte le riproduzioni, indipendentemente da quando sono state realizzate?
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Sì. L'articolo 14 si applica ai materiali non originali risultanti da riproduzioni effettuate dopo che l'opera dell’arte visiva sia caduta di pubblico dominio o da riproduzioni effettuate prima che l'opera dell'arte visiva sia caduta in pubblico dominio.

Come implementare l’articolo 14?

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In quali casi non recepire l’articolo 14
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Si dovrebbero informare gli Stati membri, in cui c’è consenso sul fatto che le riproduzioni fedeli di opere protette dal diritto d’autore non siano a loro volta protette e che chiunque può utilizzarle liberamente, che non c’è necessità di attuare l'articolo 14 e dunque non si dovrebbe implementare la norma.

Come recepire l’articolo 14

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L’articolo 14 deve essere recepito nei paesi in cui le riproduzioni fedeli sono protette o il loro status giuridico è ambiguo. Se vi è la volontà politica di fare solo quanto prescritto, si deve lottare per la migliore implementazione dell’articolo 14. Una versione, cioè, che rispetti le condizioni richieste dal legislatore europeo e chiarisca ulteriormente alcune questioni aperte:

  • La definizione di cosa costituisce un'opera delle arti visive, chiarendo che sono comprese le opere in 3D
  • La definizione di cosa costituisce un atto di riproduzione, chiarendo che è compresa la riproduzione in 3D
  • Chiarire che la protezione di un materiale risultante dall’atto di riproduzione non originale effettuata durante il periodo di protezione dell’opera originale cessa nel momento in cui l’opera originale entra nel pubblico dominio.

Come trarre il massimo beneficio dall’articolo 14

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Lo scenario ideale per la protezione del dominio pubblico sarebbe quello di non limitare le riforme nazionali a quanto prescritto dall'articolo 14 e di garantire in ogni Stato il diritto di utilizzare liberamente qualsiasi riproduzione fedele di tutti i tipi di opere e altri materiali, indipendentemente dal fatto che tali opere e altri materiali siano ancora protetti dal diritto d'autore o meno.

Articolo 15: Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo online

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Questa sezione ha lo scopo di familiarizzare i lettori con l'Articolo 15 della direttiva copyright 2019, che stabilisce un nuovo diritto per gli editori di giornali. La sezione è stata realizzata da Timothy Vollmer, Teresa Nobre e Dimitar Dimitrov. Rappresenta il punto di vista di Communia sull'attuazione di tale disposizione.

Per una sintesi di questa guida si veda #Articolo 15 in breve.

Che cosa è in discussione sull'articolo 15?

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Articolo 15 in breve

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L'articolo 15 cerca di migliorare le prospettive finanziarie degli editori di giornali che nell'ambiente online sono decrescenti, introducendo un nuovo diritto che consente loro di controllare l'utilizzo online delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione ("ISSP").

L'articolo 15 è problematico perché: 1) protegge le pubblicazioni di carattere giornalistico, anche se non soddisfano la soglia di originalità richiesta per ottenere la protezione del diritto d'autore; 2) impedisce l'uso di parti di pubblicazioni di carattere giornalistico diverse dagli "estratti molto brevi"; e 3) crea un nuovo livello di diritti esclusivi oltre al diritto d'autore, dove il nuovo diritto connesso proteggerà la raccolta non originale di opere giornalistiche (la "pubblicazione di carattere giornalistico") e il diritto d'autore continuerà a proteggere sia le raccolte originali, sia le opere giornalistiche stesse (ad esempio articoli di giornale, fotografie, video, ecc.).

Come risulta chiaro dalle passate esperienze del diritto in Germania e Spagna, un ulteriore diritto per gli editori di pubblicazioni a carattere giornalistico dell'UE non sosterrà il giornalismo di qualità, non aumenterà la diversità dei contenuti dei media e non farà crescere il mercato unico digitale. Al contrario, esso inciderà negativamente sull'accesso alle informazioni all'interno dell'UE (gli utenti di internet dell'UE smetteranno di vedere nelle piattaforme degli ISSP le pubblicazioni di carattere giornalistico dell'UE) e sull'abilità degli editori di condividere attraverso le piattaforme, le tecnologie e le condizioni che vanno loro a vantaggio.

Un po' di contesto

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L'ampia disponibilità delle notizie digitali online ha portato alla creazione di nuovi strumenti e servizi, come gli aggregatori di notizie e i servizi di monitoraggio dei media. Questi servizi si basano sull'inserimento e il riutilizzo di pubblicazioni di carattere giornalistico che, secondo la direttiva copyright 2019, costituiscono "una parte importante dei loro modelli di business e una fonte di reddito" (Considerando 54). Allo stesso tempo, la Direttiva rileva che gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico incontrano difficoltà nel concedere licenze per il riutilizzo dei loro contenuti da parte dei prestatori dei suddetti nuovi servizi e nel recuperare gli investimenti effettuati (cfr. considerando 54).

Pertanto, il legislatore europeo ha stabilito che era necessario intervenire con l'introduzione di un nuovo diritto a favore gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico dell'UE. La direttiva recita: "Il contributo organizzativo e finanziario degli editori nel produrre pubblicazioni di carattere giornalistico va riconosciuto e ulteriormente incoraggiato per garantire la sostenibilità dell'industria editoriale e favorire, in tal modo, la disponibilità di informazioni affidabili" (Considerando 55).

Il diritto dell'editore di pubblicazioni di carattere giornalistico è una delle disposizioni più controverse della direttiva copyright 2019. La proposta e la promulgazione di questa norma sono stati oggetto di significative critiche da parte dell'opinione pubblica e della comunità accademica, che hanno contestato che il nuovo diritto avrà un impatto negativo sul giornalismo e sulla libertà di espressione. Come già menzionato, gli esperimenti di simili diritti a favore delle pubblicazioni di carattere giornalistico non hanno migliorato la situazione finanziaria di questi editori in Germania e in Spagna.

Disamina dell'articolo 15

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Di seguito illustreremo approfonditamente le diverse disposizioni del diritto dell'editore di giornali, esaminando con attenzione il testo della direttiva copyright 2019, sia l'articolo 15 che i relativi considerando. È necessario anche considerare il testo delle precedenti direttive menzionate nella direttiva copyright 2019.

Quali diritti sono concessi agli editori di giornali?

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(Articolo 15(1); articoli 2 e 3(2) Direttiva InfoSoc

L'articolo 15(1) della direttiva copyright 2019 impone agli Stati membri di riconoscere agli editori di giornali il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione (articolo 2 della Direttiva InfoSoc) e la messa a disposizione del pubblico (articolo 3(2) della Direttiva InfoSoc) delle loro pubblicazioni. In altre parole, gli editori di giornali cui è concesso il nuovo diritto potranno impedire agli Internet Service Provider (ISSP) di riprodurre e mettere a disposizione del pubblico le loro pubblicazioni di carattere giornalistico, quando utilizzano tali pubblicazioni online (ad esempio, copiando e mostrando un articolo pubblicato su una piattaforma accessibile al pubblico di un ISSP).

Quali editori di giornali beneficiano del nuovo diritto?

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Articolo 15(1); considerando 55

L'articolo 15(1) riguarda "gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico stabiliti in uno Stato membro". Il considerando 55 chiarisce, inoltre, che "la tutela giuridica delle pubblicazioni di carattere giornalistico prevista dalla presente direttiva dovrebbe andare a vantaggio degli editori stabiliti in uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro dell'attività principale all'interno dell'Unione". Inoltre, nel considerando si precisa che "il concetto di editore di pubblicazioni di carattere giornalistico dovrebbe essere inteso nel senso che comprende i prestatori di servizi, quali gli editori di testate giornalistiche o le agenzie di stampa, quando pubblicano pubblicazioni di carattere giornalistico ai sensi della presente direttiva".

Ciò significa che gli editori stabiliti al di fuori dell'UE non sono coperti dalla disciplina e che quelli stabiliti all'interno dell'UE sono protetti solo per ciò che riguarda le loro pubblicazioni di carattere giornalistico. In altre parole, gli ISSP richiederanno l'autorizzazione per riprodurre e mettere a disposizione del pubblico nell'UE solo le pubblicazioni di carattere giornalistico di editori stabiliti all'interno dell'UE.

Quali pubblicazioni sono protette dal nuovo diritto?

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Articolo 15(1); articolo 2(4); considerando 55

Per una definizione di "pubblicazioni di carattere giornalistico", si rimanda all'Articolo 2 della direttiva copyright 2019. L'articolo 2(4) recita:

per "pubblicazione di carattere giornalistico" si intende un insieme composto principalmente da opere letterarie di carattere giornalistico, ma che può includere anche altre opere o altri materiali, e che:

(a) costituisce un singolo elemento all'interno di una pubblicazione periodica o regolarmente aggiornata recante un unico titolo, quale un quotidiano o una rivista di interesse generale o specifico;

b) ha lo scopo di fornire al pubblico informazioni su notizie o altri argomenti; e

c) è pubblicata su qualsiasi mezzo di comunicazione a iniziativa e sotto la responsabilità editoriale e il controllo di un fornitore di servizi.

Le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici, quali le riviste scientifiche, non sono pubblicazioni di carattere giornalistico ai sensi della presente direttiva.

Il considerando 56 chiarisce che il concetto di "pubblicazione di carattere giornalistico" "copre solo le pubblicazioni di carattere giornalistico, pubblicate su qualsiasi mezzo di comunicazione, anche su supporto cartaceo, nel contesto di un'attività economica che costituisce una prestazione di servizi a norma del diritto dell'Unione". Il Considerato in esame chiarisce, inoltre, che "le pubblicazioni di carattere giornalistico contengono per lo più opere letterarie, ma includono sempre più spesso altri tipi di opere e altri materiali, in particolare fotografie e video".

Ecco alcuni esempi delle tipologie di pubblicazione di carattere giornalistico protette da questo nuovo diritto:

  • quotidiani;
  • riviste settimanali o mensili di interesse generale o specifico, comprese le riviste acquistate in abbonamento; e
  • siti web d'informazione.

Quali pubblicazioni non sono protette dal nuovo diritto?

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Articolo 15(1) e 4; articolo 2(4); considerando 56

Il nuovo diritto non si applica ai seguenti contenuti:

  • Pubblicazioni ai fini scientifici: L'Articolo 2(4) esclude espressamente dalla definizione di "pubblicazioni di carattere giornalistico" e, quindi, dal campo di applicazione della protezione del nuovo diritto "le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici, quali le riviste scientifiche";
  • Siti web come i blog: Il considerando 56 precisa che il nuovo diritto non si applica ai "siti web, come i blog, che forniscono informazioni nell'ambito di un'attività non svolta sotto l'iniziativa, la responsabilità editoriale e il controllo di un prestatore di servizi, come l'editore di testate giornalistiche";
  • Pubblicazioni per la stampa pubblicate per la prima volta prima del 6 giugno 2019: l'articolo 15(4) precisa, inoltre, che il diritto dell'editore "non si applica alle pubblicazioni di carattere giornalistico pubblicate per la prima volta prima del 6 giugno 2019".

Quali sono gli utilizzi oggetto del nuovo diritto?

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Articolo 15(1); articolo 2(5); articolo 1(1) Direttiva (UE) 2015/1535

Il nuovo diritto si applica all'utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte degli ISSP. La definizione di "prestatori di servizi della società dell'informazione" è fornita innanzitutto all'articolo 2(5) della direttiva copyright 2019. Si legge che per "servizio della società dell'informazione" si intende un servizio ai sensi dell'articolo 1(1), lettera b), che recita:

per "servizio" si intende qualsiasi servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi. Ai fini della presente definizione:

i) "a distanza" significa che il servizio è fornito senza la presenza simultanea delle parti;

ii) per "via elettronica", un servizio è inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di elaborazione (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

iii) per "su richiesta individuale di un destinatario di servizi" si intende che il servizio è fornito mediante la trasmissione di dati su richiesta individuale.

Quali utilizzi non sono oggetto del nuovo diritto?

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Articolo 15 (da 1 a 3); considerando 57 e 58; articolo 5 della direttiva InfoSoc; Direttiva sulle opere orfane; Direttiva di attuazione del trattato di Marrakech

La direttiva esclude espressamente dal campo di applicazione della protezione del nuovo diritto i seguenti utilizzi:

  • Utilizzo di singole parole e di estratti molto brevi: Il considerando 58 chiarisce che gli ISSP devono ottenere il permesso di utilizzare non solo "intere pubblicazioni o interi articoli", ma anche "parti di pubblicazioni di carattere giornalistico". D'altro canto, l'articolo 15(1), quarto paragrafo, stabilisce che i diritti "non si applicano all'utilizzo di singole parole o di brevi estratti di pubblicazioni di carattere giornalistico". Ciò significa che gli editori di giornali non possono impedire l'utilizzo di parti di pubblicazioni di carattere giornalistico che si qualificano come "singole parole" o "estratti molto brevi" (che la direttiva non definisce).
  • Collegamento ipertestuale: L'articolo 15(1), terzo paragrafo, stabilisce che il diritto dell'editore di giornali "non si applica ai collegamenti ipertestuali". Pertanto, il diritto non può essere invocato per semplici collegamenti agli articoli tramite URL.
  • Utilizzi privati e non commerciali da parte di singoli utilizzatori: L'articolo 15(1), secondo paragrafo stabilisce che i diritti degli editori di giornali "non si applicano agli utilizzi privati o non commerciali delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di singoli utilizzatori". Pertanto, i privati possono condividere online le pubblicazioni di carattere giornalistico senza essere soggetti al nuovo diritto, a condizione il fine non sia commerciale.
  • Utilizzi consentiti dalle eccezioni al diritto d'autore: L'articolo 15(3) stabilisce che i nuovi diritti degli editori di giornali sono soggetti a tutte le limitazioni e le eccezioni facoltative e obbligatorie al diritto d'autore previste dalla direttiva InfoSoc (comprese quelle che consentono citazione, parodia, usi didattici, ecc.), dalla direttiva sulle opere orfane e dalla direttiva di attuazione del trattato di Marrakech. Ciò significa che, nei Paesi in cui tali eccezioni sono applicate, il nuovo diritto non può essere invocato contro gli utilizzi delle pubblicazioni di carattere giornalistico consentiti da tali eccezioni.
  • Utilizzi consentiti da una licenza non esclusiva: L'articolo 15(2) stabilisce che "quando un'opera o altri materiali protetti sono inclusi in una pubblicazione di carattere giornalistico sulla base di una licenza non esclusiva, i diritti di cui al paragrafo 1 non possono essere invocati per impedire l'utilizzo da parte di altri utilizzatori autorizzati". La formulazione è sufficientemente ampia da comprendere non solo le licenze commerciali, ma anche le licenze libere (come una licenza Creative Commons). In sostanza, gli editori di giornali che includono nelle loro pubblicazioni di carattere giornalistico contenuti concessi sulla base di una licenza non esclusiva, non possono rivendicare il diritto esclusivo che vantano sulla pubblicazione stessa per impedire a terzi, anch'essi titolari di una licenza non esclusiva, di utilizzare lo stesso contenuto.
  • Utilizzo di opere di dominio pubblico: Analogamente, gli editori di giornali non possono invocare il loro nuovo diritto esclusivo sulle pubblicazioni di carattere giornalistico "per impedire l'utilizzo di opere o altri materiali protetti la cui protezione sia scaduta" (Articolo 15(2)). Ciò significa che le opere di dominio pubblico possono continuare a essere liberamente utilizzate, nonostante possano anche essere incluse in pubblicazioni di carattere giornalistico soggette al diritto del nuovo editore.
  • Utilizzo di semplici fatti: Il considerando 57 chiarisce che il nuovo diritto "non si estende ai semplici fatti riportati nei giornali". I semplici fatti esulano dall'ambito di protezione del diritto d'autore e il legislatore chiarisce che non rientrano neppure nell'ambito di protezione del nuovo diritto degli editori. In questo modo, chiunque può continuare a condividere i fatti riportati nei giornali.

Quanto dura la protezione?

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Articolo 15(4)

L'articolo 15(4) stabilisce che il diritto dell'editore di giornali "scade due anni dopo la pubblicazione dell'articolo di carattere giornalistico. Tale termine è calcolato a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione di tale pubblicazione di carattere giornalistico".

Gli editori di giornali possono rinunciare al loro nuovo diritto?

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La direttiva copyright 2019 non impedisce agli editori di giornali di rinunciare alla protezione garantita dall'articolo 15. In altre parole, gli editori di giornali sono liberi di decidere se godere o meno del loro nuovo diritto esclusivo. Se decidono di rinunciare a tale diritto, gli ISSP possono riprodurre e mettere a disposizione del pubblico le loro pubblicazioni di carattere giornalistico senza il loro permesso.

Gli editori di giornali possono concedere in licenza gratuita le loro pubblicazioni stampa?

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Considerando 82

Il considerando 82 chiarisce che nessuna disposizione della direttiva copyright 2019 deve essere interpretata in modo da impedire ai titolari dei diritti di autorizzare l'uso gratuito del loro contenuto protetto, anche per mezzo di licenze gratuite non esclusive a vantaggio di tutti gli utilizzatori. Questo significa che gli editori di giornali possono decidere di concedere in licenza le loro pubblicazioni di carattere giornalistico con una licenza libera come la licenza Creative Commons.

Diritti sui contenuti inclusi

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Articolo 15(2); considerando 59

L'articolo 15(2) stabilisce che il diritto dell'editore di giornali "non modifica e non pregiudica in alcun modo i diritti previsti dal diritto dell'Unione degli autori e degli altri titolari dei diritti sulle opere e altri materiali inclusi in tali pubblicazioni di carattere giornalistico".

Il considerando 59 chiarisce che "la protezione concessa agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico ai sensi della presente direttiva non dovrebbe pregiudicare i diritti degli autori e degli altri titolari sulle opere e altri materiali protetti inclusi in tali pubblicazioni".

La quota riservata agli autori dei proventi degli editori di giornali e riviste

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Articolo 15(5); considerando 59

L'articolo 15(5) recita: "Gli Stati membri dispongono che gli autori le cui opere sono incorporate in una pubblicazione di carattere giornalistico hanno diritto a una quota adeguata dei proventi che gli editori di giornali ricevono per l'utilizzo delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione".

In che modo gli Stati membri implementeranno l'articolo 15?

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Alcune delle disposizioni dell'articolo 15 sono chiare come, ad esempio, la durata del diritto dell'editore di giornali. Altri aspetti sono potenzialmente complessi e potrebbero variare notevolmente da uno Stato membro all'altro, come la determinazione della forza delle disposizioni dei considerando e la decisione se e in quale misura tali disposizioni debbano essere specificamente incorporate nel testo legislativo a livello nazionale. Vi sono alcuni scenari generali che possiamo immaginare.

Gli Stati membri fanno del loro meglio per attuare l'articolo 15

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Nei Paesi in cui vi è la volontà politica di adottare solo ciò che è previsto dall'articolo 15, si dovrebbe sostenere la migliore attuazione possibile dell'articolo stesso (si veda la "Migliore attuazione dell'articolo 15" nella sezione "Come attuare l'articolo 15" più in basso nel testo), ossia una versione che adotta una definizione aperta di "estratti molto brevi", attua tutte le possibili limitazioni ed eccezioni al diritto dell'editore, prevede le esenzioni, i diritti degli utilizzatori, e l'accesso alle informazioni, nonché chiarisce che gli editori di giornali possono rinunciare al loro nuovo diritto.

Gli Stati membri adottano la peggiore versione dell'articolo 15

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Durante le discussioni potrebbe risultare chiaro che il legislatore nazionale sia orientato verso il peggiore scenario per l'attuazione dell'articolo 15 (si veda la "Peggiore attuazione dell'articolo 15" nella sezione "Come attuare l'articolo 15" più avanti nel testo), ossia una versione in cui gli Stati membri adottano una definizione rigorosa della lunghezza degli "estratti molto brevi", ignorano di includere le disposizioni specifiche menzionate nei considerando o addirittura tentano di qualificare quale irrinunciabile il diritto dell'editore di giornali. In tal caso, i sostenitori devono cercare di comprendere le strategie di compromesso qui presentate (cfr. l'attuazione di compromesso dell'articolo 15 nella sezione "Come attuare l'articolo 15" più in basso nel testo).

Come implementare l'articolo 15?

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La migliore attuazione dell'articolo 15

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Gli Stati membri per attenuare le disposizioni potenzialmente dannose attuano, nello specifico, tutte le possibili limitazioni ed eccezioni al diritto dell'editore di giornali, fornendo inoltre un testo legislativo che chiarisce le esenzioni, i diritti degli utenti e di accesso alle informazioni. Un approfondimento è fornito nella seguente tabella.

Definizione aperta di "estratti molto brevi" (standard minimi e non standard massimi)

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Perché? Come?
Fornire una definizione generica o chiarimenti sul fatto che il diritto non si applicherà "all'uso di singole parole o di estratti molto brevi", supportando l'adozione di standard minimi e non massimi per la determinazione della lunghezza e della quantità del contenuto rientrante nella definizione. Ciò è importante al fine di promuovere l'accesso all'informazione e la libertà di espressione e fare pressione per un'attuazione legislativa che miri a prevedere il più possibile le eccezioni ed, in particolare, che sia al passo con l'implementazione futura di nuove tecnologie, servizi e pratiche di condivisione dei contenuti. Introdurre il paragrafo 4 (sottoparagrafo (iii)) indicato di seguito nel modello di formulazione.

Escludere semplici fatti e i blog dall'ambito di protezione del nuovo diritto

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Perché? Come?
Precisare che non sono soggette al diritto dell'editore di giornali le altre eccezioni menzionate solo nei considerando (fatti, blog). I considerando 56 e 57 contengono importanti chiarimenti su ciò che esula dal campo di applicazione della protezione del nuovo diritto. I considerando non hanno la stessa forza giuridica degli articoli. Pertanto, è importante che siano espressamente menzionati nelle leggi nazionali. Introdurre il paragrafo 2 (ultimo sub-paragrafo) e il paragrafo 4 (sub-paragrafo (iv)) indicato di seguito nel modello di formulazione.

Applicare tutte le eccezioni al diritto d'autore esistenti al nuovo diritto

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Perché? Come?
Applicare tutte le eccezioni e le limitazioni nazionali esistenti in materia di diritto d'autore al diritto dell'editore di giornali. L'articolo 15 crea un nuovo livello di diritti esclusivi oltre al diritto d'autore. Questi nuovi diritti tutelano contenuti non originali, per cui dovrebbero essere perlomeno soggetti alle stesse eccezioni e limitazioni che si applicano ai contenuti originali. Inserire il paragrafo 5 indicato di seguito nel modello di formulazione.

Chiarire che gli editori possono rinunciare al loro nuovo diritto

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Perché? Come?
Gli Stati membri dovrebbero chiarire che la direttiva copyright 2019 non impedisce a un potenziale beneficiario dell'articolo 15 di rinunciare al proprio diritto. Se gli editori di giornali possono rinunciare ai loro nuovi diritti esclusivi, quelli di loro che desiderano continuare a godere del traffico loro fornito dai nuovi aggregatori di notizie, possono farlo senza richiedere a questi ultimi di pagare un compenso (molti dei quali, tra l'altro, non sono interessati a stipulare tali tipi di accordi), rendendo più facile per gli utenti l'accesso a tali pubblicazioni di carattere giornalistico. In base all'esperienza passata, gli editori di giornali tedeschi hanno deciso di rinunciare al loro diritto per continuare a essere indicizzati da Google News. Sapevano che continuare a essere indicizzati dagli aggregatori di notizie avrebbe aiutato il traffico diretto ai loro siti di notizie.

In Spagna, l'opt-out non era possibile perché la legge richiedeva una remunerazione obbligatoria e, pertanto, il diritto non era rinunciabile. Questa situazione però ha portato a un risultato ancora peggiore per tutti i soggetti coinvolti, perché Google News si è semplicemente rifiutato di offrire in Spagna il proprio servizio se gli fosse stato richiesto di remunerare gli editori di giornali. La conseguenza è stata che gli editori di giornali non hanno ricevuto traffico dall'aggregatore di notizie, non hanno ottenuto alcuna remunerazione economica e gli utenti, che cercavano informazioni, non hanno potuto utilizzare il servizio di aggregazione di Google News per accedere alle pubblicazioni di carattere giornalistico. Proprio nelle ultime settimane stiamo assistendo a una situazione simile in Francia. La Francia ha redatto molto rapidamente l'implementazione nazionale del diritto degli editori di giornali, solo per scoprire che, come in Spagna, Google News Francia si sarebbe semplicemente rifiutata di sottoscrivere la licenza per remunerare il diritto degli editori di giornali.

Introdurre il paragrafo 9 indicato di seguito nel modello di formulazione.

Supponendo che non vi sia la volontà politica di andare oltre quanto prescritto dall'articolo 15 (si veda "Come andare oltre l'articolo 15?" più in basso nel testo), la disposizione dovrebbe apparire così nella versione migliore dell'articolo 15:

Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzazioni online

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  1. Gli editori di giornali stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea godono dei diritti previsti [si prega di elencare le disposizioni del diritto nazionale di attuazione degli articoli 2 e 3(2) della direttiva 2001/29/CE] per l'utilizzo online delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione.
  2. Ai fini del presente articolo, per "pubblicazione di carattere giornalistico" si intende una raccolta composta principalmente di opere letterarie di natura giornalistica, ma che può comprendere anche altre opere o altri materiali, e che: (a) costituisce una singola voce all'interno di una pubblicazione periodica o regolarmente aggiornata sotto un unico titolo, come un giornale o una rivista di interesse generale o specifico; (b) ha lo scopo di fornire al pubblico informazioni relative a notizie o altri argomenti; e (c) è pubblicata su qualsiasi mezzo di comunicazione in forza dell'iniziativa, la responsabilità editoriale e il controllo di un prestatore di servizi. I periodici pubblicati per scopi scientifici o accademici, come le riviste scientifiche non sono considerati pubblicazioni di carattere giornalistico ai fini del presente articolo. Non sono considerate pubblicazioni di carattere giornalistico ai fini del presente articolo i siti web, come i blog, che forniscono informazioni come parte di un'attività che non è svolta sotto l'iniziativa, la responsabilità editoriale e il controllo di un prestatore di servizi, così come un editore di giornali.
  3. Il paragrafo 1 non si applica alle pubblicazioni di carattere giornalistico pubblicate per la prima volta prima del 6 giugno 2019.
  4. I diritti di cui al paragrafo 1 non possono essere invocati per impedire i seguenti utilizzi: (i) usi privati o non commerciali di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di singoli utenti; (ii) atti di collegamento ipertestuale ; (iii) utilizzo di singole parole o estratti molto brevi di una pubblicazione di carattere giornalistico, compreso, ma non limitato, l'uso di un'intera opera non divisibile e l'uso di 240 caratteri di un'opera letteraria; (iv) utilizzo di semplici fatti riportati in pubblicazioni di carattere giornalistico; (v) utilizzo di un'opera o di altri materiali, che è incorporata in una pubblicazione di carattere giornalistico sulla base di una licenza non esclusiva, da parte di altri utenti autorizzati; (vi) utilizzo di opere o altri materiali per i quali la protezione è scaduta.
  5. [Si prega di elencare tutte le disposizioni della legislazione nazionale che attuano le eccezioni o limitazioni al diritto d'autore] si applicano mutatis mutandis ai diritti di cui al paragrafo 1.
  6. I diritti di cui al paragrafo 1 non limitano e non pregiudicano in alcun modo i diritti riconosciuti dal diritto dell'Unione agli autori e agli altri titolari dei diritti, per quanto riguarda le opere e gli altri materiali protetti inclusi in una pubblicazione di carattere giornalistico. I diritti di cui al paragrafo 1 non possono essere fatti valere nei confronti di tali autori e degli altri titolari dei diritti e, in particolare, non sono privati del diritto di sfruttare le loro opere e gli altri materiali protetti indipendentemente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono incorporati.
  7. I diritti di cui al paragrafo 1 scadono due anni dopo la pubblicazione di carattere giornalistico. Tale termine è calcolato a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione di tale pubblicazione di carattere giornalistico.
  8. Gli autori di opere che sono incorporate in una pubblicazione di carattere giornalistico hanno diritto a una quota adeguata dei compensi che gli editori di giornali ricevono per l'utilizzo delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori dei servizi della società dell'informazione.
  9. Nessuna disposizione del presente articolo deve essere interpretata in modo da impedire ai titolari dei diritti esclusivi di cui al paragrafo 1 di rinunciare a tali diritti.

La peggiore attuazione dell'articolo 15

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Lo scenario peggiore per l'implementazione dell'articolo 15 nel diritto nazionale si avrebbe se gli Stati membri attuano quanto segue:

  • Gli Stati membri adottano una stretta definizione della lunghezza degli "estratti molto brevi".
  • Gli Stati membri ignorano l'adozione delle disposizioni specifiche menzionate nei considerando e si concentrano solo su ciò che è scritto negli articoli della direttiva copyright 2019 e, così facendo, non recepiscono nelle legislazioni nazionali tali importanti disposizioni.
  • Gli Stati membri cercano di qualificare il diritto degli editori di giornali quale irrinunciabile.

Non vogliamo che in nessun paese si adotti quella che consideriamo la peggiore implementazione dell'articolo 15. Pertanto, abbiamo elaborato uno scenario di compromesso che dovrebbe essere sostenuto, una volta esaurite le argomentazioni a favore dell'applicazione migliore dell'articolo 15 e solo se diventa chiaro che il legislatore nazionale sia orientato verso l'applicazione peggiore del suddetto articolo.

La restante parte di questa sezione non è a disposizione del pubblico. Se vuoi avere accesso al resto di questa sezione e fai parte del movimento della conoscenza o stai sostenendo la necessità di adottare migliori leggi sul diritto d'autore a favore degli utenti del tuo paese, non esitare a contattarci: transposition@communia-association.org

Come adattare queste linee guida a livello locale?

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Ottenere assistenza legale

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Si raccomanda vivamente di ottenere localmente l'assistenza legale per tradurre e adattare le bozze dei testi di legge qui contenuti. Un avvocato del luogo esperto di diritto d'autore si assicurerà che nel corso della traduzione il significato non vada perso e adatterà la bozza alle vostre specifiche leggi sul diritto d'autore. Ottenere un supporto legale locale è anche il modo migliore per assicurare la migliore attuazione possibile della direttiva.

Controllare le leggi nazionali

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Se non siete in grado di ottenere un supporto legale locale, informatevi sulle implementazioni dei diritti degli editori di giornali già sperimentate (Spagna, Germania, Francia) e decidete se il vostro Stato membro possa rinunciare ai diritti degli editori di giornali.

Costruire relazioni

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La discussione sul nuovo diritto degli editori di giornali potrebbe essere accesa. Assicuratevi di costruire relazioni e di condurre azioni di sensibilizzazione con le parti interessate come le organizzazioni della società civile, le organizzazioni per i diritti digitali, le biblioteche, gli archivi e i musei, le organizzazioni dei consumatori, i sindacati degli insegnanti e il pubblico in generale. Potrebbe essere utile anche la costruzione di relazioni con i titolari dei diritti interessati e con gli aggregatori di notizie/servizi di monitoraggio dei media.

Essere consapevoli

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  • Il nuovo diritto non deve in alcun modo limitare la creazione, l'uso o la diffusione di riferimenti bibliografici.
  • Il nuovo diritto non deve in alcun modo ostacolare l'utilizzo di contenuti altrimenti disponibili online solo perché sono incorporati anche in una pubblicazione di carattere giornalistico.
  • È garantito il rispetto di tutte le eccezioni e limitazioni del diritto dell'editore anche in caso di utilizzo di procedimenti meccanici per la loro implementazione.

Per saperne di più

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Documenti di presa posizione

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Dispense

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  • Ancillary Copyright for press publishers: Background and key issues (Initiative Against An Ancillary Copyright)

Siti di campagne comunicative

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Articoli

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Relazioni

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Glossario

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  • Related/ancillary right
  • Information society service provider
  • Press publication

COMPENDIO DELL'ART.15: Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo online

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Per informazioni più dettagliate consultare la guida completa: Articolo 15: Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo online.

Cosa è in discussione sull’articolo 15?

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L’articolo 15 introduce un nuovo diritto a favore degli editori di giornali che riconosce loro il controllo sugli utilizzi online delle loro pubblicazioni da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione. L’articolo 15 è problematico perché: 1) protegge le pubblicazioni di carattere giornalistico, anche se le stesse non soddisfano la soglia di originalità richiesta dalla legge sul diritto d’autore; 2) impedisce l'uso di parti di pubblicazioni di carattere giornalistico diverse da "estratti molto brevi"; e 3) crea un nuovo livello di diritti esclusivi oltre al diritto d'autore.

Disamina dell’articolo 15

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Chi sono i beneficiari del diritto?
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Gli editori di giornali stabiliti in uno Stato membro.

Quali pubblicazioni sono protette?
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Le pubblicazioni di carattere giornalistico (un insieme composto principalmente da opere letterarie di carattere giornalistico, ma che può includere anche altre opere o altri materiali).

Quali pubblicazioni non sono protette?
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Le pubblicazioni di carattere giornalistico pubblicate per la prima volta prima del 6 giugno 2019; pubblicazioni scientifiche; siti web come i blog.

Quali diritti sono riconosciuti agli editori?
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Il diritto di riproduzione e di messa a disposizione delle pubblicazioni di carattere giornalistico

Quali utilizzi sono oggetto del nuovo diritto?
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Gli utilizzi online da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione (secondo la definizione della direttiva (UE) 2015/1535).

Quali utilizzi non sono oggetto del nuovo diritto?
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Gli utilizzi di singole parole, di estratti molto brevi e di collegamento ipertestuale; gli utilizzi privati e non commerciali da parte di singoli utilizzatori; gli utilizzi consentiti dalle eccezioni al diritto d'autore e da una licenza non esclusiva; l’utilizzo di opere di dominio pubblico e di semplici fatti riportati nella pubblicazione.

Quanto dura il diritto?
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2 anni (calcolati partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla pubblicazione).

Come implementare l’articolo 15?

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  • Adottare una definizione aperta di "estratti molto brevi", supportando l'adozione di standard minimi e non massimi per la determinazione della lunghezza e della quantità del contenuto rientrante nella definizione;
  • Applicare tutte le eccezioni e limitazioni al diritto d’autore esistenti al nuovo diritto;
  • Chiarire che altre esenzioni menzionate solo nei considerando (fatti, blog) non sono soggette al nuovo diritto;
  • Chiarire che gli editori possono rinunciare al loro nuovo diritto

Articolo 17: Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi di contenuti online

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Questa guida ha lo scopo di familiarizzare i lettori con l'articolo 17 della direttiva copyright 2019, che disciplina l'utilizzo di contenuti protetti dal diritto d'autore condivisi su alcune piattaforme online. La sezione è stata redatta da Teresa Nobre e Paul Keller. Rappresenta il punto di vista di Communia sull'attuazione di tale disposizione.

Articolo 17: indice dei contenuti

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Questa guida è ancora in corso di realizzazione ed è solo parzialmente completa. Stiamo ancora lavorando sugli scenari di implementazione e sulle sezioni dei modelli linguistici che possono essere trovate nelle altre nostre guide. Se avete bisogno di ulteriori informazioni o avete domande, vi preghiamo di contattarci all'indirizzo: transposition@communia-association.org.

Che cosa è in discussione sull'articolo 17?

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Articolo 17 in breve

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L'articolo 17 modifica le regole della responsabilità della maggior parte delle piattaforme di condivisione di contenuti a scopo di lucro. Ora si ritiene che tali piattaforme "condividano" i contenuti caricati dai loro utenti. Di conseguenza, le stesse sono direttamente responsabili per qualsiasi caricamento che violi il diritto d'autore. Ciò significa che (i prestatori di servizi dei contenuti online, ndr.) potrebbero avere bisogno di ottenere una licenza per tutti i contenuti disponibili sulle loro piattaforme o di utilizzare tecnologie di riconoscimento automatico dei contenuti per filtrare tutti quelli caricati dagli utenti in caso di potenziali violazioni. Ciò può comportare una significativa limitazione della libertà di espressione degli utenti, poiché non tutti i contenuti protetti caricati da questi ultimi sono licenziabili e, d'altro canto, i filtri automatici non sono in grado di riconoscere molti degli utilizzi dei contenuti protetti che sono perfettamente legali (ad esempio, le parodie).

Considerando che i diritti degli utenti saranno più a rischio se le piattaforme si affidano ai filtri piuttosto che ricevere l'autorizzazione per comunicare al pubblico i contenuti caricati dai loro utenti, i legislatori nazionali dovrebbero considerare a fondo i meccanismi legali per la concessione di tali licenze e limitare, per quanto possibile, l'applicazione di tecnologie di filtraggio. La soluzione ideale sarebbe trasformare il diritto esclusivo concesso dall'articolo 17 in un diritto a compenso o in un'eccezione o limitazione al diritto d'autore soggetta a remunerazione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre aggiungere forti salvaguardie per i diritti degli utenti e garantire che essi dispongano di ampie e solide eccezioni al diritto d'autore.

Un po' di contesto

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L'articolo 17 dovrebbe risolvere il cosiddetto "value gap" lamentato dall'industria musicale. Secondo questo settore, le piattaforme online, quali YouTube e Facebook, realizzano profitti enormi vendendo annunci pubblicitari insieme ai contenuti protetti dal diritto d'autore caricati dai loro utenti, il tutto senza riconoscere un compenso adeguato ai titolari dei diritti d'autore. Tuttavia, rendere le piattaforme responsabili delle violazioni dei diritti d'autore commesse dai loro utenti avrà un impatto negativo sui diritti di questi ultimi. A causa del potenziale impatto sulla libertà di espressione, il governo polacco ha presentato un ricorso per l'annullamento dell'articolo 17, il che significa che la CGUE deve ancora pronunciarsi sulla legittimità di questa controversa disposizione. Nel frattempo, i paesi dell'UE hanno tempo fino a giugno 2021 per attuarla.

Prima della nuova direttiva sul diritto d'autore, le piattaforme online, che ospitano contenuti caricati dagli utenti, per fornire i loro servizi facevano affidamento sull'articolo 14 della direttiva sul commercio elettronico. In base a tale disposizione, le piattaforme possono ospitare contenuti caricati dagli utenti senza alcun rischio, a condizione che rimuovano tali contenuti una volta ricevuta la segnalazione della violazione dei diritti d'autore di terzi. La limitazione della responsabilità per la violazione del diritto d'autore commessa dagli utenti ha costituito la base giuridica per lo sviluppo di un'ampia gamma di piattaforme online che consentono il caricamento di contenuti da parte degli utenti. Molte piattaforme si sono affidate a questa clausola c.d. "safe harbour" (anche se la CGUE non ha mai chiarito se le grandi piattaforme, come YouTube, possano effettivamente beneficiare di questa protezione); inoltre, molte piattaforme hanno anche stipulato accordi di licenza con i titolari dei diritti d'autore per garantire la disponibilità continua sulle loro piattaforme di contenuti protetti dal diritto d'autore e per mostrare la pubblicità accanto a tali contenuti.

La nuova direttiva sul diritto d'autore, da un lato, esclude alcune piattaforme di condivisione dei contenuti a scopo di lucro dall'applicazione del principio di limitazione della responsabilità e, dall'altro lato, le rende responsabili dei contenuti caricati dai loro utenti che violano il diritto d'autore di terzi. Di conseguenza, essi hanno due opzioni: (a) ottenere l'autorizzazione dai titolari dei diritti d'autore per comunicare tali contenuti o, nel caso in cui la licenza non è concessa, (b) adottare una serie di misure al fine dell'esonero dalla responsabilità per tali contenuti illeciti, come, ad esempio, la ricerca attiva di contenuti che violano il diritto d'autore tramite filtri o altri meccanismi.

Dal punto di vista dei diritti degli utenti, è preferibile la prima opzione che sarà efficace solo se, per la concessione delle autorizzazioni alle piattaforme, gli Stati membri non si affidano a un sistema di licenze individuali rilasciate per ciascun contenuto disponibile sui loro servizi. La seconda opzione può richiedere l'uso di una tecnologia di filtraggio automatizzato e, di conseguenza, comportare il blocco generalizzato dei contenuti caricati dagli utenti, ostacolando gli utilizzi effettuati in virtù delle eccezioni al diritto d'autore e delle libertà fondamentali, quale la libertà di espressione e la protezione dei dati.

Disamina dell'articolo 17

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Diamo un'occhiata all'articolo in dettaglio:

Che cosa sono gli OCSSP?

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Articolo 2(6); considerando 62 e 63

L'articolo 17 non disciplina tutti i servizi della società dell'informazione, ma solo un particolare insieme di piattaforme denominate "prestatori di servizi di condivisione di contenuti online" (OCSSP). I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online:

  • sono piattaforme a scopo di lucro,
  • consentono agli utenti di caricare e condividere grandi quantità di contenuti protetti,
  • competono con altri servizi del mercato dei contenuti online (ad esempio, i servizi di streaming on demand), e
  • non sono esplicitamente esclusi dalla definizione giuridica di "OCSSP".
Servizi inclusi nella definizione Servizi esclusi dalla definizione
Articolo 2(6), paragrafo 1, considerando 62, 63 Articolo 2(6), paragrafo 2; considerando 62
Gli OCSSP sono definiti come servizi il cui scopo principale è quello di consentire agli utenti di caricare e condividere una grande quantità di contenuti protetti allo scopo di trarne profitto. Il considerando 62 chiarisce che l'obiettivo della direttiva è quello di rivolgersi ai prestatori di servizi che si basano su un sistema per il coinvolgimento del pubblico supportato dalla pubblicità e che svolgono un ruolo importante nel mercato dei contenuti online, concorrendo con altri servizi che si rivolgono allo stesso pubblico. Il considerando 63 chiarisce, inoltre, che l'accertamento relativo al fatto che una piattaforma a fine di lucro rientri nella definizione di OCSSP deve essere effettuata caso per caso, tenendo conto di una combinazione di elementi, come il numero di utenti e la quantità di contenuti protetti caricati da questi ultimi. La definizione fornita è molto ampia e potrebbe comprendere servizi che non contribuiscono a creare il cosiddetto "value gap". Pertanto, nel tentativo di restringere il campo di applicazione dei servizi disciplinati dalla normativa in esame, la Direttiva elenca le tipologie di servizi che sono esclusi dalla definizione. L'elenco non è esaustivo e copre i servizi sia a scopo di lucro, sia senza scopo di lucro:
  • servizi di comunicazione elettronica (ad esempio, Gmail e WhatsApp);
  • prestatori di servizi cloud da impresa a impresa (ad esempio, Amazon);
  • servizi cloud che consentono agli utenti di caricare contenuti per uso personale (ad esempio, Dropbox);
  • mercati online la cui attività principale è la vendita online al dettaglio e che non danno accesso a contenuti protetti (ad esempio, eBay);
  • prestatori di servizi, quali le piattaforme di sviluppo e di condivisione di software open source (ad esempio, GitHub);
  • repertori scientifici o didattici senza scopo di lucro;
  • enciclopedie online senza scopo di lucro (ad esempio, Wikipedia).

Come è qualificata l'attività degli OCSSP?

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Articolo 17(1), paragrafo 1; considerando 64

Si ritiene che gli OCSSP compiano un atto protetto dal diritto d'autore ("comunicazione al pubblico" o "messa a disposizione del pubblico") quando danno accesso pubblico sulle loro piattaforme ai contenuti protetti da diritto d'autore caricati dagli utenti. Ciò significa che, in linea di principio:

  • I titolari dei diritti d'autore hanno il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico dei loro contenuti protetti dal diritto d'autore sulle piattaforme degli OCSSP;
  • Gli OCSSP possono mettere a disposizione del pubblico nelle loro piattaforme solo i contenuti protetti dal diritto d'autore per i quali ottengono l'autorizzazione;
  • Gli OCSSP sono responsabili dell'atto di messa a disposizione del pubblico nelle loro piattaforme contenuti protetti dal diritto d'autore per i quali non hanno avuto il consenso.

Gli Stati membri hanno la possibilità di qualificare questo diritto esclusivo come diritto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico. Il risultato è, in ogni caso, lo stesso: gli OCSSP possono dare accesso nelle loro piattaforme solo ai contenuti per i quali hanno ottenuto l'autorizzazione da parte dei titolari dei diritti d'autore.

Questo diritto riguarda tutti i titolari dei diritti d'autore e tutti i contenuti?

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Articolo 17(1), secondo paragrafo

Questo diritto esclusivo non va a beneficio di tutti i titolari dei diritti d'autore e non copre tutte le tipologie di contenuti protetti. Gli OCSSP devono ottenere l'autorizzazione da parte di specifici titolari dei diritti d'autore e solo in relazione a determinati contenuti (colonna di sinistra):

Titolari di diritti d'autore e contenuti protetti di cui all'articolo 17 Titolari di diritti d'autore e contenuti protetti non contemplati dall'articolo 17
Articolo 3, paragrafi 1 e 2 della direttiva Infosoc Articolo 7 direttiva sulle banche dati, articolo 15 direttiva copyright 2019
  • Autori: Opere, compresi software e banche dati originali
  • Interpreti: Fissazione di prestazioni artistiche (ad es. Registrazioni di performance musicali o di danza)
  • Produttori di fonogrammi: (ad es. Riproduzioni fonografiche)
  • Produttori cinematografici: prima fissazione della pellicola
  • Emittenti: Trasmissioni (ad esempio programmi radiofonici o televisivi)
  • Produttori di banche dati: banche dati non originali che sono protette solo dal diritto sulle banche dati sui generis.
  • Editori di giornali dell'UE: pubblicazioni di carattere giornalistico (secondo la definizione della direttiva copyright 2019)
  • Altri: contenuto non originale protetto in alcuni paesi con diritti connessi (ad es. fotografie non originali).

Di che cosa sono responsabili gli OCSSP?

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Articolo 17(4), intro; considerando 65

Gli OCSSP sono direttamente responsabili per i contenuti che violano il diritto d'autore caricati dai loro utenti e messi a disposizione del pubblico sulle loro piattaforme. Come spiegato in precedenza, se gli OCSSP sono ora coinvolti in un atto rilevante ai fini del diritto d'autore, devono ottenere l'autorizzazione in relazione a tutti i contenuti protetti dal diritto d'autore che appaiono sui loro servizi. Se non ottengono l'autorizzazione per dare accesso al pubblico ai contenuti protetti dal diritto d'autore caricati sui loro servizi, diventano responsabili per violazione diretta dei diritti esclusivi dei titolari dei diritti d'autore.

Perché gli OCSSP non possono fare affidamento sulla direttiva sul commercio elettronico per la limitazione della responsabilità?

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Articolo 1(3); considerando 65; articolo 14 della direttiva sul commercio elettronico

Ritenere che gli OCSSP, consentendo agli utenti di condividere pubblicamente contenuti sulle loro piattaforme (Articolo 17(3)), compiano essi stessi atti rilevanti ai fini del diritto d'autore, ha come conseguenza logica affermare che questi ultimi non possano beneficiare della limitazione della responsabilità, prevista dall'articolo 14 della Direttiva sul commercio elettronico con riferimento a tali attività.

La direttiva sul commercio elettronico consente ai prestatori di servizi di internet, che memorizzano contenuti caricati dagli utenti, di beneficiare di una limitazione della responsabilità, confidando sul presupposto che tali prestatori di servizi non compiano attività rilevanti ai fini del diritto d'autore. Qualora l'attività fornita del prestatore di servizi non sia facilmente qualificabile, la CGUE effettua il test di verifica se la stessa possa qualificarsi attiva o passiva: se i servizi sono forniti in modo neutrale, la piattaforma non è responsabile; se, invece, svolge un ruolo attivo che va oltre la semplice prestazione di servizi di memorizzazione, la responsabilità non può essere esclusa.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 17, non vi è dubbio che gli OCSSP compiano atti rilevanti ai fini del diritto d'autore. L'articolo 17(1) stabilisce, infatti, la rilevanza giuridica di tali atti. Di conseguenza, appare ovvia la disposizione dell'articolo 17(3) che esclude espressamente tali prestatori di servizi dalla limitazione della responsabilità prevista dalla Direttiva sul commercio elettronico

Gli OCSSP come possono essere esclusi dalla responsabilità?

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Gli OCSSP hanno due alternative per escludere la propria responsabilità per l'attività di caricamento di contenuti in violazione del diritto d'autore compiuta dai loro utenti:

  1. ottenere l'autorizzazione da parte di tutti i titolari dei diritti d'autore per rendere i contenuti caricati dagli utenti pubblicamente disponibili sulle loro piattaforme; oppure
  2. se l'autorizzazione non viene concessa, soddisfare una serie di condizioni per essere esclusi dalla responsabilità.

La prima opzione è quella favorita dalla Direttiva e che ha un impatto minore sui diritti degli utenti e sulle libertà fondamentali.

OPZIONE 1: gli OCSSP per essere esclusi dalla responsabilità ottengono l'autorizzazione
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Articolo 17(1), secondo paragrafo, articolo 17(2); considerando 64 e 69

La prima opzione per l'esclusione della responsabilità degli OCSSP è la concessione dell'autorizzazione per la pubblicazione dei contenuti protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti sulle loro piattaforme. Tale autorizzazione può essere concessa ipoteticamente in vari modi:

  • direttamente dai titolari dei diritti d'autore tramite accordi di licenza individuali (come indicato all'articolo 17(1), secondo paragrafo), oppure
  • dalle organizzazioni di gestione collettiva tramite contratti di licenza collettiva, oppure
  • a norma di legge, se i legislatori nazionali decidono, ad esempio, di trasformare questo diritto esclusivo in un'eccezione o limitazione al diritto d'autore soggetto a remunerazione.

Ai sensi dell'articolo 17(2), gli Stati membri devono garantire che l'autorizzazione concessa agli OCSSP copra:

  1. non solo gli atti rilevanti ai fini del diritto d'autore che gli OCSSP compiono nel fornire pubblicamente accesso al contenuto caricato, ma anche
  2. gli atti rilevanti ai fini del diritto d'autore che gli utenti compiono quando caricano i contenuti sulla piattaforma.

L'estensione dell'autorizzazione agli atti compiuti dagli utenti è obbligatoria solo per gli utenti che non agiscono a fini commerciali, ossia nel caso in cui l'attività di caricamento non ha scopo di lucro o non genera ricavi significativi. Gli utenti che agiscono su base commerciale devono ottenere, a loro volta, un'autorizzazione.

Quando gli utenti ottengono l'autorizzazione da parte dei titolari diritti per caricare e mettere a disposizione contenuti protetti dal diritto d'autore su piattaforme online, tale autorizzazione dovrebbe essere estesa anche agli OCSSP — almeno questa è l'intenzione espressa dai legislatori dell'UE nel considerando 69 (si noti che i considerando non hanno effetto vincolante e che il testo stesso dell'articolo 17 non contiene alcun riferimento a tale estensione). Pertanto, poiché la legge non prevede tale presunzione, gli OCSSP non dovrebbero presumere che gli utenti abbiano ottenuto l'autorizzazione per tutti i diritti rilevanti.

OPZIONE 2: Gli OCSSP adottano misure preventive per l'esclusione della responsabilità
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Articolo 17(4); considerando 66

Esistono numerosi materiali protetti che non sono disponibili per la concessione in licenza agli OCSSP. Essi comprendono: materiali creati per scopi non commerciali, materiali i cui titolari dei diritti non possono essere identificati o rintracciati, materiali che non sono più in commercio o materiali i cui titolari dei diritti non sono semplicemente interessati a concedere licenze agli OCSSP.

Per questi motivi, l'articolo 17(4) esclude la responsabilità degli OCSSP che forniscono accesso nelle loro piattaforme a contenuti protetti per i quali non hanno ottenuto l'autorizzazione, se soddisfano le seguenti condizioni (cumulative):

Condizione 1: Massimi sforzi per ottenere l'autorizzazione
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[NDR: la locuzione anglosassone "best efforts" è stata tradotta nella versione italiana della direttiva copyright 2019 in "massimi sforzi", nonostante la traduzione più adatta sia "migliori sforzi"]

Articolo 17(4), a)

La prima condizione che un OCSSP deve rispettare per l'esclusione della responsabilità, ai sensi dell'articolo 17(4), è di aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un'autorizzazione per fornire l'accesso pubblico ai contenuti protetti che sono disponibili nella piattaforma.

Questa prima condizione è soddisfatta:

  • quando gli OCSSP compiono i massimi sforzi per ottenere l'autorizzazione dai titolari dei diritti d'autore, ma questi ultimi negano il loro consenso,
  • o quando ottenere un'autorizzazione va al di là dell'obbligo dei "massimi sforzi".

In queste circostanze, gli OCSSP non dovrebbero essere responsabili della comunicazione al pubblico o della messa a disposizione del pubblico dei contenuti caricati da parte dei loro utenti in assenza di autorizzazione.

Il limite di ciò che costituisce i "massimi sforzi" varierà, ad esempio, a seconda della tipologia di contenuto, dei costi per la concessione dei diritti di utilizzazione del contenuto, nonché della tipologia, delle dimensioni e del pubblico coinvolto. L'articolo 17(5) fornisce un elenco non esaustivo di fattori da valutare alla luce del principio di proporzionalità.

Condizione 2: Massimi sforzi per prevenire la disponibilità di specifici contenuti identificati dai titolari dei diritti d'autore
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Articolo 17(4), lettera b); considerando 66, primo, secondo, terzo e quinto paragrafo

La seconda condizione che un OCSSP deve rispettare per l'esclusione della responsabilità, ai sensi dell'articolo 17(4), è di aver compiuto i massimi sforzi per assicurare l'indisponibilità sui propri servizi dei contenuti protetti che: (1) da un lato, non sono stati autorizzati dai titolari dei diritti d'autore e che (2), dall'altro lato, sono stati correttamente identificati da parte dei titolari dei diritti d'autore.

Questa seconda condizione è soddisfatta:

  • non solo quando gli OCSSP compiono i massimi sforzi per impedire la disponibilità dei contenuti protetti che sono stati identificati per i quali non hanno ricevuto l'autorizzazione,
  • ma anche quando i titolari dei diritti d'autore non collaborano con gli OCSSP nel fornire le informazioni pertinenti e necessarie per l'identificazione dei contenuti protetti,
  • o quando impedire la disponibilità del contenuto protetto va al di là dell'obbligo dei "massimi sforzi".

In queste circostanze, gli OCSSP non dovrebbero essere ritenuti responsabili della comunicazione al pubblico dei contenuti caricati da parte dei loro utenti senza autorizzazione.

I titolari dei diritti d'autore sono tenuti a collaborare con gli OCSSP fornendo le informazioni pertinenti e necessarie per consentire a questi ultimi di rendere indisponibili sulle loro piattaforme i contenuti in violazione. Il considerando 66, primo paragrafo, chiarisce che la nozione di "informazioni pertinenti e necessarie" deve essere interpretata tenendo conto, ad esempio, dalla dimensione dei titolari dei diritti d'autore e della tipologia di contenuto protetto.

Gli OCSSP devono compiere i massimi sforzi per impedire la disponibilità dei contenuti non autorizzati, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore. Ai sensi dell'articolo 17(5) (e come illustrato dal considerando 66), questa condizione deve essere valutata alla luce del principio di proporzionalità e tenendo conto di fattori quali:

  • la tipologia, il pubblico e la dimensione del servizio;
  • la tipologia del contenuto in questione;
  • l'evoluzione dello stato dell'arte dei mezzi esistenti e dei potenziali sviluppi futuri per assicurare che diverse tipologie di contenuti non siano disponibili"; e
  • il relativo costo per gli OCSSP per implementare tali "strumenti adeguati ed efficaci".

Il considerando 66, secondo paragrafo, chiarisce inoltre che, nel valutare se un OCSSP ha compiuto i "massimi sforzi", occorre considerare se lo stesso abbia adottato "tutte le misure che un operatore diligente adotterebbe per ottenere il risultato di impedire la disponibilità di opere o altri materiali non autorizzati sul suo sito web, tenendo conto delle migliori pratiche del settore e dell'efficacia delle misure adottate alla luce di tutti i fattori e sviluppi pertinenti, nonché del principio di proporzionalità".

In risposta alle critiche secondo le quali la direttiva imporrebbe agli OCSSP di adottare tecnologie di filtraggio, l'articolo 17 menziona solo "strumenti adeguati ed efficaci" che bloccano i contenuti protetti non autorizzati e che sono "conformi agli elevati standard industriali di diligenza professionale". Tuttavia, è difficile immaginare come gli OCSSP possano soddisfare questa condizione senza ricorrere a tecnologie di identificazione automatica per esaminare tutti i contenuti caricati.

Condizione 3: Notifica e disabilitazione
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Articolo 17(4), lettera c); considerando 66, quarto e quinto comma

La terza condizione che un OCSSP deve soddisfare per l'esclusione della responsabilità di cui all'articolo 17(4), è: i) dopo aver ricevuto una segnalazione della violazione, di aver agito rapidamente per disabilitare l'accesso o rimuovere dai loro siti web uno specifico contenuto protetto e ii) di aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro.

La terza condizione è soddisfatta:

  • non solo quando gli OCSSP agiscono come indicato, dopo aver ricevuto una segnalazione di violazione da parte dei titolari dei diritti d'autore,
  • ma anche quando non è stata fornita alcuna segnalazione da parte dei titolari dei diritti d'autore,
  • o quando impedire il caricamento in futuro dei contenuti protetti vada al di là dell'obbligo dei "massimi sforzi".

In queste circostanze, gli OCSSP non dovrebbero essere ritenuti responsabili per la comunicazione dei contenuti dei loro utenti senza autorizzazione.

Questa procedura di notifica e disabilitazione impone l'invio agli OCSSP da parte dei titolari dei diritti d'autore, di segnalazioni "sufficientemente motivate" di violazione di un determinato contenuto. Una volta che l'OCSSP riceve la segnalazione dal titolare del diritto d'autore danneggiato, deve rimuovere prontamente il contenuto rivendicato. Inoltre, l'OCSSP deve compiere i massimi sforzi per evitare che lo stesso contenuto sia nuovamente disponibile in futuro sul suo servizio.

Per determinare se un OCSSP abbia adempiuto all'obbligo di agire rapidamente ed abbia soddisfatto il requisito dei "massimi sforzi", occorre tener conto del principio di proporzionalità e di tutti i relativi fattori (compresi quelli esemplificati all'articolo 17(5)).

Come indicato nella sezione precedente, è difficile immaginare come gli OCSSP possano impedire caricamenti in futuro senza ricorrere a tecnologie di riconoscimento automatico che esaminano tutti i contenuti caricati.

Proporzionalità

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Articolo 17(5); considerando 66, secondo paragrafo

Come spiegato nelle sezioni precedenti, ai sensi dell'articolo 17(5), la valutazione se un OCSSP abbia rispettato o meno ciascuna delle condizioni previste dal meccanismo di esclusione della responsabilità, di cui all'articolo 17(4), deve essere condotta applicando il principio di proporzionalità. Il principio di proporzionalità dovrebbe essere applicato a ciascuna delle condizioni previste dal meccanismo di esclusione della responsabilità di cui all'articolo 17(4). Il considerando 66, secondo paragrafo, chiarisce inoltre che le misure adottate dall'OCSSP "dovrebbero essere efficaci rispetto agli obiettivi perseguiti, ma non dovrebbero andare al di là di quanto necessario per raggiungere l'obiettivo di evitare e interrompere la disponibilità" di contenuti protetti non autorizzati.

Regime specifico per le piccole start up

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Articolo 17(6); considerando 66, primo paragrafo; considerando 67

L'articolo 17(6) prevede un regime specifico di esclusione della responsabilità per nuovi OCSSP (i cui servizi sono disponibili al pubblico da non più di 3 anni), che hanno con un fatturato contenuto (inferiore a 10 milioni di euro) e un pubblico ristretto (quando il numero medio di visitatori unici mensili nell'UE non supera i 5 milioni).

Secondo questo regime, le piccole imprese start up sono escluse da alcuni degli obblighi di cui all'articolo 17(4). Sebbene queste ultime rientrino nella disciplina dell'articolo 17, dovendo chiedere l'autorizzazione per la concessione dell'accesso al pubblico dei file caricati dai loro utenti, qualora non ottengano l'autorizzazione, possono essere esclusi dalla responsabilità rispettando solo alcune delle fasi del meccanismo di esclusione della responsabilità previsto dall'articolo 17(4):

Se l'attività è nuova, ha un piccolo giro d'affari e un pubblico ridotto, è sufficiente: Se l'attività è nuova e ha un piccolo giro d'affari, ma supera una media di 5 milioni di utenti unici mensili nell'anno civile precedente, deve:
  • compiere "i massimi sforzi" per ottenere le autorizzazioni [cfr. Articolo 17(4,) lettera a)], e
  • gestire la procedura di segnalazione e rimozione (anziché la procedura di segnalazione e disabilitazione).

Non vi è l'obbligo di impedire la disponibilità di determinati contenuti identificati dai titolari dei diritti d'autore, come previsto dall'articolo 17(4), lettera b), e non deve impedire, in caso di segnalazione della violazione, che lo stesso contenuto sia nuovamente disponibile in futuro sul servizio, come previsto dall'articolo 17(4), lettera c).

  • compiere "i massimi sforzi" per ottenere le autorizzazioni [cfr. Articolo 17(4), lettera a)], e
  • gestire la procedura di segnalazione e rimozione (anziché la procedura di segnalazione e disabilitazione), e
  • impedire ulteriori caricamenti [analogamente a quanto richiesto dall'articolo 17(4), lettera c)].

Non è necessario impedire la disponibilità di contenuti specifici identificati dai titolari dei diritti d'autore, come richiesto dall'articolo 17(4), lettera b).

Per prevenire che gli OCSSP già esistenti, ma non rientranti nel regime di cui all'articolo 17(6), ne possano beneficiare, il considerando 67 chiarisce che tale regime non dovrebbe essere applicato ai servizi da questi ultimi creati ex novo o forniti sotto una nuova denominazione.

Esclusione dei prestatori di servizi che attuano o facilitano la pirateria in materia di diritto d'autore

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Considerando 62

Il considerando 62 chiarisce che le leggi nazionali devono escludere dalla possibilità di ricorrere al meccanismo di esclusione della responsabilità ai sensi all'articolo 17(4), i prestatori di servizi che si qualificano come OCSSP e il cui scopo principale è quello di attuare o facilitare la pirateria in materia di diritto d'autore. Tale meccanismo ha lo scopo di consentire la condivisione dei contenuti generati dagli utenti degli OCSSP, che possono o meno contenere contenuti protetti, ma non di facilitare la condivisione illegale dei contenuti protetti.

Condivisione delle informazioni tra gli OCSSP e i titolari dei diritti d'autore

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Articolo 17(8), secondo paragrafo; considerando 68

Gli OCSSP devono fornire ai titolari dei diritti d'autore, su loro richiesta, le seguenti informazioni:

  • informazioni adeguate sul funzionamento delle prassi adottate dagli OCSSP (che includono la tipologia delle attività adottate e le modalità con le quali sono state adottate) nel contesto delle misure preventive da adottare ai sensi dell'articolo 17(4), lettere b) e c), per l'esclusione della responsabilità;
  • informazioni sull'utilizzo sulle loro piattaforme dei contenuti protetti oggetto di contratto di licenza sottoscritto tra gli OCSSP e i titolari dei diritti d'autore.

Il considerando 68 chiarisce che l'obbligo in questione dovrebbe imporre agli OCSSP di fornire informazioni sufficientemente specifiche in grado di assicurare ai titolari dei diritti d'autore un grado adeguato di trasparenza, ma i) senza pregiudizio dei segreti commerciali degli OCSSP e ii) senza imporre agli OCSSP la divulgazione di informazioni dettagliate e specifiche per ciascuna opera o altro materiale identificato dai titolari dei diritti d'autore.

Come sono protetti i diritti degli utenti?

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Articolo 17(7), 17(8) e 17(9)

I diritti degli utenti sono sottoposti a un rischio maggiore nel caso in cui gli OCSSP si avvalgono del meccanismo di esclusione dalla responsabilità di cui all'articolo 17(4) adottando le misure preventive di cui alle lettere b) e c) di tale disposizione, rispetto al caso in cui ottengono le autorizzazioni per effettuare gli utilizzi di cui all'articolo 17(1).

Gli obblighi imposti agli OCSSP dall'articolo 17(4), lettere b) e c) possono richiedere l'uso di una tecnologia di filtraggio automatizzato e, di conseguenza, comportare il blocco generalizzato dei contenuti caricati dagli utenti, impedendo così gli utilizzi effettuati in virtù delle eccezioni al diritto d'autore o consentiti dalle libertà fondamentali, come la libertà di espressione degli utenti.

Per garantire che gli obblighi OCSSP non incidano sui diritti e le libertà degli utenti, i legislatori dell'UE hanno introdotto:

  1. all'articolo 17(7), alcune norme sulle eccezioni e limitazioni;
  2. all'articolo 17(8), il divieto di imporre un obbligo generale di controllo;
  3. all'articolo 17(9), l'obbligo per gli OCSSP di istituire meccanismi di reclamo e di ricorso per gli utenti in caso di controversie sulle procedure di rimozione e disabilitazione; e
  4. inoltre, all'articolo 17(9), il divieto di condividere informazioni personali relative agli utenti.

Eccezioni e limitazioni: principio generale

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Articolo 17(7), primo paragrafo; articolo 17(9), terzo paragrafo; considerando 70, primo paragrafo

L'articolo 17(1), primo paragrafo, contiene un principio generale sulle eccezioni al diritto d'autore, secondo il quale le misure preventive adottate dagli OCSSP per essere esclusi dalla responsabilità per i contenuti caricati dai loro utenti [cfr. Articolo 17(4), lettere b) e c)] non dovrebbero impedire agli OCSSP di rendere disponibili sulle loro piattaforme contenuti caricati dai loro utenti che non violano il diritto d'autore.

I contenuti che non violano il diritto d'autore comprendono (i) contenuti originali di titolarità dell'utente, (ii) contenuti di terzi non soggetti alla tutela del diritto d'autore, (iii) contenuti di terzi non più protetti dal diritto d'autore, (iv) contenuti di terzi protetti dal diritto d'autore ma utilizzati in base a una licenza, e (v) contenuti di terzi protetti dal diritto d'autore ma utilizzati in virtù di un'eccezione al diritto d'autore.

Questo principio va letto in combinato disposto con l'articolo 17(9), che stabilisce che "la direttiva non incide in alcun modo sugli utilizzi legittimi, quali quelli oggetto delle eccezioni o limitazioni previste dal diritto dell'Unione". Il considerando 70 sottolinea, inoltre, che le misure adottate "non dovrebbero pregiudicare l'applicazione di eccezioni o limitazioni al diritto d'autore, in particolare, quelle intese a garantire la libertà di espressione degli utenti".

Eccezioni obbligatorie

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Articolo 17(7), secondo paragrafo; considerando 70, primo paragrafo

L'articolo 17(7), secondo paragrafo, rende obbligatorie le seguenti eccezioni al diritto d'autore:

  1. citazione, critica, rassegna;
  2. gli usi a scopo di caricatura, parodia o pastiche.

In effetti, questo paragrafo prevede che gli Stati membri "devono assicurare" che, quando un utente carica sulle piattaforme degli OCSSP contenuti generati da terzi, l'utente stesso sia "in grado di avvalersi" delle eccezioni al diritto d'autore "esistenti" in "ciascuno Stato membro". Il considerando 70 chiarisce, inoltre, che tali eccezioni al diritto d'autore dovrebbero "essere rese obbligatorie per garantire che gli utenti ricevano una protezione uniforme in tutta l'Unione".

L'espressione "esistenti" si riferisce alle eccezioni al diritto d'autore già contenute nel diritto dell'UE, poiché le eccezioni al diritto d'autore per la citazione, caricatura, parodia o pastiche erano già previste dall'articolo 5, paragrafo 3, lettere d) e k) della direttiva InfoSoc; l'unica differenza è che tali eccezioni erano prima facoltative (e quindi non sono state attuate in tutti gli Stati membri), ora invece sono obbligatorie per tutti gli Stati membri. In altre parole, gli Stati membri che non hanno ancora attuato tali eccezioni sono ora tenuti a farlo.

Affinché gli utenti possano "avvalersi" di tali eccezioni, esse devono coprire non solo (a) gli atti rilevanti ai fini del diritto d'autore compiuti dagli utenti quando caricano contenuti sulle piattaforme degli OCSSP, ma anche (b) gli atti rilevanti ai fini del diritto d'autore compiuti dagli OCSSP quando concedono accesso al pubblico a tali contenuti.

Il legislatore dell'UE riserva una protezione maggiore a queste eccezioni al diritto d'autore in quanto tese a garantire diritti fondamentali. Il considerando 70 chiarisce la particolare importanza di consentire agli utenti di avvalersi di tali eccezioni " al fine di raggiungere un equilibrio trai i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la Carta"), in particolare la libertà di espressione e la libertà delle arti, e il diritto di proprietà, inclusa la proprietà intellettuale".

Informazioni sulle eccezioni e limitazioni

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Articolo 17(9), quarto paragrafo

Gli OCSSP informano i loro utenti, nei loro termini e condizioni, della possibilità di utilizzare opere e altri materiali protetti conformemente alle eccezioni e limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi previsti dal diritto dell'Unione.

2. Nessun obbligo generale di sorveglianza

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Articolo 17(8), prima frase; considerando 66, secondo paragrafo

L'articolo 17(8) prevede il divieto di imporre agli OCSSP qualsiasi obbligo generale di sorveglianza in sede di applicazione dell'articolo 17. Si tratta di un tentativo di conciliare l'articolo 17 con l'articolo 15 della direttiva sul commercio elettronico, che stabilisce che gli Stati membri non possono "imporre ai prestatori (....) l'obbligo generale di controllare le informazioni che trasmettono o memorizzano, né l'obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino un'attività illegale".

L'articolo 17(8) dovrebbe essere letto in combinato disposto con l'articolo 17(4), lettere b) e c), con riferimento all'obbligo di impedire la disponibilità di "specifici" (e non di "tutti") opere e altri materiali protetti, identificati o segnalati dai titolari dei diritti. Tuttavia, va osservato che il blocco automatico di contenuti specifici può comportare il monitoraggio di tutti i contenuti, come già riconosciuto dalla CGUE (causa C-360/10 Sabam v. Netlog e causa C-70/10 Scarlet v Extended).

3. Meccanismo di reclamo e ricorso

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Articolo 17(9), primo e secondo paragrafo; considerando 70, secondo paragrafo

Gli Stati membri sono tenuti a disporre che gli OCSSP istituiscano "un meccanismo di reclamo e ricorso celere ed efficace messo a disposizione degli utenti dei loro servizi in caso di controversie" in merito alle misure adottate per i contenuti da loro caricati sulla piattaforma. Il considerando 70 chiarisce che gli utenti dovrebbero poter fare affidamento su tale meccanismo, in particolare, quando gli OCSSP disabilitano l'accesso o rimuovono un contenuto caricato "in relazione al quale potrebbero beneficiare di un'eccezione o di una limitazione al diritto d'autore".

Nel predisporre il meccanismo di reclamo e ricorso, gli Stati membri devono attuare una serie di garanzie procedurali a tutela dei diritti degli utenti:

  1. I titolari dei diritti d'autore devono "giustificare debitamente le ragioni" delle loro richieste di disabilitazione dell'accesso o della rimozione di un contenuto;
  2. gli OCSSP devono trattare i reclami degli utenti "senza indebito ritardo" e sottoporre le decisioni in merito alla disabilitazione dell'accesso o alla rimozione dei contenuti caricati dagli utenti a "verifica umana";
  3. gli utenti devono aver garantito l'accesso a "meccanismi di ricorso extragiudiziale" per la risoluzione delle controversie imparziali, che "non privino l'utente della tutela giudiziale prevista dal diritto nazionale" e che dovrebbe essere disponibili "fatti salvi i diritti degli utenti di ricorrere a mezzi di ricorso giurisdizionali efficaci", ossia il diritto di "avere accesso a un giudice o a un'altra autorità giudiziaria competente" per far valere l'applicazione di un'eccezione o di una limitazione al diritto d'autore.

4. Assenza di condivisione delle informazioni personali

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Articolo 17(9), terzo paragrafo

L'articolo 17(9) chiarisce che la direttiva non comporta l'identificazione dei singoli utenti né il trattamento dei dati personali, se non in conformità della direttiva e-privacy (2002/58/cE) e del regolamento generale sulla protezione dei dati (UE 2016/679).

Dialogo con le parti interessate

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Articolo 17(10)

L'articolo 17(10) assegna alla Commissione il compito di organizzare un dialogo con le parti interessate al fine di garantire l'applicazione uniforme dell'articolo 17, in particolare per ciò che concerne le misure preventive adottate dagli OCSSP per non essere ritenuti responsabili dei contenuti caricati da parte dei loro utenti [cfr. Articolo 17, paragrafo 4, lettere b) e c)]. Il dialogo coinvolgerà gli OCSSP, i titolari dei diritti d'autore, le organizzazioni degli utenti e le altre parti interessate. Le parti interessate discuteranno le migliori prassi, tenendo conto della necessità di bilanciamento con i diritti fondamentali e di proteggere gli utilizzi effettuati sulla base di una eccezione al diritto d'autore. Ai fini del dialogo, gli OCSSP sono tenuti a fornire alle organizzazioni a tutela degli utenti informazioni adeguate sul funzionamento delle pratiche adottate.

Sulla base dei risultati del dialogo, la Commissione fornirà orientamenti sull'applicazione dell'articolo 17, in particolare per quanto riguarda le misure di limitazione della responsabilità di cui all'articolo 17(4). Al momento non è chiaro quale sarà l'impatto di tali orientamenti, ma il governo tedesco ha rilasciato una dichiarazione in cui esprime fiducia nella capacità del dialogo di elaborare norme vincolanti nel territorio dell'UE.

Per saperne di più

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Siti di campagne comunicative

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Documenti di presa posizione

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Presentazioni

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Articoli

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Pubblicazioni accademiche

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Glossario

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COMPENDIO ART. 17: Utilizzo di contenuti protetti dal diritto d’autore da parte di piattaforme online

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Questa guida è ancora in corso di realizzazione ed è solo parzialmente completa. Stiamo ancora lavorando sugli scenari di implementazione e sulle sezioni linguistiche del modello che si possono trovare nelle altre nostre guide. Se avete bisogno di ulteriori informazioni o avete domande, contattateci all'indirizzo transposition@communia-association.org .